DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2220
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" - Attuazione Reg. CE 1763/01 e modifica Programma Operativo di Misura
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in
particolare l'art. 8;
- il Reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99,
ed in particolare l'art. 5;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/99;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- il Reg. (CE) n. 2075/00 della Commissione del 29 settembre 2000,
che modifica il Reg. (CE) n. 1750/99, ed in particolare l'art. 1,
punto 2;
- il Reg. (CE) n. 1763/01 della Commissione del 6 settembre 2001, che
modifica il Regolamento (CE) n. 1750/99 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG), ed in particolare l'articolo 1,
punto 1, che modifica l'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/99;
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
- la L.R. del 30 gennaio 2001, n. 2;
viste:
- la deliberazione di Giunta n. 1313 del 25 luglio 2000 "Attuazione
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. Insediamento dei giovani agricoltori.
Misura 1.b. Ammissione istanze presentate ai sensi dell'art. 10 del
Reg. (CE) n. 950/97 giacenti riferite a programmazione 1994/99.
Programma Operativo - Stralcio";
- la deliberazione di Giunta n. 2216 del 5/12/2000 "Piano regionale
di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1.b ôInsediamento dei giovani
agricoltori' Programma Operativo di Misura";
atteso che gia' con la deliberazione 2216/00, l'Amministrazione
regionale si era riservata di adeguare le disposizioni adottate con
la stessa qualora la Commissione Europea avesse formulato chiarimenti
in ordine agli insediamenti avvenuti tra la precedente programmazione
e la nuova;dato atto:
- che la Commissione Europea ha affrontato le tematiche proposte
dagli Stati membri modificando con il regolamento (CE) 1763/01 le
disposizioni approvate dall'art. 5 del regolamento (CE) 1750/99;
- che tali modifiche comportano la necessita' di adeguare il
Programma operativo di misura di cui alla sopracitata deliberazione
2216/00 in ordine alle procedure di assunzione della decisione
individuale di concessione dell'aiuto all'insediamento cosi' come di
seguito indicato:
- a decorrere dall'1 gennaio 2002 la decisione individuale di
concessione dell'aiuto deve essere adottata entro 12 mesi dal momento
dell'insediamento;
- per il periodo precedente all'1 gennaio 2002 la decisione deve
essere adottata entro il 31 dicembre 2002;
dato atto inoltre che la Comunita' Europea ha concesso agli Stati
membri facolta' di estendere la possibilita' di presentare domanda
anche ai giovani insediati nel 1999, 2000 e 2001 che non hanno finora
potuto accedere all'aiuto, dando atto che la decisione individuale di
concessione dello stesso dovra' comunque essere adottata entro il 31
dicembre 2001 o, in alternativa, entro un termine massimo di dodici
mesi a decorrere dall'insediamento;
ritenuto, pertanto, opportuno dare completa attuazione a quanto
previsto dall'articolo 1, par. 1, lettere a) e b) del Regolamento
(CE) 1763/01 adeguando le disposizioni del Programma Operativo della
Misura 1.b;
rilevato altresi':
- che il Regolamento (CE) 1763/01 ha stabilito che - per le domande
presentate entro il 31 dicembre 2001 riguardanti insediamenti
avvenuti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 - il requisito dell'eta'
inferiore ai 40 anni deve essere soddisfatto al momento
dell'insediamento;
- che alla luce di quanto precedentemente esposto e' pertanto
necessario applicare tale requisito anche alle domande di aiuto
recepite con deliberazione 1313/00, procedendo al riesame delle
stesse, qualora dichiarate non ammissibili in rispondenza al criterio
dell'eta';
considerato inoltre che, dopo il primo periodo di attuazione della
Misura, e' stata constatata l'opportunita' di valorizzare anche
esperienze formative svolte in periodi antecedenti l'ultimo triennio,
in quanto comunque le stesse hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio tecnico e culturale relativo al settore, pur riconoscendo
necessario aggiornare tale formazione, in considerazione della rapida
evoluzione e crescente complessita' della normativa relativa al
settore stesso;
ritenuto, pertanto, di stabilire che l'esperienza biennale di
conduzione diretta di impresa agricola o da dipendente agricolo con
mansioni di direttore puo' essere sostituita da un corso di 150 ore
frequentato presso un Ente di formazione e rientrante nei piani
formativi delle Province o della Regione Emilia-Romagna, ferma
restando la necessita' di integrare lo stesso con corsi di almeno 50
ore come previsto al paragrafo 5.2) del Programma Operativo della
Misura 1.b;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657
del 3/10/2000;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal
Direttore generale Agricoltura, in merito rispettivamente alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai sensi
dell'art. 4 - sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare la procedura di assunzione della decisione
individuale di concessione dell'aiuto all'insediamento dei giovani
agricoltori di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 1257/99, per i motivi
citati in premessa, fissando in dodici mesi dalla data di
insediamento il termine ultimo per l'assunzione della decisione
stessa;
2) di stabilire quale termine ultimo per la decisione individuale di
concessione dell'aiuto per gli insediamenti avvenuti prima dell'1
gennaio 2002, per i quali in base alle disposizioni contenute nel
Piano regionale di sviluppo rurale e' possibile concedere l'aiuto
entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento
dell'insediamento, il 31 dicembre 2002;
3) di riconoscere quali beneficiari, oltre quelli ricadenti nelle
condizioni previste dal paragrafo 2, primo comma del Programma
Operativo della Misura 1.b di cui alla deliberazione n.2216 del 5
dicembre 2000, i giovani insediati in agricoltura tra l'1 gennaio
1999 ed il 31 dicembre 2001 che non hanno compiuto 40 anni alla data
dell'insediamento e che presentano tutte le caratteristiche di cui ai
punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del citato Programma Operativo;
4) di riconoscere altresi', quali beneficiari, i giovani insediati in
agricoltura che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi del Reg.
(CE) 950/97 - art. 10 - reistruita sulla base della deliberazione
1313/00, che non hanno compiuto 40 anni alla data dell'insediamento,
ferme restanti le altre condizioni di ammissibilita';
5) di stabilire che le domande dei beneficiari di cui al precedente
punto 3) insediati tra l'1 gennaio 1999 e il 28 settembre 2001,
predisposte sulla modulistica attualmente vigente per la Misura 1.b,
debbano essere presentate agli Enti territorialmente competenti entro
e non oltre le ore 12 del 27 novembre 2001, pena l'inammissibilita'
delle stesse;
6) di stabilire quale termine ultimo per l'assunzione dell'atto
formale di decisione individuale di concessione dell'aiuto per i
beneficiari di cui al precedente punto 3), insediati tra l'1 gennaio
1999 e il 31 dicembre 2000, il 31 dicembre 2001;
7) di stabilire che l'atto formale di decisione individuale di
concessione dell'aiuto per i beneficiari di cui al precedente punto
3) insediati a decorrere dall'1 gennaio 2001, debba essere assunto
entro dodici mesi dalla data di insediamento;
8) di inserire tra i punti 5.4) e 5.5) della deliberazione 2216/00 il
seguente punto:
"5.4.bis avere frequentato un corso di 150 ore presso un Ente di
formazione e rientrante nei piani formativi delle Province e della
Regione Emilia-Romagna, ferma restando la necessita' di integrare lo
stesso con un'attivita' formativa di almeno 50 ore (tipologia
"aggiornamento") mediante corsi di cui al precedente punto 5.2.";
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.