LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO II
Disposizioni relative alla gestione
del rapporto di lavoro
Art. 19
Incompatibilita'
1. E' incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 13:
a) l'esercizio di attivita' commerciali, industriali o professionali;
b) l'assunzione di cariche in societa' con fini di lucro, con
esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle
dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Non sussiste l'incompatibilita' di cui al comma 1 per i dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i
limiti per lo svolgimento delle attivita' extra-istituzionali del
personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di Giunta di cui al
comma 4.
3. Su richiesta dell'interessato puo' essere autorizzata
l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di
soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in societa' non
aventi fini di lucro oppure in societa' con fini di lucro a
partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere
verificato la compatibilita' con gli obblighi derivanti dal rapporto
di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di
opportunita' particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare
la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
4. La Giunta, con propria direttiva:
a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 3 nonche' i criteri oggettivi a cui attenersi per
tale rilascio;
b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro
caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato
lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un
provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di
valutazione.
5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il
dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilita'
di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un
termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione
della causa di incompatibilita' entro il termine fissato, il
direttore generale competente in materia di personale dispone la
risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. E' peraltro
fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilita',
l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
6. Con la direttiva di cui al comma 4 la Giunta istituisce un elenco
degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai
sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e
ne individua le modalita' di tenuta e di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il
dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su
designazione o nomina della Regione.
8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo
18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del
rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni
lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti,
nonche' lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto
stabilito al comma 3.
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in
aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto
dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato
presso la pubblica Amministrazione.