LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
CONTROLLI INTERNI
Art. 55
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione e' esercitato da una struttura collocata
alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia
contabile e finanziaria.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le
modalita' per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare
riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del DLgs 30
luglio 1999, n. 286.
NOTA ALL'ART. 55
Comma 2
Il testo del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 30 luglio 1999, n. 286,
concernente Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 4 - Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna Amministrazione
pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della
gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare
l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e di
soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione
amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a
singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita'
organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi
sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed
economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
omissis".