LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 32
Partecipazione del Comitato per le pari opportunita'
1. La Regione consulta il Comitato per le pari opportunita' sulle
misure generali che incidono sulla qualita' dell'ambiente di lavoro,
sull'organizzazione dell'attivita' lavorativa, nonche' sugli
interventi che concretizzano azioni positive a favore delle
lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di
condizioni di pari opportunita' in ordine agli accessi, ai percorsi
formativi e alle posizioni organizzative.
2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e
promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva,
nazionale e decentrata, nonche' dalle direttive della Comunita'
Europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche
su richiesta del Comitato.