LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO II
Funzioni dirigenziali
Art. 37
Esercizio di funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia
tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e
secondo le modalita' previste dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo
quanto stabilito all'articolo 47.
3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa con tempestivita' ed
economicita' di gestione.
4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi
politici. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con
apposita direttiva individuano congiuntamente modalita' e competenze
per l'espressione dei pareri.
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
previa consultazione delle rappresentanze sindacali, individuano,
ciascuno per il rispettivo organico, le funzioni dirigenziali
delegabili ai funzionari direttivi di elevata responsabilita'. Non
puo' essere delegata l'adozione di atti:
a) che comportano l'assunzione diretta di obblighi a carico della
Regione;
b) che comportano impegni di spesa e accertamento di entrate;
c) relativi alla valutazione del personale;
d) relativi a procedimenti disciplinari.
6. E' vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore
generale.