LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO II
Funzioni dirigenziali
Art. 40
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli
articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale, anche ai
fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti
di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi
definiti dai competenti organi regionali;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli
assegnati ai dirigenti;
f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la
loro denominazione e la loro competenza;
g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, gli atti
generali di organizzazione e di gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e
ne controlla l'attivita', anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia;
i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito
degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa;
l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti
di sua competenza;
m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi
organizzativi fissati dalla Giunta.