DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2001, n. 2617
Disposizioni in materia di medicinali non coperti da brevetto in applicazione dell'art. 7 del DL 347/01 convertito con modifiche nella Legge 405/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 85, commi 26 e 28 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, in
materia di medicinali non coperti da brevetto;
- la propria deliberazione n. 2298 adottata il 29 ottobre 2001, con
la quale sono stati definiti, in applicazione dell'art. 7 del DL
347/01, a partire dall'1 novembre 2001, i prezzi massimi rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie aperte al pubblico,
convenzionate nel territorio della regione Emilia-Romagna, per i
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, come indicati nell'elenco, Allegato A, parte integrante e
sostanziale della medesima deliberazione;
- il successivo comunicato del Ministero della Salute, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001, che integra i
propri precedenti comunicati relativi alle modalita' applicative
dell'art. 85 della Legge 388/00 e riporta l'elenco completo delle
confezioni di medicinali, autorizzate successivamente al comunicato
del 31 agosto 2001, cui si applica il nuovo sistema di rimborso, con
l'indicazione dei prezzi in vigore all'1 novembre 2001;
dato atto che la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001 ed in vigore dal
giorno successivo alla sua pubblicazione, ha convertito il DL 347/01
modificando, tra l'altro, il comma 1 dell'art. 7, stabilendo la
decorrenza dall'1 dicembre 2001;
valutato che l'annullamento della propria deliberazione 2298/01
solamente per il periodo dall'entrata in vigore della Legge n. 405 al
primo dicembre 2001, comporterebbe un grave disservizio pubblico,
creando confusione e incertezza nei cittadini e nei farmacisti, con
relativo dispendio di efficienza e di risorse;
ritenuto pertanto di mantenere temporaneamente in vigore fino al 30
novembre 2001 il sistema di rimborso definito dalla deliberazione
2298/01 che, comunque, ha preso a riferimento la lista di farmaci e
relativi prezzi vigenti anteriormente il primo novembre 2001;
dato atto che il presente provvedimento contiene le disposizioni per
l'applicazione del sistema di rimborso, a decorrere dall'1 dicembre
2001, come previsto dalla Legge 405/01 gia' citata, sulla base del
prezzo piu' basso dei farmaci non coperti da brevetto disponibili nel
normale ciclo distributivo regionale;
ritenuto necessario aggiornare la lista di riferimento dei farmaci
non coperti da brevetto, di cui all'Allegato A) della delibera
2298/01 piu' volte citata, sulla base del comunicato del Ministero
della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30
ottobre 2001;
dato atto che per determinare la presenza nel normale ciclo
distributivo regionale, si mantiene il criterio della verifica delle
giacenze presso i magazzini dei distributori all'ingrosso regionali,
in quanto, pur non configurandosi in ogni caso, motivi di urgenza
nella disponibilita' del farmaco, tuttavia tale disponibilita' deve
essere garantita entro tempi contenuti all'utilizzatore finale, per
consentire il tempestivo avvio del trattamento prescritto;
rilevato che, sulle base delle verifiche effettuate, e' stata
definita la lista dei principi attivi con l'indicazione dei prezzi
massimi di rimborso dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie
aperte al pubblico, a decorrere dall'1 dicembre 2001, come contenuta
nell'Allegato A), parte integrante della presente
deliberazione;stabilito inoltre che la lista di riferimento,
riportata nell'Allegato A), ha validita' di giorni 90, a partire
dall'1 dicembre 2001, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che
si rendano necessari in conseguenza di modifiche nella disponibilita'
dei farmaci e/o nei prezzi di riferimento;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, in merito alla
regolarita' tecnica della presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente delibera;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) a partire dall'1 dicembre 2001 i prezzi massimi rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale alle farmacie aperte al pubblico,
convenzionate nel territorio della regione Emilia-Romagna, per i
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono indicati nell'elenco, Allegato A) alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2
dell'art. 7 del DL 347/01, come modificato dalla Legge di conversione
n. 405 del 16 novembre 2001, relativa alla non sostituibilita' del
farmaco apposta dal medico prescrittore e dopo aver informato
l'assistito, e' tenuto a consegnare allo stesso il farmaco avente il
prezzo piu' basso tra quelli disponibili;
3) il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non
sostituibilita' del farmaco o l'assistito non accetti la
sostituzione, e' tenuto a richiedere al cittadino l'eventuale
differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo
di rimborso di cui all'Allegato A);
4) i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie sono
esentati dalla partecipazione alla spesa, dall'entrata in vigore
della Legge 405/01 che ha modificato il comma 4 dell'art. 7 del DL
347/01. Restano immutate le indicazioni relative alle codifiche da
apporre sulle ricette intestate ai soggetti appartenenti a questa
categoria;
5) il farmacista, all'atto della consegna delle ricette all'Azienda
Unita' sanitaria locale di competenza, provvedera' ad evidenziare in
mazzette separate le ricette relative al precedente punto 3);
6) i Servizi farmaceutici delle Aziende Unita' sanitarie locali sono
tenuti a vigilare in merito al corretto adempimento delle
disposizioni di cui al presente atto deliberativo;
7) la lista dei farmaci e dei relativi prezzi massimi di rimborso del
Servizio sanitario nazionale, contenuta nell'Allegato A) della
presente deliberazione, ha validita' di 90 giorni, a decorrere dall'1
dicembre 2001, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che si
rendano necessari in conseguenza di modifiche derivanti dalla
disponibilita' dei farmaci e/o dei relativi prezzi;
8) i distributori all'ingrosso regionali, forniranno trimestralmente
all'Assessorato regionale alla Sanita', la situazione delle giacenze
dei farmaci non coperti da brevetto, entro il giorno 20 del mese di
scadenza del trimestre;
9) l'aggiornamento e/o la revisione della lista di riferimento dei
farmaci non coperti da brevetto presenti nel normale ciclo
distributivo regionale e/o dei relativi prezzi di rimborso, di cui
all'Allegato A), sara' effettuato con determinazione del Direttore
generale alla Sanita' e Politiche sociali;
10) il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale e reso disponibile sul sito Internet della Regione
Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)