REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO IV                                                        
        RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITA'   E PARTECIPAZIONE               
          Art. 30                                                               
Relazioni sindacali                                                             
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di              
contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente             
dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.              
2. La Regione puo' stipulare protocolli di relazioni sindacali con le           
rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le            
procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione,                 
nonche' le modalita' di svolgimento della contrattazione collettiva e           
della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti                   
collettivi nazionali di lavoro.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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