LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) L.R. 26 ottobre 1981, n. 37 recante: "Indennita' di fine servizio
da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art.
2 della Legge n. 152 del 1968";
2) L.R. 18 agosto 1984, n. 44 recante: "Norme per l'istituzione e il
funzionamento delle strutture organizzative della Regione";
3) L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 recante: "Norme per l'accesso agli
impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di
incarichi regionali";
4) L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del rapporto di
impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto
1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario
e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti", fatto salvo
l'articolo 24;
5) L.R. 20 marzo 1989, n. 7 recante: "Trattamento di missione e di
trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna";
6) L.R. 13 maggio 1989, n. 13 recante: "Approvazione della normativa
risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico Impiego)
relativa al triennio 1988/1990";
7) L.R. 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione dell'Accordo
nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il
personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti
pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case
popolari";
8) L.R. 3 agosto 1990, n. 45 recante: "Revisione della dotazione
delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti
norme di inquadramento";
9) L.R. 20 gennaio 1992, n. 3 recante: "Assunzione in ruolo di
divulgatori agricoli";
10) L.R. 19 novembre 1992, n. 41 recante: "Disciplina della dirigenza
regionale";
11) L.R. 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento nella
qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai
ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello
Stato, in possesso di specifici requisiti";
12) L.R. 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in diminuzione
della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (ARNI)";
13) L.R. 16 novembre 1993, n. 40 recante: "Revisione della dotazione
organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai
fini dell'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 27 aprile 1990, n.
37";
14) L.R. 28 febbraio 1994, n. 11 recante: "Disposizione
interpretativa dell'articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37,
concernente l'indennita' di funzione dirigenziale";
15) L.R. 4 agosto 1994, n. 31 recante: "Riforma dell'impiego e
dell'organizzazione regionale";
16) L.R. 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni straordinarie
conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4
aprile - 12 giugno 1995, n.444/95";
17) L.R. 9 aprile 1999, n. 2 recante: "Proroga di alcune disposizioni
della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente ôMisure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale'".
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della
L.R. 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennita' premio di servizio da
corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione
dei servizi - Anticipazione al personale di una quota del trattamento
di fine servizio";
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della L.R. 14 dicembre 1982, n.58
recante: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del
personale regionale";
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della L.R.
16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di gestione
flessibile dell'impiego regionale";
d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32
recante: "Funzionamento dei Gruppi consiliari - Modificazioni alla
L.R. 14 aprile 1995, n. 42";
e) gli articoli 234, 235 e 236 della L.R. 21 aprile 1999, n.3
recante: "Riforma del sistema regionale e locale".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 novembre 2001 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 65
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3, del comma 3 dell'art. 4, dell'art. 5 e
dell'art. 7 della L.R. n. 29 del 1980, era il seguente:
"Art. 3
Le norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2 trovano applicazione
anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni
previste dal precedente articolo 1, abbia cessato il servizio prima
dell'entrata in vigore della presente legge.".
"Art. 4
omissis
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
facolta' di richiedere l'erogazione dell'acconto e' estesa al
personale gia' collocato a riposo o ai suoi eredi.
omissis".
"Art. 5
E' abrogato l'art. 126 della L.R. 20 luglio 1973, n. 25.".
"Art. 7
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le
seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 07085 - Recupero delle somme erogate in acconto al personale
collocato a riposo, sulla indennita' premio di servizio INADEL e
sulla indennita' di buonuscita ENPAS (CNI) (Titolo VI; Categoria 17 -
Partite di giro).
Competenza L. 300.000.000
Cassa L. 300.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 04150 - Oneri dipendenti dalla integrazione regionale della
indennita' premio di servizio INADEL e della indennita' di buonuscita
ENPAS, nonche' del rimborso degli oneri di riscatto del periodo pre
ruolo a favore di alcune categorie di personale regionale (CNI)
(Parte I - Sezione II - Settore 05 - Programma 01 - Rubrica I)
(Classif. ISTAT: 01 - Funz. normale; 01 - Funz. propria: 01 - Titolo
1; 01 - Classif. funzionale: 02 - Classif. econ.: 01 - Classif. per
settori d'intervento; 01 - Classif. econ. di II grado)
Competenza L. 210.000.000
Cassa L. 210.000.000
Cap. 91060 - Erogazione di somme in acconto al personale collocato a
riposo, sulla indennita' premio di servizio INADEL e sulla indennita'
di buonuscita ENPAS (CNI) (Parte 3 - Contabilita' speciali - Sezione
1 Partite giro) (Classif. ISTAT: 04 - Titolo 4)
Competenza L. 300.000.000
Cassa L. 300.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 85100 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Competenza L. 210.000.000
Cassa L. 210.000.000".
2) Il testo degli articoli 5, 6, 8 e 9 della L.R. n. 58 del 1982 era
il seguente:
"Art. 5
Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
L.R. 5 maggio 1980, n. 29, concernente l'indennita' premio di
servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la
ricongiunzione dei servizi, in quanto compatibili con le norme della
presente legge.".
"Art. 6
In quanto la materia non risulti superata o diversamente regolata
dalla presente legge, conserva vigore la L.R. 26 ottobre 1981, n. 37,
concernente la "Indennita' di fine servizio da corrispondere al
personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge n. 152
del 1968".".
"Art. 8
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto
per l'esercizio 1983 in Lire 350.000.000, l'Amministrazione regionale
fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato
di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario
1983 e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese
obbligatorie di cui al Cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sara'
determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma
dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del
prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale
interessato.".
"Art. 9
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.".
3) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17
della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, era il seguente:
"Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del processo di revisione
organizzativa, si avvale di misure di gestione flessibile
dell'impiego regionale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art.
1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Le misure previste dal presente titolo sono applicabili sino al 31
dicembre 1998.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale della
Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti
compresi gli Istituti autonomi case popolari.
Art. 2 - Valorizzazione professionale
1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque
non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione,
nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina
una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal
vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale
appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura
straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la
L.R. 4 agosto 1994, n. 31 e della valorizzazione professionale dei
dipendenti.
2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al
quale e' attribuibile il premio per la qualita' della prestazione
individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro e' elevata al quaranta per cento.
3. L'importo dell'indennita' di area direttiva prevista dall'art. 35
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e' elevato, nel
valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche
destinatarie di essa, a Lire tre milioni e cinquecentomila.
4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dall'1 gennaio
1997.
Art. 3 - Processi selettivi
1. Per la copertura di una percentuale di posti vacanti degli
organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia
previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce un piano
di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione del personale. La Giunta regionale, d'intesa con
l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la suddetta percentuale che
comunque non puo' essere superiore al cinquanta per cento di detti
posti.
2. E' ammesso ai corsi-concorso di cui al comma 1 un numero di
candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.
3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in
possesso di entrambe le seguenti condizioni:
a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alle due qualifiche
immediatamente inferiori a quella del posto messo a selezione da
almeno 2 anni;
b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e
un'anzianita' di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche
Amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del
posto messo a selezione.
4. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'VIII
qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a
selezione comportino, a norma delle leggi che disciplinano
l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica
abilitazione, e' comunque richiesto il possesso del diploma di laurea
e di detta abilitazione professionale.
5. L'anzianita' di servizio richiesta dalla lettera b) non puo'
essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.
6. Nei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti non
coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo non
si applica la riserva per il personale interno.
7. Ai fini della validita' dei processi selettivi di cui al presente
articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre
1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
8. Entro la data del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono
attivati non piu' di una volta per ogni qualifica e profilo
professionale.
9. Ai processi selettivi di cui al presente articolo possono
partecipare in via eccezionale anche coloro che prestano servizio,
nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto
messo a selezione, da almeno 3 anni, alla data di entrata in vigore
della legge, presso l'Amministrazione regionale con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e
che sono in possesso della condizione di cui alla lettera b) del
comma 3. L'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione al
processo selettivo non puo' essere fatta valere ai sensi della
lettera b) del comma 3.
10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non
avviene tramite concorso si procede ai sensi della lett. b) del comma
1 dell'art. 36 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, previa effettuazione
di una prova pratica di selezione fra i dipendenti. I candidati
esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta prova
pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri di
selezione utilizzati per i dipendenti.
Art. 4 - Incarichi di mansioni superiori e rapporti di
lavoro a termine
1. Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori,
previsti dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 57 del DLgs 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, possono essere conferiti
dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito dei
rispettivi organici, anche al medesimo dipendente, per un periodo
superiore a tre mesi. Detti incarichi perdano comunque efficacia alla
data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria
del concorso o del processo selettivo per la copertura dei relativi
posti vacanti.
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art.
16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove
sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento
continuativo di specifiche funzioni, puo' stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti
contratti sono comunque risolti alla data di adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la
copertura dei relativi posti vavanti ovvero al 31 dicembre 1998.".
"Art. 5 - Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale
1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione della struttura
dirigenziale i posti della dotazione organica dei dirigenti sono
soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della
Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, almeno nella misura
del dieci per cento, fatto salvo un numero di posti necessario per
consentire ai dirigenti dei ruoli ad esaurimento di essere inseriti
nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora
non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire
un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale entro il
31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla ulteriore
soppressione di posti.
Art. 6 - Sperimentazione del sistema di telelavoro
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, puo'
avviare forma di sperimentazione di telelavoro, disciplinandone le
modalita' di attuazione con apposita direttiva.".
"Art. 10 - Istituzione di una banca dati
1. Al fine di favorire la mobilita', anche mediante la stipulazione
di contratti a tempo determinato, dei dipendenti fra le pubbliche
amministrazioni per la copertura delle posizioni dirigenziali e'
istituita presso la Regione una banca dati con i nominativi dei
funzionari e dirigenti che ne facciano richiesta.
2. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento della banca dati
prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale.
Art. 11 - Servizio di mensa
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza
stabilisce le modalita' di fruizione e adeguamento del servizio di
mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano,
definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.".
"Art. 13 - Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994, n. 31
1. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31 le parole
dall'irrogazione sono sostituite dalle parole dall'avvenuta
conoscenza dell'irrogazione.
2. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 31 del 1994 e' soppresso.
3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse
le parole Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da
parte dell'Amministrazione.
4. All'art. 12 della L.R. n. 31 del 1994 e' aggiunto il seguente
comma:
4 bis. Gli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti
autonomi per le case popolari, possono avvalersi del Collegio
arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con la
Regione Emilia-Romagna. In tal caso i rappresentanti dei dipendenti
nel Collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza sindacale
unitaria costituita nell'ente di appartenenza del lavoratore ovvero
in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali secondo le
modalita' indicate dall'organo dell'ente dotato di potere
regolamentare.
Art. 14 - Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992, n. 41
1. Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e'
sostituito dai seguenti:
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti
regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del
contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di
personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa,
dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia
richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione
del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il
dirigente riassunto tiene conto dell'anzianita' complessivamente
maturata dal medesimo nella pubblica Amministrazione e della
posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di
diritto del rapporto di lavoro.
4 bis. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato di cui al comma 4 e' reso indisponibile, per la
durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta
giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale
corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
2. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono soppresse
le parole sia di diritto pubblico sia di diritto privato.
3. Il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 15 - Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44
1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 le
parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle parole L'Ufficio
di Presidenza.
2. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984
sono sostituiti dai seguenti:
L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le
qualifiche funzionati e i profili professionali del personale facente
parte delle seguenti strutture speciali:
a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni
consiliari;
d) segreterie dei Gruppi consiliari.
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche
funzionati e i profili professionali del personale facente parte
delle seguenti strutture organizzative speciali:
a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;
b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli
Assessori.
3. Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente Direttore
generale ovvero con atto congiunto di piu' direttori nel caso di
gruppo che coinvolga piu' direzioni generali.".
"Art. 17 - Norma transitoria per i direttori generali
1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19
novembre 1992, n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano,
previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del
contratto di Direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale
incarico e' stato conferito prima dell'entrata in vigore della
presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
4) Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 4 della L.R. n. 32 del 1997 era
il seguente:
"Art. 4 - Personale dei gruppi
omissis
3. Qualora la scelta del personale di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 cada su personale inquadrato in livelli funzionali
retributivi inferiori a quelli indicati nella dotazione, di cui al
comma 1, al personale medesimo e' riconosciuto, con deliberazione
consiliare, un assegno mensile pari alla differenza tra le due
retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa
di percepire l'assegno mensile.
omissis
5. L'eventuale mancata copertura di una parte dell'organico assegnato
alla segreteria del gruppo viene surrogata da un ulteriore contributo
in denaro, pari, per ogni unita' di personale non coperta, al costo
del personale del piu' alto livello funzionale retributivo tra quelli
assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti non coperti e
quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma, non puo'
superare la meta', arrotondata per eccesso, dei posti assegnati alla
segreteria del gruppo.
omissis".
5) Il testo degli articoli 234, 235 e 236 della L.R. 21 aprile 1999,
n. 3 era il seguente:
"Art. 234 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della
Regione", e' sostituito dal seguente:
Art. 1 - Struttura organizzativa e dotazione organica
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in
direzioni generali, servizi e uffici.
2. La Giunta determina:
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva;
b) l'articolazione della dotazione organica;
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del
personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica
per singola direzione generale.
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni
ai sensi della Legge n. 59 del 1997.
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni
delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono
specificate dai direttori generali.
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta
regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione
organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,
dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.
2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,
e gli indirizzi generali per la gestione del personale dei gabinetto
e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, dei
Vicepresidente e degli Assessori.
3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'
aggiunto il seguente:
A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R.
n. 44 del 1984.
Art. 235 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
recante "Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato", le parole delle qualifiche
dirigenziali" sono sostituite dalle parole della qualifica
dirigenziale.
2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono
sostituiti dai seguenti:
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche,
previo accertamento degli specifici requisiti culturali e
professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa
informazione alla competente Commissione consiliare.
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi
continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui
alla lett. a) dei comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n.
31, come modificata dalla presente legge.
Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma
dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il
seguente articolo:
Art. 2 bis - Modalita' di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale
avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata
diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della
normativa contrattuale.
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) la tipologia delle prove;
c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un
dirigente regionale;
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle
domande;
c) le procedure di selezione;
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente
in materia di personale.
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli
messi a concorso.
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono
stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati
risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni
accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e
l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo
deve essere dato atto nel bando di concorso.
4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente:
Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti
amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel
rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche
complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione
corrispondenti ai posti soppressi.
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da
47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art.
53 della L.R. n. 31 del 1994.".
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1320 del 3 luglio 2001;
oggetto consiliare n. 1821 (VII legislatura);
- dei consiglieri Aimi, Bignami, Lodi e Tassi presentato in data 19
giugno 2001; oggetto consiliare n. 1883 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 108 in data 11 luglio 2001 e sul n.
118 in data 6 agosto 2001;
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari Generali", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 17 del 6
novembre 2001, con richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Pini;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14
novembre 2001, atto n. 54/2001.