LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 30
Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1, sono disposte a favore dell'ARNI, una
integrazione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti
leggi regionali nonche' una ulteriore autorizzazione, a valere sul
Capitolo 41995, afferente alla UPB 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali,
come segue:
Esercizio 2002: + Euro 775.000,00
Esercizio 2003: Euro 516.000,00.
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1 concernente Istituzione dell'Azienda regionale per
la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
omissis
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di
specifiche attivita';
omissis".