LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 30
Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di
contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente
dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione puo' stipulare protocolli di relazioni sindacali con le
rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le
procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione,
nonche' le modalita' di svolgimento della contrattazione collettiva e
della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.