LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28
Cause di estinzione
1. Il rapporto di lavoro si puo' estinguere in particolare, fermo
restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le
seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3
della Legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi
dell'articolo 2119 del Codice civile;
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilita' permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il rapporto di lavoro si
estingue con atto espresso e motivato del direttore generale
competente in materia di personale, su proposta o previo parere del
direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente
interessato.
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso e' disposto dal
direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente
interessato.
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai
sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro e'
disposta dalla Giunta regionale.
5. Le persone gia' titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio
per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi,
possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con
direttiva le condizioni e le modalita' per tale riassunzione. Non
puo' in ogni caso essere riassunto il dirigente che ha risolto
consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni
economiche.
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604,
concernente Norme sui licenziamenti individuali, e' il seguente:
"Art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato
da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.".
2) Il testo dell'art. 2119 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2119 - Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.".