REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45
DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2
Art. 6
Informazione e diffusione
delle tematiche dell'integrazione europea
1. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle tematiche
dell'integrazione europea, promuovendo azioni di riflessione sui
valori europei rivolte alla generalita' della popolazione o a
soggetti ed ambiti tematici specifici. In particolare sono favorite
le attivita' di informazione rivolte ai giovani, da realizzare in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con organizzazioni e
strutture giovanili.
2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano soprattutto gli
obiettivi dell'Unione Europea, le sue istituzioni e le sue politiche
ed i loro sviluppi nella prospettiva dell'Agenda 2000, con
particolare riguardo all'ampliamento dell'Unione Europea, e sono
orientate a sensibilizzare ed incoraggiare la partecipazione attiva
dei cittadini, in forma singola od organizzata, alla creazione
dell'Europa ed alla formazione di una cittadinanza europea. Sono
inoltre finalizzate a promuovere la partecipazione a programmi
europei nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o
gli scambi giovanili.
3. La Regione promuove, inoltre, iniziative di informazione e
sensibilizzazione degli Enti locali del territorio regionale con
l'obiettivo di incentivare la partecipazione ai programmi comunitari,
promuovere la cooperazione transnazionale e la partecipazione a reti
europee ed internazionali.
4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale stabilisce
rapporti con le organizzazioni e le associazioni degli Enti locali ed
europeiste, realizzando scambi di informazione, attivita' di studio
congiunte, organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti tesi a
sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo i giovani, alla
realizzazione ed agli obiettivi della costruzione europea.