REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2001, n. 2395

Criteri e modalita' di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso alla formazione iniziale per Operatore socio-sanitario, in attuazione della delibera Giunta regionale 986/01 e dell'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni relativo all'OSS

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la propria delibera 1404/00 avente per oggetto "Approvazione delle            
linee-guida per l'attuazione della sperimentazione del percorso                 
formativo integrato relativo alla figura professionale Operatore                
socio-sanitario", esecutiva ai sensi di legge;                                  
- l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del             
22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanita' di concerto con il               
Ministro della Solidarieta' sociale, Accordo che disciplina                     
provvisoriamente il  profilo professionale di Operatore                         
socio-sanitario e il relativo ordinamento didattico, in attesa della            
decisione della Corte Costituzionale sulla legittimita'                         
costituzionale dell'art. 3 octies del DLgs 502/92;                              
- la propria delibera 986/01 avente per oggetto "Attuazione delle               
linee guida di cui alla delibera Giunta regionale 1404/00 e                     
recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in                 
relazione al profilo dell'Operatore socio-sanitario: approvazione del           
modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della             
qualifica di Operatore socio-sanitario e del relativo schema di                 
convenzione tipo";                                                              
richiamato in particolare il punto 10) del dispositivo della delibera           
di Giunta regionale 986/01 sopracitata, laddove si prevede di                   
procedere con successivo ed apposito atto all'individuazione dei                
criteri e delle modalita' per il riconoscimento dei crediti formativi           
per l'accesso alla formazione iniziale per Operatore socio-sanitario,           
in attuazione dell'art. 13 "Titoli pregressi" della disciplina                  
provvisoria di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni           
soprarichiamato;                                                                
richiamate, inoltre, le seguenti normative nazionali e regionali                
relative al riconoscimento dei crediti:                                         
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione                  
dell'occupazione" in particolare l'art. 17;                                     
- decreto 31 maggio 2001 "Certificazione nel sistema della formazione           
professionale";                                                                 
- direttive regionali per la formazione professionale vigenti;                  
preso atto che  sono state avviate le misure compensative per il                
conseguimento della doppia qualifica OTA-ADB destinate agli iscritti            
ai corsi OTA e ADB nell'anno formativo 2000/2001 e previste dalla               
delibera della Giunta regionale 273/01;                                         
dato atto pertanto che il gruppo tecnico interassessorile per la                
formazione in area sociale e socio-sanitaria ha predisposto un                  
documento contenente i criteri e le modalita' per il riconoscimento             
dei crediti per l'accesso alla formazione iniziale per Operatore                
socio-sanitario, riportato nell'Allegato 1) parte integrante del                
presente atto;                                                                  
precisato:                                                                      
- che il credito formativo, consistente in una o piu' unita'                    
formative capitalizzabili (o parte di esse), verra' riconosciuto al             
singolo nella fase preliminare di avvio dell'attivita' formativa per            
OSS, secondo le procedure definite nell'Allegato 1) sopracitato;                
- che in questa prima fase sperimentale ed in riferimento allo                  
standard formativo dell'Operatore socio-sanitario approvato con                 
delibera di Giunta regionale 986/01, saranno valutabili, secondo le             
modalita' ed i criteri soprarichiamati, solo i crediti provenienti da           
precedenti esperienze formative certificate (attinenti il profilo di            
OSS) ed effettuate esclusivamente nel territorio nazionale;                     
preso atto delle risultanze degli incontri effettuati con le                    
Organizzazioni sindacali, le Amministrazioni provinciali e                      
Coordinatori delle strutture socio-assistenziali e                              
socio-sanitarie;considerato che:                                                
- in conformita' a quanto previsto al punto 2.C ("Formazione sul                
lavoro") della delibera di Giunta regionale 1404/00, verranno                   
individuate le modalita' ed i criteri per il riconoscimento dei                 
crediti nell'ambito della formazione sul lavoro e, quindi, le azioni            
da attivarsi per la qualificazione degli operatori dell'assistenza di           
base gia' in servizio nei comparti sociale e sanitario;                         
- si provvedera' successivamente a definire tempi e modalita' per il            
riconoscimento dell'equipollenza delle due qualifiche OTA e ADB,                
possedute dallo stesso soggetto, con la qualifica di Operatore                  
socio-sanitario;                                                                
dato atto delle intese intercorse tra i Direttori generali alla                 
Cultura, Formazione, Lavoro ed alla Sanita' e Politiche sociali,                
Cristina Balboni e Franco Rossi;                                                
dato atto, infine, relativamente al contenuto del presente atto, ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92, nonche' della                  
deliberazione 2541/95:                                                          
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica espresso             
dal Responsabile del Servizio Formazione professionale, dr.ssa                  
Fabrizia Monti;                                                                 
- della legittimita' espressa dal Direttore generale alla Cultura,              
Formazione e Lavoro, Cristina Balboni;                                          
su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,               
Universita', Lavoro, Pari opportunita', Mariangela Bastico;                     
dell'Assessore alla Sanita', Giovanni Bissoni; dell'Assessore alle              
Politiche sociali, Immigrazione, Progetto Giovani, Cooperazione                 
internazionale, Gianluca Borghi;                                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per i motivi specificati in premessa, in attuazione            
del punto 10) del dispositivo della delibera 986/01 citata in                   
premessa e dell'art. 13 dell'Accordo sancito in Conferenza                      
Stato-Regioni relativo all'OSS, l'Allegato 1 parte integrante e                 
sostanziale del presente atto, concernente i "criteri e le modalita'            
di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso alla formazione           
iniziale per Operatore socio-sanitario";                                        
2) di dare atto che si provvedera' con successivi atti:                         
- all'individuazione delle modalita' e dei criteri per il                       
riconoscimento dei crediti nell'ambito della formazione sul lavoro e,           
quindi, delle azioni da attivarsi per la qualificazione degli                   
operatori dell'assistenza di base gia' in servizio nei comparti                 
sociale e sanitario;                                                            
- alla definizione dei tempi e delle modalita' per il riconoscimento            
dell'equipollenza delle due qualifiche OTA e ADB, possedute dallo               
stesso soggetto, con la qualifica di Operatore socio-sanitario;                 
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Criteri e modalita' di riconoscimento dei crediti formativi per                 
l'accesso alla formazione iniziale per la qualifica di Operatore                
socio-sanitario                                                                 
1) Ambito di applicazione della procedura per il riconoscimento dei             
crediti formativi                                                               
In questa prima fase sperimentale, la procedura per il riconoscimento           
dei crediti formativi, descritta nel paragrafo successivo (punto 2),            
puo' essere applicata solo in riferimento ad esperienze formative               
effettuate nel territorio nazionale e riconosciute dalle Istituzioni            
pubbliche competenti.                                                           
Le attivita' di formazione che quindi potranno essere prese in                  
considerazione dovranno:                                                        
- fare riferimento a profili dell'ambito sociale e socio-sanitario,             
le  cui competenze siano almeno in parte sovrapponibili a quelle                
proprie del profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario;               
- essere documentate da relativi attestati di qualifica/diplomi/altre           
certificazioni rilasciati dalle Regioni e Province, dalle Aziende               
sanitarie, dagli Istituti professionali di Stato per i Servizi                  
sociali (ora ISIPTS).                                                           
Le tipologie di certificazione riconoscibili sono le seguenti.                  
Qualifiche professionali                                                        
a) Qualifiche rilasciate ai sensi della Legge quadro sulla formazione           
professionale 845/78 e riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna e              
dalle Amministrazioni provinciali delegate: - qualifica regionale di            
"Addetto all'assistenza di base" riconosciuta dalla Regione                     
Emilia-Romagna o qualifiche equipollenti rilasciate da altre Regioni            
italiane - L'equipollenza di qualifiche rilasciate da altre Regioni             
italiane viene riconosciuta dall'ufficio regionale competente tramite           
dichiarazione scritta. La possibilita' quindi, per gli utenti in                
possesso di qualifiche rilasciate da altre Regioni, di poter                    
frequentare in modo parziale il percorso OSS (e di vedersi quindi               
riconosciuto il credito formativo) e' pertanto subordinata alla                 
presenza di tale dichiarazione. La dichiarazione, se non presente               
all'atto dell'iscrizione al corso, puo' essere richiesta alla RER sia           
da parte dell'utente che da parte dell'Ente formativo; - qualifica              
regionale di "Animatore per attivita' di gruppo - Indirizzo anziani";           
- qualifica regionale di "Educatore professionale ai sensi della                
direttiva comunitaria 51/92" (Progetto APRIS);                                  
b) qualifica di Operatore tecnico addetto all'assistenza riconosciuta           
dal Ministero della Sanita';                                                    
c) altre qualifiche rilasciate da Regioni italiane ai sensi della               
Legge quadro sulla fp 845/78, relative a professioni specificatamente           
attinenti al profilo dell'OSS (e considerate non equipollenti alla              
qualifica di ADB).                                                              
Titoli di studio                                                                
a) Titoli conseguiti presso gli Istituti professionali di Stato per i           
Servizi sociali (ora ISIPTS); - titolo di "Tecnico dei Servizi                  
sociali" conseguito al termine del quinquennio e con curriculum                 
scolastico ordinario; - titolo di "Tecnico dei Servizi sociali"                 
conseguito al termine del quinquennio e con curriculum scolastico               
integrato con la formazione professionale;                                      
b) titoli rilasciati da altri Istituti professionali di Stato con               
ultimo biennio post-qualifica ad indirizzo sociale con curriculum               
integrato con la formazione professionale.                                      
Altre attestazioni                                                              
a) Attestati di frequenza o dichiarazioni di competenza rilasciati in           
seguito ad interruzione del percorso formativo e riferiti unicamente:           
- a corsi OTA ex DM 295/91; - a percorsi regionali per ADB; - a                 
percorsi relativi alla sperimentazione regionale per il conseguimento           
della doppia qualifica OTA-ADB. Tali attestazioni devono essere                 
riferite ad una frequenza minima pari almeno al 50% del percorso                
formativo previsto;                                                             
b) certificazioni finali e dichiarazioni di competenze rilasciate nei           
percorsi IFTS in area sociale;                                                  
c) altre certificazioni/attestazioni pertinenti al profilo dell'OSS             
riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna e rilasciate al termine di            
percorsi nell'ambito di Progetti operativi multiregionali.                      
2) Modalita' di riconoscimento dei crediti formativi                            
Il credito formativo, consistente in una o piu' UFC, viene                      
riconosciuto al singolo nella fase preliminare di avvio                         
dell'attivita'. Il credito consente l'ammissione, con frequenza                 
parziale, ad un corso di formazione iniziale finalizzato al                     
conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario.                     
3.1) Per quel che riguarda le seguenti qualifiche o titoli, il                  
credito riconoscibile e' quantificato comparando i contenuti dei                
relativi standard formativi con lo standard del profilo OSS e le                
misure compensative cosi' individuate sono quelle riportate nelle               
pagine seguenti:                                                                
- qualifica regionale di "Addetto all'assistenza di base"                       
riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna o qualifiche equipollenti             
rilasciate da altre Regioni italiane;                                           
- qualifica di Operatore tecnico addetto all'assistenza;                        
- qualifica regionale di "Animatore per attivita' di gruppo -                   
Indirizzo anziani";                                                             
- qualifica regionale di "Educatore professionale ai sensi della                
direttiva comunitaria 51/92" (Progetto APRIS);                                  
- titolo di "Tecnico dei Servizi sociali" conseguito presso gli                 
Istituti professionali di Stato per i Servizi sociali (ora ISIPTS) al           
termine del quinquennio e con curriculum scolastico ordinario.                  
3.2) Per tutte le altre attestazioni/qualifiche/titoli di seguito               
elencate, si procedera' con una valutazione dei requisiti in ingresso           
in relazione alle competenze gia' acquisite nelle precedenti                    
esperienze formative:                                                           
- qualifiche rilasciate da altre Regioni italiane ai sensi della                
Legge quadro sulla fp 845/78, relative a professioni specificatamente           
attinenti al profilo dell'OSS (e considerate non equipollenti alla              
qualifica di ADB);                                                              
- titolo di "Tecnico dei Servizi sociali" conseguito presso gli                 
Istituti professionali di Stato per i Servizi sociali (ora ISIPTS) al           
termine del quinquennio e con curriculum scolastico integrato con la            
formazione professionale documentato da dichiarazione o                         
certificazione di competenze o da altro attestato conforme alle                 
direttive regionali vigenti;                                                    
- titoli rilasciati da altri Istituti professionali di Stato con                
ultimo biennio post-qualifica ad indirizzo sociale con curriculum               
integrato con la formazione professionale;                                      
- attestati di frequenza o dichiarazioni di competenza rilasciati in            
seguito ad interruzione del percorso formativo e riferiti unicamente:           
- a corsi OTA ex DM 295/91;                                                     
- a percorsi regionali per ADB;                                                 
- a percorsi relativi alla sperimentazione regionale per il                     
conseguimento della doppia qualifica OTA-ADB;                                   
- tali attestazioni devono essere riferite ad una frequenza minima              
pari almeno al 50% del percorso formativo previsto;                             
- certificazioni finali e dichiarazioni di competenze rilasciate nei            
percorsi IFTS in area sociale;                                                  
- altre certificazioni/attestazioni pertinenti al profilo dell'OSS              
riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna e rilasciate al termine di            
percorsi nell'ambito di Progetti operativi multiregionali.                      
La valutazione delle competenze gia' acquisite sara' effettuata dai             
coordinatori dell'area sociale e dell'area sanitaria e da uno o piu'            
docenti/esperti individuati dagli Enti attuatori del corso. La                  
valutazione dei requisiti in ingresso consistera' principalmente                
nell'analisi della documentazione presentata dall'interessato                   
(attestazioni/titoli/qualifiche ed eventualmente, per ulteriori                 
chiarimenti, programma di studi svolto). Potra' essere previsto,                
inoltre, un eventuale colloquio di approfondimento, non valutativo,             
in relazione alla documentazione presentata, agli obiettivi e alle              
competenze previste dall'iter corsuale, dallo stage e dal profilo               
professionale di riferimento oggetto della sperimentazione regionale.           
Una volta effettuata la valutazione dei requisiti in ingresso, si               
potra' pervenire, nel dettaglio, alla quantificazione del credito               
formativo, che in termini di durata oraria non potra' superare il 50%           
del percorso formativo per OSS.                                                 
Il riconoscimento formale del credito avverra' previo parere                    
favorevole della Regione, assunto, se opportuno, anche con la                   
consultazione delle Amministrazioni provinciali interessate. Il                 
parere riguardera' la valutazione dei requisiti e la quantificazione            
del credito, che andranno riportate nel modulo in calce presente                
documento.                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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