REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI TERENZO (PARMA)

COMUNICATO

Titolo II - Procedura di verifica (screening) - Progetto preliminare per coltivazione della Cava denominata "Il Montaletto", localizzata in localita' Boschi di Bardone, presentato dalla Soc. "La Chiastra Snc" di Tiziana Davoli & C. Snc, con sede in Via Nazionale n. 109 - Fornovo di Taro (PR) - Decisione

L'Autorita' competente Comune di Terenzo - Settore Urbanistica,                 
Edilizia privata ed Ambiente - Via Capoluogo n. 3 - 43040 Terenzo               
(PR) comunica la decisione relativa alla procedura di verifica                  
(screening) concernente il progetto di coltivazione della Cava                  
denominata "Il Montaletto", localizzata in localita' Boschi di                  
Bardone.                                                                        
Il progetto e' presentato dalla Soc. "La Chiastra Snc" di Tiziana               
Davoli & C. Snc, con sede in Via Nazionale n. 109 - Fornovo di Taro             
(PR).                                                                           
Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B.3.                            
Il progetto interessa il territorio del comune di Terenzo, provincia            
di Parma.                                                                       
Il progetto di attivita' estrattiva prevede il piano di coltivazione            
di una cava di ofiolite per una superficie di mq. 52.700.                       
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Comune di Terenzo, ha assunto con deliberazione di Giunta comunale n.           
133 del 17/10/2001, la seguente decisione:                                      
delibera:                                                                       
a) di recepire in parte l'osservazione, pervenuta in data 10/9/2001 -           
prot. n. 2814, per quanto si attiene alla diffusione delle polveri e            
del rumore assogettando la coltivazione della cava alle prescrizioni            
di cui ai punti successivi, mentre si ritiene:                                  
- che le operazioni di scavo, tenuto conto della relazione geologica            
di cui al vigente PAE del Comune di Terenzo e delle controdeduzioni             
presentate dal proponente, non possano interferire sulla stabilita'             
dell'area interessata dalla cava e sulle zone limitrofe;                        
- che la localizzazione dell'area di cava rispetto alle abitazioni              
singole e ai centri abitati e' nel rispetto delle prescrizioni di               
legge, in quanto la stessa e' posta a distanze superiori a quelle               
minime previste dal PIAE della Provincia di Parma;                              
b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18/5/1999,           
n. 9 e s.m.i., in considerazione dello scarso rilievo degli                     
interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto           
preliminare relativo alla coltivazione della Cava di ofiolite                   
denominata "Il Montaletto", posta in localita' Boschi di Bardone nel            
comune di Terenzo presentato dalla ditta "Soc. La Chiastra" Snc di              
Tiziana Davoli e C., Via Nazionale n. 109, Fornovo di Taro, dalla               
ulteriore procedura di VIA e tenuto debitamente conto                           
dell'osservazione di cui alle premesse e della relativa                         
controdeduzione, si prescrive quanto segue:                                     
 1) rilevamento petrografico di dettaglio esteso a tutta l'area di              
cava con cartografia dettagliata degli eventuali affioramenti di                
amianto presenti e opportune sezioni geologiche tali da descrivere la           
posizione del giacimento in rapporto al fronte di cava;                         
 2) caratterizzazione del materiale contenente amianto in termini di            
misura media del contenuto di fibre liberabili dal materiale, come              
previsto dall'Allegato 4, punto B del DM 14/5/1996;                             
 3) il direttore dei lavori dovra' verificare puntualmente con                  
l'ausilio di un geologo, l'eventuale presenza di lenti di amianto e             
materiali derivati durante le fasi di coltivazione; nel caso tali               
minerali fossero ritrovati, il direttore dei lavori dovra' avvertire            
immediatamente i competenti Organi di vigilanza (Comune, Provincia,             
Azienda Unita' sanitaria locale) ed assicurare che gli addetti ai               
lavori adottino le opportune misure di sicurezza previste dalla                 
vigente normativa;                                                              
 4) integrazione alla documentazione di impianto acustico con                   
l'indicazione dei valori di livello di rumore ambientale e di rumore            
residuo determinati strumentalmente, specificando la data e l'ora               
della fonometria, il tempo di misurazione, l'ubicazione del punto di            
misura e le condizioni operative all'interno dell'area di cava                  
durante le misurazioni del livello di rumore ambientale;                        
 5) l'area di cava si colloca all'interno di un SIC individuato per             
salvaguardare specie arboree, arbustive ed erbacee meritevoli di                
tutela in esso segnalate, si prescrive venga prodotta un'integrazione           
alla relazione agrovegetazionale con maggiori approfondimenti degli             
aspetti naturalistici esistenti volta a dimostrare l'assenza in                 
quell'area di essenze rare o protette;                                          
 6) nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere              
utilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si                
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di                 
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua                       
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
 7) relativamente alle specie arboree ed arbustive, di specie                   
esclusivamente autoctone, utilizzate nella rinaturalizzazione del               
sedime di cava dovranno essere previste operazioni di manutenzione              
degli impianti per almeno tre anni dalla loro messa in dimora                   
comprensive di eventuali reimpianti delle fallanze;                             
 8) che l'area di stoccaggio del cappellaccio e degli scarti di                 
escavazione fa parte a tutti gli effetti dell'area di cava e dovra'             
pertanto essere localizzata all'interno dell'area ed essere anch'essa           
recintata e segnalata da cartelli monitori; i costi relativi andranno           
inoltre conteggiati tra gli oneri per la determinazione della                   
fidejussione;                                                                   
 9) calcolare l'onere relativo alla sistemazione morfologica sulla              
base dell'effettivo utilizzo dei materiali necessari al recupero                
(movimentazione, rullaggio, ecc.);                                              
10) realizzazione e predisposizione, oltre alle misure preventive               
gia' indicate in relazione (indicazione dei piazzali e delle piste di           
transito, barriere di terra da indicare in progetto), anche di                  
cunette per il lavaggio dei mezzi di cava e la stesura di manti anti            
polvere lungo le piste di cantiere e di piazzali di manovra;                    
11) occorrera' predisporre uno specifico studio sulla possibile                 
propagazione di materiali fini dall'area di cava, in relazione al               
regime ventoso locale (venti dominanti e prevalenti);                           
12) occorrera' prestare particolare attenzione alle operazioni di               
scavo e di movimentazione degli inerti durante le giornate ventose al           
fine di limitare e/o evitare i disagi legati al trasporto delle                 
polveri;                                                                        
13) dovranno essere individuati almeno n. 5 punti quotati di cui 4              
esterni e 1 internamente all'area di cava, fissati in modo                      
inamovibile prima dell'inizio della coltivazione della cava medesima            
alla presenza di un tecnico incaricato dal Comune; dovranno essere              
fissati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera               
tale che da ognuno di essi si possa traguardare quello precedente e             
quello successivo;                                                              
c) di quantificare in Lire 213.400, pari allo 0,02% del valore                  
dell'intervento, le spese istruttorie della procedura di screening              
dell'Amministrazione comunale, che ai sensi dell'art. 28 della L.R.             
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del                  
proponente;                                                                     
d) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante                   
l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4,             
DLgs 267/00;                                                                    
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99           
e successive modifiche ed integrazioni, il presente dispositivo di              
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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