REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi,
torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici
artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento
delle acque reflue urbane ed industriali;
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica
terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia
profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si
considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti
della circolazione idrica sotterranea;
c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta
intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte
integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui
affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa
concessione, sono considerate acque superficiali;
d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi
idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere
mobili o fisse;
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unita' di tempo,
espresso in moduli o l/s;
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo
nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di
derivazioni di portata variabile;
g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unita'
di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di
portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto
tra la quantita' di acqua derivata in un determinato periodo di tempo
e il periodo di effettivo utilizzo;
h) "modulo": unita' di misura dell'acqua che equivale ad una
quantita' costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in
decimi, centesimi e millesimi;
i) "volume di prelievo": quantita' di acqua, corrispondente al
fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno,
mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso
d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e
vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi
interessati;
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilita' di risorse
idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i
fabbisogni per gli usi diversi;
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante
pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con
misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello
dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale e'
tecnicamente incompatibile;
p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico
e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio
del bestiame, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare e
non configurino un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di
lucro;
q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non
ricompresi alla lettera precedente;
r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato,
utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi
mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti
privati o consorziali;
s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali
in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini
dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con
esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.