REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2203

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fiorenzuola d'Arda", di interesse della Edison Gas SpA - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato                    
"Fiorenzuola d'Arda", di interesse della Edison Gas SpA, con sede               
legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, poiche' le attivita' ivi               
previste sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi            
conclusasi il giorno 15 ottobre 2001, nel complesso ambientalmente              
compatibili;                                                                    
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita'                       
geognostiche di cui al punto a) a condizione siano rispettate le                
prescrizioni indicate ai punti 1.C), 2.C) e 3.C) del Rapporto                   
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1            
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di                 
seguito sinteticamente riportate:                                               
Prospezione sismica                                                             
 1) Al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo della fauna                
presente sul territorio, dovra' essere prodotto alle Amministrazioni            
competenti ed ai Consorzi di gestione del Parco fluviale regionale              
dello Stirone e della Riserva naturale geologica regionale del                  
Piacenziano, il progetto esecutivo della campagna di prospezione                
sismica, concordando con essi modalita' operative e tempistica delle            
indagini;                                                                       
 2) dovra' essere prodotto alle Province, ai Comuni ed alle Comunita'           
Montane direttamente interessati e concordato con essi, che                     
adotteranno le opportune forme di coordinamento, il progetto                    
esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, modalita'           
operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di                      
ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o                   
compensazione delle componenti ambientali interessate;                          
 3) idonea cartografia con l'indicazione dei tracciati definitivi               
degli stendimenti e l'ubicazione dei punti di energizzazione, dovra'            
essere prodotta alle ARPA territorialmente competenti, per consentire           
l'esercizio delle funzioni di controllo assegnate loro dalla legge              
regionale sulla VIA;                                                            
 4) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'             
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate              
fasce di rispetto: - le "zone di tutela naturalistica", le zone "A3 o           
alveo di piena con valenza naturalistica" e le "zone calanchive",               
cosi' come individuate dai piani territoriali delle Province                    
coinvolte; - le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco              
fluviale regionale dello Stirone e della Riserva naturale geologica             
regionale del Piacenziano, - il "Sito di Importanza Comunitaria"                
(SIC) IT4010008 "Castell'Arquato", ricadente all'interno del                    
perimetro del permesso di ricerca; - le strutture urbane storiche e             
le strutture insediative storiche non urbane cosi' come individuate             
dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati; - le            
aree di rilevanza archeologica, gli edifici ed i manufatti sottoposti           
a tutela ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490; - le aree                   
comunali interessate dalla realizzazione della linea ferroviaria ad             
alta velocita' e dai cantieri relativi; - la Valle dell'Arda nel                
tratto compreso tra Lugagnano e Castell'Arquato;                                
 5) la realizzazione dell'indagine sismica nelle "aree di                       
concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di                   
rinvenimenti", cosi' definite e delimitate negli strumenti di                   
pianificazione provinciale, e nelle aree di concentrazione di                   
materiali archeologici segnalate nell'Allegato 4a della                         
documentazione integrativa depositata, e' subordinata al parere della           
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;                        
 6) i punti di vibrata non potranno essere posizionati entro un                 
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile                
presenti nell'area;                                                             
 7) in riferimento a rumore e vibrazioni, i punti di energizzazione             
dovranno essere ubicati sempre alla massima distanza (di norma m.               
100) dagli edifici presenti, per ridurre al minimo gli eventuali                
disturbi;                                                                       
 8) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte           
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare             
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con                 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,               
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti                 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;                          
Pozzo esplorativo                                                               
 9) La realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a           
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta                 
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando              
che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone            
in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione            
sismica;                                                                        
10) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse             
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;                 
c) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco                  
fluviale regionale dello Stirone, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988,            
n. 11 e successive modifiche, in merito alla conformita' delle                  
attivita' di ricerca alle previsioni del Piano territoriale del                 
Parco, costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della           
presente delibera;                                                              
d) di dare atto che il parere delle Province e dei Comuni                       
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18              
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'                    
contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;                       
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 18, comma 6                
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                       
integrazioni, delle Province e dei Comuni non intervenuti alla seduta           
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi            
dell'art. 14 della Legge 241/90 e successive modifiche ed                       
integrazioni;                                                                   
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla Societa' proponente Edison Gas SpA;                 
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Ministero Industria, Commercio            
ed Artigianato - Direzione generale dell'Energia e delle Risorse                
minerarie - UNMIG; alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni           
interessati; al Consorzio di Gestione del Parco fluviale regionale              
dello Stirone; al Consorzio di gestione della Riserva naturale                  
geologica regionale del Piacenziano; alla Soprintendenza Archeologica           
dell'Emilia-Romagna; alla Soprintendenza per i Beni architettonici e            
per il Paesaggio di Bologna; al Servizio Energia della Regione                  
Emilia-Romagna; alle ARPA - Sezioni provinciali di Piacenza e Parma;            
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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