LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO III
Il regime della responsabilita' dei dipendenti
Art. 27
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore
davanti al Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del DLgs
n. 165 del 2001.
2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le
procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
istituiscono congiuntamente il Collegio arbitrale di disciplina, di
cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del DLgs n. 165 del 2001 e ne regola
le attivita'.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'art. 66 del DLgs n. 165 del 2001, citato alla nota
1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 66 - Collegio di conciliazione
1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si
svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale
del Lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione
del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto
compatibili se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla
pubblica Amministrazione. Il collegio di conciliazione e' composto
dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,
da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'Amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito
il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'Amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'Amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il
Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore
puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. Per l'Amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo del Codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica Amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal
collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del Codice di
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita'
amministrativa.".
Comma 3
2) Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 55 del DLgs n. 165 del 2001,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilita'
omissis
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'Amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'Ammmistrazione, di provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti
dell'Amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'Amministrazione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del
Tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' Amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di
costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
omissis".