REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 62                                                               
Interpretazioni autentiche                                                      
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 29 che             
prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della               
sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico             
in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso                 
percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che            
il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di                 
stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale e retribuzione             
di posizione.                                                                   
2. Il comma 8 dell'articolo 3 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 29, che            
prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui               
vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di            
risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si                 
interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di            
indennita' area quadri resta assorbito nella retribuzione di                    
posizione.                                                                      
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58, che           
prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina                   
generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il               
settore del pubblico impiego, il riconoscimento ai dipendenti                   
regionali di un trattamento previdenziale (indennita' di fine                   
servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima               
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso               
fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo                     
dell'indennita' premio di servizio, si interpreta nel senso che il              
medesimo trattamento e' riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a            
coloro che scelgono la trasformazione dell'indennita' di fine                   
servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59,             
comma 56 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto del                 
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato              
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.                             
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n.             
58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale                   
differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal             
primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda           
(assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennita' di premio            
di servizio, di indennita' di buonuscita, di indennita' di                      
anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e                   
dall'Ente presso il quale e' instaurato il rapporto previdenziale, si           
interpreta nel senso che l'indennita' di cui al primo comma viene               
erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della           
cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione            
previsti per l'indennita' di fine servizio dal decreto del Presidente           
del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.                                    
NOTE ALL'ART. 62                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 7 dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 1999, n.              
29, concernente Norme per l'assunzione da parte della Regione                   
Emilia-Romagna delle funzioni esercitate dal Centro operativo                   
ortofrutticoio di Ferrara, per la gestione degli impianti e per                 
l'inquadramento del personale, e' il seguente:                                  
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
7. Per il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in                 
aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai                
sensi del comma 3, la sola retrinuzione di risultato.                           
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 29 del 1999, citata           
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
8. Per i dipendenti collocati nell'area quadri, cui vengano assegnate           
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del CCNL Regioni-Enti              
locali, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in                   
godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione             
di risultato.".                                                                 
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 1                                                                         
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrete dalla data di               
entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore             
di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui           
trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai                
propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale              
(indennita' di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima                  
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso               
fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza                  
dipendenti Enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennita'           
premio di servizio.                                                             
omissis".                                                                       
4) Il testo del comma 56 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997,             
n. 449, concernente Misure per la stabilizzazione della finanza                 
pubblica, e' il seguente:                                                       
"Art. 59 - Disposizioni in materia di previdenza, assistenza,                   
solidarieta' sociale e sanita'                                                  
omissis                                                                         
56. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335,           
e successive modificazioni, in materia di applicazione delle                    
disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti             
delle pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire il processo di             
attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza           
complementare viene prevista la possibilita' di richiedere la                   
trasformazione dell'indennita' di fine servizio in trattamento di               
fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della               
vigente aliquota contributiva relativa all'indennita' di fine                   
servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari            
all'1,5 per cento, verra' destinata a previdenza complementare nei              
modi e con la gradualita' da definirsi in sede di specifica                     
trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.                      
omissis".                                                                       
5) Il DPCM 20 dicembre 1999, concerne Trattamento di fine rapporto e            
istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.                         
Comma 4                                                                         
6) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata           
alla nota 2) all'art. 58, e' il seguente:                                       
"Art. 1                                                                         
omissis                                                                         
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma                
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta           
a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a                
titolo di indennita' premio servizio, di indennita' di buonuscita, di           
indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa               
Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto                   
previdenziale.                                                                  
omissis".                                                                       
7) Il DPCM 20 dicembre 1999 e' citato alla nota 5) al presente                  
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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