LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 36
Garanzie prestate dalla Regione
1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via
principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e
di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o
anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque
rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare
la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi dell'art. 38,
e fare obbligo alle strutture competenti dell'esercizio delle azioni
necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.
2. Nel bilancio regionale annuale e' iscritta una apposita unita'
previsionale di base di spesa, articolata in uno o piu' capitoli,
dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo
previsioni rapportate alla possibile entita' del rischio, per
l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la
concessione delle garanzie prestate.
3. In caso di necessita' le maggiori esigenze saranno fronteggiate
con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui
all'articolo 25.
4. Nel bilancio annuale e' iscritta una apposita unita' previsionale
di base di entrata e un apposito capitolo per l'imputazione dei
recuperi delle somme che la Regione e' stata chiamata ad erogare a
fronte della garanzia concessa.
5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere
elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito
e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla
Regione ancora in vita alla data di approvazione del bilancio
medesimo.