DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2205
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) concernente progetto di "Distribuzione plurima delle acque del CER - Area Bevano - Savio" nei comuni di Bertinoro, Cesena e Cervia, province di Forli'-Cesena e Ravenna, presentato dal Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone (L.R. 9/99, Titolo II)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali
previsti, il progetto relativo alla "Distribuzione plurima delle
acque del CER - Area Bevano - Savio" nei comuni di Bertinoro, Cesena
e Cervia, province di Forli'-Cesena e Ravenna, dalla ulteriore
procedura di VIA con le prescrizioni, individuate al punto 7) della
narrativa e di seguito riportate:
1) si reputa necessario, in sede di progettazione definitiva,
riconsiderare e condurre adeguati approfondimenti circa le ipotesi di
soddisfacimento della domanda di risorsa idrica proveniente dai
diversi utilizzi e quindi di ricalibrare il dimensionamento del
progetto, dal punto di vista degli interventi e degli impianti da
realizzare e/o dal punto di vista gestionale, in coerenza con tali
approfondimenti;
2) si rammenta che per gli usi extra agricoli di risorse idriche
derivate dal CER e' necessario il rispetto delle vigenti norme
previste nella Legge 36/94;
3) si ritiene, comunque, necessario assicurare, durante la fase di
gestione dell'intervento relativo alla "Distribuzione plurima delle
acque del CER - Area Bevano - Savio" il rispetto dei limiti di
pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche
per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze
dell'infrastruttura progettata, in particolare tali aree, vanno
considerate appartenenti alla III classe (area di tipo misto) con
limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A);
4) per l'approvvigionamento idrico, durante la cantierizzazione
dell'opera, si ritiene necessario prevedere l'uso di acque
superficiali o l'allacciamento alla rete acquedottistica;
5) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei
cassoni con teloni;
6) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A);
7) si ritiene necessario realizzare gli interventi di mitigazione
ambientale, previsti negli gli elaborati prescritti per
l'effettuazione della procedura di verifica (screening), ed in
particolare il rimodellamento morfologico previsto attorno alle
vasche di accumulo utilizzano il materiale scavato per realizzare il
progetto in esame al fine di contenere gli impatti paesaggistici; al
proposito si prescrive che tale rimodellamento morfologico deve
essere esteso su tutti i lati delle aree su cui insistono le stazioni
di rilancio con annesse vasche di stoccaggio/disconnessione;
8) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,
minori costi di manutenzione);
9) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di
bonifica Savio e Rubicone, alle Province di Forli'-Cesena e Ravenna,
ai Comuni di Bertinoro, Cesena e Cervia, ai Servizi provinciali
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Forli'-Cesena e
Ravenna ed all'ARPA - Sezioni provinciali di Forli'-Cesena e Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.