LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50
1. L'articolo 19 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, recante:
"Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della
L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20", e'
cosi' sostituito:
"Art. 19
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le
modalita' e le procedure previste dalla normativa regionale, anche
attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il
proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6
dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la
propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo
determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti
dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al
Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la
dotazione organica dell'Ente.".
NOTE ALL'ART. 61
Nota alla rubrica
1) La L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, concerne Disciplina del diritto
allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n.
46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 50 del 1996 era il seguente:
"Art. 19 - Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio al quale si applica lo
stato giuridico, l'ordinamento professionale, il trattamento
economico, nonche' la normativa in materia di relazioni sindacali,
previsti per il personale regionale. Spetta al Consiglio di
amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica
dell'Ente.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il
proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6
dell'art. 4. All'interno di tale limite, l'Azienda gestisce la
propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo
determinato e gli incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art.
7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,
necessari all'espletamento delle attivita' rivolte ai destinatari di
cui all'art. 3.
3. Ciascuna Azienda assume il proprio personale secondo le modalita'
e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando
concorsi unici tra le Aziende medesime o con la Regione.
4. Alla mobilita' tra le Aziende e tra le stesse e gli organici della
Regione si applicano i criteri e le modalita' previste dall'art. 45
della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
5. Il personale delle Aziende e' equiparato al personale appartenente
agli organici regionali anche per quanto riguarda la sperimentazione
del nuovo ordinamento professionale prevista dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, nonche' in relazione agli effetti
dell'applicazione del comma 12 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di misure flessibili nella gestione delle
risorse umane.
6. La contrattazione decentrata regionale definisce, sentito il
parere del Consiglio di amministrazione delle Aziende, la quota di
risorse che ciascuna Azienda deve finalizzare alla erogazione del
salario accessorio.".