DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2047
L.R. 20/01 "Provvedimenti straordinari e urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE": criteri e modalita' di calcolo dell'aiuto nonche' procedure per la concessione dello stesso alle aziende e contestuale variazione al bilancio di previsione per l'esercizio in corso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui integralmente richiamate - ai sensi dell'art. 2, comma
2 della L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed
urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE" - i criteri
e le modalita' di calcolo dell'aiuto, nonche' le procedure per la
concessione dello stesso nella formulazione contenuta nell'Allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera' con
proprio atto formale - in attuazione dell'art. 6 della L.R. 19
novembre 1992, n. 41, come sostituito dall'art. 28 della L.R. 4
agosto 1994, n. 31 - alla concessione e contestuale liquidazione
dell'aiuto spettante ai beneficiari nell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri qui approvati e nei limiti delle
disponibilita' recate dal Bilancio regionale per le finalita' di cui
alla L.R. 20/01 nell'esercizio di riferimento;
(omissis)
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini di quanto
previsto all'art. 38, comma 6 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modifiche.
ALLEGATO A
L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed urgenti a
sostegno delle aziende agricole colpite da BSE". Criteri e modalita'
di calcolo dell'aiuto nonche' procedure per la concessione
Criteri e modalita' di calcolo
L'aiuto ha lo scopo di indennizzare parzialmente la perdita di
reddito dovuta al fermo dell'attivita' nelle aziende agricole colpite
da BSE, conseguente all'abbattimento obbligatorio degli animali a
seguito di ordinanza sanitaria.
L'aiuto e' concesso alle aziende che si impegnano a ripristinare
analoga attivita' zootecnica, in termini quantitativi, finalizzata
alla produzione di latte bovino.
Per calcolare l'entita' dell'aiuto si procede con i seguenti
passaggi:
a) si calcola la produzione di latte consegnata dall'azienda, desunta
dalle dichiarazioni di consegna annuale del latte, nell'ultima
campagna lattiera conclusa o in quella in corso nel caso
l'abbattimento avvenga nell'ultimo periodo della stessa;
b) si calcola il numero medio di UBA presenti in stalla nella stessa
campagna lattiera, desunte dalla certificazione rilasciata dal
Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale sulla base dei
dati dell'anagrafe degli allevamenti. I parametri per il calcolo
delle UBA sono quelli indicati all'Allegato III del Reg. CE 1254/99;
c) il rapporto tra a) e b) determina la produzione di latte media per
UBA;
d) la produzione di latte media calcolata in c) viene moltiplicata
per il numero effettivo di UBA abbattute in seguito ad ordinanza
sanitaria ricavate dalla opportuna documentazione sanitaria
(ordinanza sanitaria), ottenendo la produzione di latte
vendibile/anno dell'allevamento;
e) la quantita' ottenuta in d), cosi' come rettificata ai sensi della
normativa vigente sulle quote latte, deve essere confrontata con la
quota massima disponibile nella campagna in corso al momento della
macellazione o in quella successiva. Nel caso la produzione, cosi'
come sopra calcolata, non superi la quota disponibile viene
confermata la quantita' di cui al punto d). Nel caso la produzione,
come sopra calcolata, sia maggiore della quota disponibile, non si
tiene conto del latte eccedente la quota disponibile, anche se
eventualmente suscettibile di compensazione, e viene utilizzato per
il calcolo il quantitativo di latte risultante dalla quota
disponibile;
f) alla produzione calcolata in d), cosi' come corretta in e), si
attribuisce un valore desunto dai seguenti documenti: - latte da
Parmigiano-Reggiano e Grana Padano: si utilizza il valore medio del
formaggio riportato sui bollettini settimanali pubblicati dalla
Camera di Commercio, Agricoltura, Artigianato e Industria della
provincia dell'allevamento beneficiario: tale valore e' riferito alla
contrattazione del formaggio ed e' riconducibile al latte in base al
valore di resa standard del 6,7%. Il valore deve risultare dalla
media dei valori degli otto mesi prossimi all'evento di abbattimento.
A questo valore occorre aggiungere quello del burro: si moltiplica la
quantita' di latte calcolata in e) con il dato di resa media
dell'1,8%, sul risultato ottenuto si applica il valore desunto dai
bollettini camerali, con gli stessi criteri utilizzati per il latte.
Alla somma del valore del formaggio e del burro va sottratto il costo
di trasformazione (non sostenuto dall'allevatore), ricavato anch'esso
dallo studio annuale sul costo di produzione del latte svolto dal
Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia; - latte
alimentare e altre trasformazioni: si utilizza il prezzo di base
definito dal contratto di vendita stipulato dall'azienda stessa;
g) al valore della produzione di latte vendibile calcolato in f)
vanno sottratti i costi specifici, ossia le spese che l'allevatore
non sostiene in assenza degli animali. Tali costi sono individuati
nei seguenti: - mangimi; - foraggi; - lettimi; - spese sanitarie e
veterinarie; - spese di fecondazione; - noleggi passivi; - acqua; -
assicurazioni; - combustibili; - elettricita'. La quantificazione di
tali costi specifici avverra' sulla base dello studio annuale sud
costo di produzione del latte svolto dal Centro ricerche produzioni
animali - CRPA SpA di Reggio Emilia. Oltre a tali costi specifici
vanno sottratte eventuali somme percepite dall'allevatore a titolo di
copertura assicurativa, stipulata con le stesse finalita' di cui al
provvedimento in oggetto;
h) il dato ottenuto in g) viene suddiviso per 365, ottenendo il
mancato reddito giornaliero; moltiplicando quindi questo valore per
240 giorni (otto mesi), equivalente al periodo minimo necessario
perche' l'allevamento ricominci ad avere un reddito, si ottiene
l'aiuto da concedere all'azienda beneficiaria. Tale aiuto viene
suddiviso per il numero di UBA abbattute per ottenere
l'indennizzo/UBA/periodo di riferimento.
Procedure per l'ottenimento dell'aiuto
Presentazione delle domande
Le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alla
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura - Servizio
Produzioni agroalimentari e relazioni di mercato, Viale Silvani n. 6
(BO) entro 30 giorni dall'abbattimento dei capi in seguito ad
ordinanza sanitaria.
Per le aziende che hanno abbattuto i capi precedentemente alla
pubblicazione dei presenti criteri, la domanda deve essere presentata
entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande sono presentate in carta semplice, sottoscritte dal
titolare o dal legale rappresentante dell'allevamento con i relativi
dati anagrafici e fiscali; devono riportare inoltre l'ubicazione
dell'azienda e il relativo codice sanitario, devono richiamare in
oggetto la L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed
urgenti a sostegno delle aziende colpite da BSE", e devono contenere
la seguente documentazione a corredo:
- copia dell'ordinanza sanitaria che prevede l'abbattimento degli
animali a seguito di diagnosi di BSE;
- copia del certificato di macellazione degli animali;
- certificazione dell'AUSL (Azienda Unita' sanitaria locale)
attestante la consistenza media dell'allevamento durante la campagna
di produzione lattiera in cui si e' verificato l'abbattimento;
- copia autentica della dichiarazione annuale di consegna del latte
dell'ultima campagna utile o dichiarazione sostitutiva
dell'acquirente, contenente gli stessi dati previsti dalla
dichiarazione di consegna annuale;
- certificazione della Provincia di competenza attestante la quota
latte disponibile all'apertura della campagna lattiera successiva
all'abbattimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'allevatore relativa
al percepimento o meno di somme derivanti da coperture assicurative
aventi per oggetto il mancato reddito per motivi analoghi a quelli
della L.R. 20/01;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale
rappresentante attestante che e' a conoscenza che non puo' percepire
aiuti superiori al danno subito;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante
dell'allevamento attestante l'assoggettamento o meno alle imposte sul
reddito di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Istruttoria
Gli uffici regionali competenti procedono alla verifica dei dati
contenuti in domanda, alla rispondenza dei requisiti previsti,
nonche' al calcolo dell'aiuto spettante in base ai criteri sopra
definiti.
Concessione dell'aiuto
Il Direttore generale Agricoltura approva, con proprio atto formale,
le risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta e provvede, nei
limiti delle disponibilita' recate dal bilancio regionale
nell'esercizio di riferimento, alla contestuale concessione e
liquidazione dell'aiuto.
Dell'avvenuta adozione di tale atto saranno informate le Province
competenti per territorio.
Controlli
La Regione effettuera' controlli, in corso d'istruttoria, per
verificare la rispondenza dei dati contenuti in domanda.
La Regione effettuera' altresi' controlli per verificare la ripresa
dell'attivita' zootecnica successivamente al periodo di fermo
produttivo definito in otto mesi.
Revoche
L'azienda beneficiaria che, trascorsi otto mesi dall'abbattimento,
non dimostra la ripresa dell'attivita' di allevamento e' soggetta
alla revoca dell'aiuto concesso.
La revoca dell'aiuto sara' disposta anche nei casi previsti dall'art.
18 della L.R. 15/97.
In caso di revoca l'allevatore e' soggetto all'obbligo di
restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso
legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione
amministrativa.