REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 21                                                               
Piani per la tutela dell'ambiente   dall'inquinamento atmosferico               
1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare           
gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualita'                 
dell'aria ai sensi dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e              
nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.4.2.3.14130 - Controllo           
e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed                         
elettromagnetici e' aumentata la seguente autorizzazione di spesa               
disposta da precedenti leggi regionali:                                         
Cap. 37120 "Spese propedeutiche alla predisposizione delle linee di             
indirizzo per il coordinamento degli Enti locali nell'espletamento              
delle funzioni di pianificazione della qualita' dell'aria (art. 121,            
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"                                                     
Esercizio 2003: Euro 154.937,07.                                                
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente              
Riforme del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento                   
atmosferico                                                                     
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,            
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento                       
atmosferico:                                                                    
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone               
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una             
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittiva di           
quelli fissati dalla normativa statale;                                         
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari                     
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi            
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di              
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                     
dell'inventario delle emissioni;                                                
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di             
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di              
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti                  
normative statali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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