LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 32
Divieto di storni
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 25, 26, 27 e 31, e' vietato
il trasporto di somme da una unita' previsionale di base all'altra
del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda
gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di cassa.
2. E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonche' fra i residui
e la competenza, e viceversa.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 31, e' altresi' vietato lo
storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per
altri interventi finanziati con specifiche assegnazioni statali o
dell'Unione Europea a favore di altri interventi di spesa.
4. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una
specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso
puo' essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da
quelli di mera variazione di bilancio.