REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2047

L.R. 20/01 "Provvedimenti straordinari e urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE": criteri e modalita' di calcolo dell'aiuto nonche' procedure per la concessione dello stesso alle aziende e contestuale variazione al bilancio di previsione per l'esercizio in corso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in                   
premessa e qui integralmente richiamate - ai sensi dell'art. 2, comma           
2 della L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed                
urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE" - i criteri           
e le modalita' di calcolo dell'aiuto, nonche' le procedure per la               
concessione dello stesso nella formulazione contenuta nell'Allegato             
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                 
2) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera' con           
proprio atto formale - in attuazione dell'art. 6 della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41, come sostituito dall'art. 28 della L.R. 4                 
agosto 1994, n. 31 - alla concessione e contestuale liquidazione                
dell'aiuto spettante ai beneficiari nell'importo risultante                     
dall'applicazione dei criteri qui approvati e nei limiti delle                  
disponibilita' recate dal Bilancio regionale per le finalita' di cui            
alla L.R. 20/01 nell'esercizio di riferimento;                                  
(omissis)                                                                       
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini di quanto                 
previsto all'art. 38, comma 6 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e                 
successive modifiche.                                                           
ALLEGATO A                                                                      
L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed urgenti a              
sostegno delle aziende agricole colpite da BSE". Criteri e modalita'            
di calcolo dell'aiuto nonche' procedure per la concessione                      
Criteri e modalita' di calcolo                                                  
L'aiuto ha lo scopo di indennizzare parzialmente la perdita di                  
reddito dovuta al fermo dell'attivita' nelle aziende agricole colpite           
da BSE, conseguente all'abbattimento obbligatorio degli animali a               
seguito di ordinanza sanitaria.                                                 
L'aiuto e' concesso alle aziende che si impegnano a ripristinare                
analoga attivita' zootecnica, in termini quantitativi, finalizzata              
alla produzione di latte bovino.                                                
Per calcolare l'entita' dell'aiuto si procede con i seguenti                    
passaggi:                                                                       
a) si calcola la produzione di latte consegnata dall'azienda, desunta           
dalle dichiarazioni di consegna annuale del latte, nell'ultima                  
campagna lattiera conclusa o in quella in corso nel caso                        
l'abbattimento avvenga nell'ultimo periodo della stessa;                        
b) si calcola il numero medio di UBA presenti in stalla nella stessa            
campagna lattiera, desunte dalla certificazione rilasciata dal                  
Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale sulla base dei               
dati dell'anagrafe degli allevamenti. I parametri per il calcolo                
delle UBA sono quelli indicati all'Allegato III del Reg. CE 1254/99;            
c) il rapporto tra a) e b) determina la produzione di latte media per           
UBA;                                                                            
d) la produzione di latte media calcolata in c) viene moltiplicata              
per il numero effettivo di UBA abbattute in seguito ad ordinanza                
sanitaria ricavate dalla opportuna documentazione sanitaria                     
(ordinanza sanitaria), ottenendo la produzione di latte                         
vendibile/anno dell'allevamento;                                                
e) la quantita' ottenuta in d), cosi' come rettificata ai sensi della           
normativa vigente sulle quote latte, deve essere confrontata con la             
quota massima disponibile nella campagna in corso al momento della              
macellazione o in quella successiva. Nel caso la produzione, cosi'              
come sopra calcolata, non superi la quota disponibile  viene                    
confermata la quantita' di cui al punto d). Nel caso la produzione,             
come sopra calcolata, sia maggiore della quota disponibile, non si              
tiene conto del latte eccedente la quota disponibile, anche se                  
eventualmente suscettibile di compensazione, e viene utilizzato per             
il calcolo il quantitativo di latte risultante dalla quota                      
disponibile;                                                                    
f) alla produzione calcolata in d), cosi' come corretta in e), si               
attribuisce un valore desunto dai seguenti documenti: - latte da                
Parmigiano-Reggiano e Grana Padano: si utilizza il valore medio del             
formaggio riportato sui bollettini settimanali pubblicati dalla                 
Camera di Commercio, Agricoltura, Artigianato e  Industria della                
provincia dell'allevamento beneficiario: tale valore e' riferito alla           
contrattazione del formaggio ed e' riconducibile al latte in base al            
valore di resa standard del 6,7%. Il valore deve risultare dalla                
media dei valori degli otto mesi prossimi all'evento di abbattimento.           
A questo valore occorre aggiungere quello del burro: si moltiplica la           
quantita' di latte calcolata in e) con il dato di resa media                    
dell'1,8%, sul risultato ottenuto si applica il valore desunto dai              
bollettini camerali, con gli stessi criteri utilizzati per il latte.            
Alla somma del valore del formaggio e del burro va sottratto il costo           
di trasformazione (non sostenuto dall'allevatore), ricavato anch'esso           
dallo studio annuale sul costo di produzione del latte svolto dal               
Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia; - latte                    
alimentare e altre trasformazioni: si utilizza il prezzo di base                
definito dal contratto di vendita stipulato dall'azienda stessa;                
g) al valore della produzione di latte vendibile calcolato in f)                
vanno sottratti i costi specifici, ossia le spese che l'allevatore              
non sostiene in assenza degli animali. Tali costi sono individuati              
nei seguenti: - mangimi; - foraggi; - lettimi; - spese sanitarie e              
veterinarie; - spese di fecondazione; - noleggi passivi; - acqua; -             
assicurazioni; - combustibili; - elettricita'. La quantificazione di            
tali costi specifici avverra' sulla base dello studio annuale sud               
costo di produzione del latte svolto dal Centro ricerche produzioni             
animali - CRPA SpA di Reggio Emilia. Oltre a tali costi specifici               
vanno sottratte eventuali somme percepite dall'allevatore a titolo di           
copertura assicurativa, stipulata con le stesse finalita' di cui al             
provvedimento in oggetto;                                                       
h) il dato ottenuto in g) viene suddiviso per 365, ottenendo il                 
mancato reddito giornaliero; moltiplicando quindi questo valore per             
240 giorni (otto mesi), equivalente al periodo minimo necessario                
perche' l'allevamento ricominci ad avere un reddito, si ottiene                 
l'aiuto da concedere all'azienda beneficiaria. Tale aiuto viene                 
suddiviso per il numero di UBA abbattute per ottenere                           
l'indennizzo/UBA/periodo di riferimento.                                        
Procedure per l'ottenimento dell'aiuto                                          
Presentazione delle domande                                                     
Le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alla             
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura - Servizio               
Produzioni agroalimentari e relazioni di mercato, Viale Silvani n. 6            
(BO) entro 30 giorni dall'abbattimento dei capi in seguito ad                   
ordinanza sanitaria.                                                            
Per le aziende che hanno abbattuto i capi precedentemente alla                  
pubblicazione dei presenti criteri, la domanda deve essere presentata           
entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Le domande sono presentate in carta semplice, sottoscritte dal                  
titolare o dal legale rappresentante dell'allevamento con i relativi            
dati anagrafici e fiscali; devono riportare inoltre l'ubicazione                
dell'azienda e il relativo codice sanitario, devono richiamare in               
oggetto la L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed             
urgenti a sostegno delle aziende colpite da BSE", e devono contenere            
la seguente documentazione a corredo:                                           
- copia dell'ordinanza sanitaria che prevede l'abbattimento degli               
animali a seguito di diagnosi di BSE;                                           
- copia del certificato di macellazione degli animali;                          
- certificazione dell'AUSL (Azienda Unita' sanitaria locale)                    
attestante la consistenza media dell'allevamento durante la campagna            
di produzione lattiera in cui si e' verificato l'abbattimento;                  
- copia autentica della dichiarazione annuale di consegna del latte             
dell'ultima campagna utile o dichiarazione sostitutiva                          
dell'acquirente, contenente gli stessi dati previsti dalla                      
dichiarazione di consegna annuale;                                              
- certificazione della Provincia di competenza attestante la quota              
latte disponibile all'apertura della campagna lattiera successiva               
all'abbattimento;                                                               
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'allevatore relativa            
al percepimento o meno di somme derivanti da coperture assicurative             
aventi per oggetto il mancato reddito per motivi analoghi a quelli              
della L.R. 20/01;                                                               
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale           
rappresentante attestante che e' a conoscenza che non puo' percepire            
aiuti superiori al danno subito;                                                
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante                        
dell'allevamento attestante l'assoggettamento o meno alle imposte sul           
reddito di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.                   
Istruttoria                                                                     
Gli uffici regionali competenti procedono alla verifica dei dati                
contenuti in domanda, alla rispondenza dei requisiti previsti,                  
nonche' al calcolo dell'aiuto spettante in base ai criteri sopra                
definiti.                                                                       
Concessione dell'aiuto                                                          
Il Direttore generale Agricoltura approva, con proprio atto formale,            
le risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta e provvede, nei                 
limiti delle disponibilita' recate dal bilancio regionale                       
nell'esercizio di riferimento, alla contestuale concessione e                   
liquidazione dell'aiuto.                                                        
Dell'avvenuta adozione di tale atto saranno informate le Province               
competenti per territorio.                                                      
Controlli                                                                       
La Regione effettuera' controlli, in corso d'istruttoria, per                   
verificare la rispondenza dei dati contenuti in domanda.                        
La Regione effettuera' altresi' controlli per verificare la ripresa             
dell'attivita' zootecnica successivamente al periodo di fermo                   
produttivo definito in otto mesi.                                               
Revoche                                                                         
L'azienda beneficiaria che, trascorsi otto mesi dall'abbattimento,              
non dimostra la ripresa dell'attivita' di allevamento e' soggetta               
alla revoca dell'aiuto concesso.                                                
La revoca dell'aiuto sara' disposta anche nei casi previsti dall'art.           
18 della L.R. 15/97.                                                            
In caso di revoca l'allevatore e' soggetto all'obbligo di                       
restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso            
legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione                         
amministrativa.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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