LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad
applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti,
ancorche' abrogate.
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di
posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno
ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purche'
non siano gia' state espletate le relative prove.
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della
presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo
19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva
attuativa dell'articolo 6 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
NOTA ALL'ART. 57
Comma 3
Il testo dell'art. 6 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, concernente
Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale, e' il seguente:
"Art. 6 - Incompatibilita'
1. Il dipendente regionale non puo' esercitare attivita' commerciali,
industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze
di soggetti pubblici o privati.
2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia
di personale puo' autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei
ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero
l'assunzione di cariche in societa' non aventi fini di lucro.
L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la
compatibilita' con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio
con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunita'
particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la
trasparenza dell'operato della Amministrazione.
3. A tal fine la Giunta provvede a:
a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare
l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al
comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro
caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato
lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un
provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di
valutazione.
4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il
dipendente che svolga un'attivita' incompatibile ad eliminare tale
situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego.
E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di
incompatibilita' - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. La Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o
autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo,
con indicazione dei relativi compensi.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il
dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su
designazione o nomina della Regione.".