REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

                 TITOLO I                                                       
            DIFFERIMENTO DI TERMINI                                             
          Art. 2                                                                
Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001                                  
1. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante               
"Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi              
calamitosi dell'ottobre e novembre 2000", le parole: "entro                     
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa", sono           
sostituite dalle parole: "entro il 31 maggio 2002".                             
2. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, le parole:                 
"entro i successivi sessanta giorni", sono sostituite dalle parole:             
"entro i successivi centoventi giorni".                                         
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 8 agosto 2001, n. 25 concerne Norme per la                           
delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi                 
dell'ottobre e novembre 2000.                                                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 25/01, cosi' come                
modificato dalla presente legge e' il seguente:                                 
"Art. 4 - Individuazione degli interventi di delocalizzazione                   
1. I comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre             
2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di               
emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante                 
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", possono           
presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione              
degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge,              
entro i successivi centoventi giorni.                                           
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato             
dalla presente legge e' il seguente:                                            
"Art. 4 - Individuazione degli interventi di delocalizzazione                   
omissis                                                                         
3. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, valuta,           
sentita la Commissione consiliare competente, l'ammissibilita' degli            
studi preliminari presentati, definisce i contributi che la Regione             
si impegna a concedere nell'ambito delle risorse autorizzate a tale             
scopo nel bilancio regionale e invita il Comune alla sottoscrizione             
di un protocollo di intesa.".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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