LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 9
Direttore
1. Il Direttore e' scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di
comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilita' gestionale presso strutture pubbliche o private.
2. Il Direttore e' assunto con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il
recesso dal contratto e' disciplinato dall'art. 2119 del Codice
civile.
3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso
sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa,
contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di
organizzazione di cui all'art. 11.
4. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce
l'incarico ai dirigenti.
5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli
all'approvazione del Comitato d'indirizzo:
a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita';
b) la relazione programmatica e la relazione gestionale
sull'attivita' svolta dall'Agenzia;
c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto
consuntivo.
6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione
programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione,
eventuali variazioni e il conto consuntivo.