LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 50
Revoca degli incarichi dirigenziali
e mobilita' dei dirigenti
1. Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali
esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico
puo' essere conservata la retribuzione di posizione relativa
all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo
stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo
incarico sia inferiore.
2. La disposizione di cui al comma 1 puo' essere applicata anche per
i dirigenti comandati o distaccati presso organismi cui partecipa la
Regione operanti a livello statale o interistituzionale, valutata la
particolarita' e la complessita' delle funzioni da svolgere presso
tali organismi. In tale caso la retribuzione di posizione permane per
tutta la durata del comando o distacco.
3. Qualora la mobilita' dei dirigenti abbia come effetto il passaggio
ad una direzione generale diversa, viene disposta dalla direzione
generale competente in materia di personale.