REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

          Art. 3                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:                             
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi,           
torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici                      
artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento              
delle acque reflue urbane ed industriali;                                       
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica             
terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia                   
profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si              
considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti              
della circolazione idrica sotterranea;                                          
c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta           
intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte                
integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui                  
affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa            
concessione, sono considerate acque superficiali;                               
d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi                 
idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere           
mobili o fisse;                                                                 
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unita' di tempo,             
espresso in moduli o l/s;                                                       
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo                   
nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di                     
derivazioni di portata variabile;                                               
g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unita'           
di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di                  
portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto              
tra la quantita' di acqua derivata in un determinato periodo di tempo           
e il periodo di effettivo utilizzo;                                             
h) "modulo": unita' di misura dell'acqua che equivale ad una                    
quantita' costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in                
decimi, centesimi e millesimi;                                                  
i) "volume di prelievo": quantita' di acqua, corrispondente al                  
fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno,           
mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;                               
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso             
d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e              
vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi                    
interessati;                                                                    
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilita' di risorse                 
idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i                   
fabbisogni per gli usi diversi;                                                 
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante               
pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con                
misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello                   
dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;                  
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30            
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione               
Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale e'            
tecnicamente incompatibile;                                                     
p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico           
e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio              
del bestiame, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare e            
non configurino un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di            
lucro;                                                                          
q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non                 
ricompresi alla lettera precedente;                                             
r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato,                    
utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi              
mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico               
interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti                 
privati o consorziali;                                                          
s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali           
in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini                    
dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con                 
esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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