LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 33
Funzioni della direzione politica
1. Il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la
Giunta ed il suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente,
secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto,
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando
gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare
nonche' adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni; verificano altresi' la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
2. Agli organi istituzionali di cui al comma 1 spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra le direzioni generali;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni.
3. Gli organi istituzionali di cui al comma 1, per i rispettivi
ambiti di competenza, oltre alle direttive generali, possono
impartire, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, direttive
specifiche per la attivita' finanziaria, tecnica e amministrativa
dell'Ente.