LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 62
Interpretazioni autentiche
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 29 che
prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della
sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico
in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso
percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che
il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di
stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale e retribuzione
di posizione.
2. Il comma 8 dell'articolo 3 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 29, che
prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui
vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di
risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si
interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di
indennita' area quadri resta assorbito nella retribuzione di
posizione.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58, che
prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina
generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il
settore del pubblico impiego, il riconoscimento ai dipendenti
regionali di un trattamento previdenziale (indennita' di fine
servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso
fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo
dell'indennita' premio di servizio, si interpreta nel senso che il
medesimo trattamento e' riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a
coloro che scelgono la trasformazione dell'indennita' di fine
servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59,
comma 56 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n.
58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale
differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal
primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda
(assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennita' di premio
di servizio, di indennita' di buonuscita, di indennita' di
anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e
dall'Ente presso il quale e' instaurato il rapporto previdenziale, si
interpreta nel senso che l'indennita' di cui al primo comma viene
erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione
previsti per l'indennita' di fine servizio dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.
NOTE ALL'ART. 62
Comma 1
1) Il testo del comma 7 dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 1999, n.
29, concernente Norme per l'assunzione da parte della Regione
Emilia-Romagna delle funzioni esercitate dal Centro operativo
ortofrutticoio di Ferrara, per la gestione degli impianti e per
l'inquadramento del personale, e' il seguente:
"Art. 3
omissis
7. Per il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in
aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai
sensi del comma 3, la sola retrinuzione di risultato.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 29 del 1999, citata
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3
omissis
8. Per i dipendenti collocati nell'area quadri, cui vengano assegnate
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del CCNL Regioni-Enti
locali, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in
godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione
di risultato.".
Comma 3
3) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrete dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore
di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui
trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai
propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale
(indennita' di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso
fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza
dipendenti Enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennita'
premio di servizio.
omissis".
4) Il testo del comma 56 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, concernente Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, e' il seguente:
"Art. 59 - Disposizioni in materia di previdenza, assistenza,
solidarieta' sociale e sanita'
omissis
56. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, in materia di applicazione delle
disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti
delle pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire il processo di
attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza
complementare viene prevista la possibilita' di richiedere la
trasformazione dell'indennita' di fine servizio in trattamento di
fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della
vigente aliquota contributiva relativa all'indennita' di fine
servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari
all'1,5 per cento, verra' destinata a previdenza complementare nei
modi e con la gradualita' da definirsi in sede di specifica
trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
omissis".
5) Il DPCM 20 dicembre 1999, concerne Trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.
Comma 4
6) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata
alla nota 2) all'art. 58, e' il seguente:
"Art. 1
omissis
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta
a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a
titolo di indennita' premio servizio, di indennita' di buonuscita, di
indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa
Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto
previdenziale.
omissis".
7) Il DPCM 20 dicembre 1999 e' citato alla nota 5) al presente
articolo.