LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 58
Enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli
atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la
competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e
della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di
ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. L'eventuale istituzione di una direzione generale puo' essere
approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare
rilevanza e complessita'.
3. Il trattamento economico del personale degli Enti pubblici non
economici dipendenti dalla Regione e' definito dai contratti
collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi
stipulati negli Enti di rispettiva appartenenza.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro
disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla
contrattazione collettiva nazionale.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, acquisito il
parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei
singoli Enti.
6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la Giunta deve avere
come riferimento prioritario il principio di parita' di trattamento
tra il personale degli Enti dipendenti e quello della Regione.
7. Al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla
Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di
cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n.
58.
NOTE ALL'ART. 58
Comma 7
1) La L.R. 5 maggio 1980, n. 29, concerne Indennita' premio di
servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la
ricongiunzione dei servizi. Anticipazione al personale di una quota
del trattamento di fine servizio.
2) La L.R. 14 dicembre 1982, n. 58, concerne Omogeneizzazione del
trattamento di previdenza del personale regionale.