REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2220

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" - Attuazione Reg. CE 1763/01 e modifica Programma Operativo di Misura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno             
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di            
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in             
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99,           
ed in particolare l'art. 5;                                                     
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/99;                          
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- il Reg. (CE) n. 2075/00 della Commissione del 29 settembre 2000,              
che modifica il Reg. (CE) n. 1750/99, ed in particolare l'art. 1,               
punto 2;                                                                        
- il Reg. (CE) n. 1763/01 della Commissione del 6 settembre 2001, che           
modifica il Regolamento (CE) n. 1750/99 recante disposizioni di                 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul                  
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di            
Orientamento e di Garanzia (FEAOG), ed in particolare l'articolo 1,             
punto 1, che modifica l'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/99;                        
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio            
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;                             
- la L.R. del 30 gennaio 2001, n. 2;                                            
viste:                                                                          
- la deliberazione di Giunta n. 1313 del 25 luglio 2000 "Attuazione             
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. Insediamento dei giovani agricoltori.             
Misura 1.b. Ammissione istanze presentate ai sensi dell'art. 10 del             
Reg. (CE) n. 950/97 giacenti riferite a programmazione 1994/99.                 
Programma Operativo - Stralcio";                                                
- la deliberazione di Giunta n. 2216 del 5/12/2000 "Piano regionale             
di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1.b ôInsediamento dei giovani               
agricoltori' Programma Operativo di Misura";                                    
atteso che gia' con la deliberazione 2216/00, l'Amministrazione                 
regionale si era riservata di adeguare le disposizioni adottate con             
la stessa qualora la Commissione Europea avesse formulato chiarimenti           
in ordine agli insediamenti avvenuti tra la precedente programmazione           
e la nuova;dato atto:                                                           
- che la Commissione Europea ha affrontato le tematiche proposte                
dagli Stati membri modificando con il regolamento (CE) 1763/01 le               
disposizioni approvate dall'art. 5 del regolamento (CE) 1750/99;                
- che tali modifiche comportano la necessita' di adeguare il                    
Programma operativo di misura di cui alla sopracitata deliberazione             
2216/00 in ordine alle procedure di assunzione della decisione                  
individuale di concessione dell'aiuto all'insediamento cosi' come di            
seguito indicato:                                                               
- a decorrere dall'1 gennaio 2002 la decisione individuale di                   
concessione dell'aiuto deve essere adottata entro 12 mesi dal momento           
dell'insediamento;                                                              
- per il periodo precedente all'1 gennaio 2002 la decisione deve                
essere adottata entro il 31 dicembre 2002;                                      
dato atto inoltre che la Comunita' Europea ha concesso agli Stati               
membri facolta' di estendere la possibilita' di presentare domanda              
anche ai giovani insediati nel 1999, 2000 e 2001 che non hanno finora           
potuto accedere all'aiuto, dando atto che la decisione individuale di           
concessione dello stesso dovra' comunque essere adottata entro il 31            
dicembre 2001 o, in alternativa, entro un termine massimo di dodici             
mesi a decorrere dall'insediamento;                                             
ritenuto, pertanto, opportuno dare completa attuazione a quanto                 
previsto dall'articolo 1, par. 1, lettere a) e b) del Regolamento               
(CE) 1763/01 adeguando le disposizioni del Programma Operativo della            
Misura 1.b;                                                                     
rilevato altresi':                                                              
- che il Regolamento (CE) 1763/01 ha stabilito che - per le domande             
presentate entro il 31 dicembre 2001 riguardanti insediamenti                   
avvenuti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 - il requisito dell'eta'                 
inferiore ai 40 anni deve essere soddisfatto al momento                         
dell'insediamento;                                                              
- che alla luce di quanto precedentemente esposto e' pertanto                   
necessario applicare tale requisito anche alle domande di aiuto                 
recepite con deliberazione 1313/00, procedendo al riesame delle                 
stesse, qualora dichiarate non ammissibili in rispondenza al criterio           
dell'eta';                                                                      
considerato inoltre che, dopo il primo periodo di attuazione della              
Misura, e' stata constatata l'opportunita' di valorizzare anche                 
esperienze formative svolte in periodi antecedenti l'ultimo triennio,           
in quanto comunque le stesse hanno contribuito ad arricchire il                 
patrimonio tecnico e culturale relativo al settore, pur riconoscendo            
necessario aggiornare tale formazione, in considerazione della rapida           
evoluzione e crescente complessita' della normativa relativa al                 
settore stesso;                                                                 
ritenuto, pertanto, di stabilire che l'esperienza biennale di                   
conduzione diretta di impresa agricola o da dipendente agricolo con             
mansioni di direttore puo' essere sostituita da un corso di 150 ore             
frequentato presso un Ente di formazione e rientrante nei piani                 
formativi delle Province o della Regione Emilia-Romagna, ferma                  
restando la necessita' di integrare lo stesso con corsi di almeno 50            
ore come previsto al paragrafo 5.2) del Programma Operativo della               
Misura 1.b;                                                                     
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita                  
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, in merito rispettivamente alla                  
regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai sensi              
dell'art. 4 - sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
citata deliberazione 2541/95;                                                   
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare la procedura di assunzione della decisione                     
individuale di concessione dell'aiuto all'insediamento dei giovani              
agricoltori di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 1257/99, per i motivi            
citati in premessa, fissando in dodici mesi dalla data di                       
insediamento il termine ultimo per l'assunzione della decisione                 
stessa;                                                                         
2) di stabilire quale termine ultimo per la decisione individuale di            
concessione dell'aiuto per gli insediamenti avvenuti prima dell'1               
gennaio 2002, per i quali in base alle disposizioni contenute nel               
Piano regionale di sviluppo rurale e' possibile concedere l'aiuto               
entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento                           
dell'insediamento, il 31 dicembre 2002;                                         
3) di riconoscere quali beneficiari, oltre quelli ricadenti nelle               
condizioni previste dal paragrafo 2, primo comma del Programma                  
Operativo della Misura 1.b di cui alla deliberazione  n.2216 del 5              
dicembre 2000, i giovani insediati in agricoltura tra l'1 gennaio               
1999 ed il 31 dicembre 2001 che non hanno compiuto 40 anni alla data            
dell'insediamento e che presentano tutte le caratteristiche di cui ai           
punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del citato Programma Operativo;                   
4) di riconoscere altresi', quali beneficiari, i giovani insediati in           
agricoltura che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi del Reg.             
(CE) 950/97 - art. 10 - reistruita sulla base della deliberazione               
1313/00, che non hanno compiuto 40 anni alla data dell'insediamento,            
ferme restanti le altre condizioni di ammissibilita';                           
5) di stabilire che le domande dei beneficiari di cui al precedente             
punto 3) insediati tra l'1 gennaio 1999 e il 28 settembre 2001,                 
predisposte sulla modulistica attualmente vigente per la Misura 1.b,            
debbano essere presentate agli Enti territorialmente competenti entro           
e non oltre le ore 12 del 27 novembre 2001, pena l'inammissibilita'             
delle stesse;                                                                   
6) di stabilire quale termine ultimo per l'assunzione dell'atto                 
formale di decisione individuale di concessione dell'aiuto per i                
beneficiari di cui al precedente punto 3), insediati tra l'1 gennaio            
1999 e il 31 dicembre 2000, il 31 dicembre 2001;                                
7) di stabilire che l'atto formale di decisione individuale di                  
concessione dell'aiuto per i beneficiari di cui al precedente punto             
3) insediati a decorrere dall'1 gennaio 2001, debba essere assunto              
entro dodici mesi dalla data di insediamento;                                   
8) di inserire tra i punti 5.4) e 5.5) della deliberazione 2216/00 il           
seguente punto:                                                                 
"5.4.bis avere frequentato un corso di 150 ore presso un Ente di                
formazione e rientrante nei piani formativi delle Province e della              
Regione Emilia-Romagna, ferma restando la necessita' di integrare lo            
stesso con un'attivita' formativa di almeno 50 ore (tipologia                   
"aggiornamento") mediante corsi di cui al precedente punto 5.2.";               
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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