LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 21
Piani per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico
1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare
gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualita'
dell'aria ai sensi dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.4.2.3.14130 - Controllo
e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed
elettromagnetici e' aumentata la seguente autorizzazione di spesa
disposta da precedenti leggi regionali:
Cap. 37120 "Spese propedeutiche alla predisposizione delle linee di
indirizzo per il coordinamento degli Enti locali nell'espletamento
delle funzioni di pianificazione della qualita' dell'aria (art. 121,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2003: Euro 154.937,07.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente
Riforme del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento
atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittiva di
quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi
e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione
dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti
normative statali.".