LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
TITOLO I
DIFFERIMENTO DI TERMINI
Art. 2
Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001
1. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante
"Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi
calamitosi dell'ottobre e novembre 2000", le parole: "entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa", sono
sostituite dalle parole: "entro il 31 maggio 2002".
2. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, le parole:
"entro i successivi sessanta giorni", sono sostituite dalle parole:
"entro i successivi centoventi giorni".
NOTE ALL'ART. 2
Rubrica
1) La L.R. 8 agosto 2001, n. 25 concerne Norme per la
delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e novembre 2000.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 25/01, cosi' come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 4 - Individuazione degli interventi di delocalizzazione
1. I comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre
2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", possono
presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione
degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge,
entro i successivi centoventi giorni.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 4 - Individuazione degli interventi di delocalizzazione
omissis
3. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, valuta,
sentita la Commissione consiliare competente, l'ammissibilita' degli
studi preliminari presentati, definisce i contributi che la Regione
si impegna a concedere nell'ambito delle risorse autorizzate a tale
scopo nel bilancio regionale e invita il Comune alla sottoscrizione
di un protocollo di intesa.".