LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 54
Modifiche all'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24
1. All'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 recante "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti
universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il
recupero di strutture in locazione permanente, possono essere
assegnati anche alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 e successive
modifiche.".
NOTA ALL'ART. 54
Comma 1
Il testo dell'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, cosi' come
integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 - Operatori
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali,
in caso di cessazione o cambiamento di attivita', siano tenuti, in
base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto
nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a
titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei
contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra
operatori che presentino le predette caratteristiche nonche' i casi
di cessione delle abitazioni, qualora cio' sia consentito dalla
convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.
1-bis. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti
universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il
recupero di strutture in locazione permanente, possono essere
assegnati anche alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 e successive
modifiche.
2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione
di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprieta'
sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione
o loro consorzi, nonche' agli altri soggetti privati, che presentano
i requisiti di cui all'art. 19.
3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla
locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini
previa stipula di apposita convenzione con il Comune.".