DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2203
Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fiorenzuola d'Arda", di interesse della Edison Gas SpA - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato
"Fiorenzuola d'Arda", di interesse della Edison Gas SpA, con sede
legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, poiche' le attivita' ivi
previste sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 15 ottobre 2001, nel complesso ambientalmente
compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita'
geognostiche di cui al punto a) a condizione siano rispettate le
prescrizioni indicate ai punti 1.C), 2.C) e 3.C) del Rapporto
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di
seguito sinteticamente riportate:
Prospezione sismica
1) Al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo della fauna
presente sul territorio, dovra' essere prodotto alle Amministrazioni
competenti ed ai Consorzi di gestione del Parco fluviale regionale
dello Stirone e della Riserva naturale geologica regionale del
Piacenziano, il progetto esecutivo della campagna di prospezione
sismica, concordando con essi modalita' operative e tempistica delle
indagini;
2) dovra' essere prodotto alle Province, ai Comuni ed alle Comunita'
Montane direttamente interessati e concordato con essi, che
adotteranno le opportune forme di coordinamento, il progetto
esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, modalita'
operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di
ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o
compensazione delle componenti ambientali interessate;
3) idonea cartografia con l'indicazione dei tracciati definitivi
degli stendimenti e l'ubicazione dei punti di energizzazione, dovra'
essere prodotta alle ARPA territorialmente competenti, per consentire
l'esercizio delle funzioni di controllo assegnate loro dalla legge
regionale sulla VIA;
4) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate
fasce di rispetto: - le "zone di tutela naturalistica", le zone "A3 o
alveo di piena con valenza naturalistica" e le "zone calanchive",
cosi' come individuate dai piani territoriali delle Province
coinvolte; - le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco
fluviale regionale dello Stirone e della Riserva naturale geologica
regionale del Piacenziano, - il "Sito di Importanza Comunitaria"
(SIC) IT4010008 "Castell'Arquato", ricadente all'interno del
perimetro del permesso di ricerca; - le strutture urbane storiche e
le strutture insediative storiche non urbane cosi' come individuate
dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati; - le
aree di rilevanza archeologica, gli edifici ed i manufatti sottoposti
a tutela ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490; - le aree
comunali interessate dalla realizzazione della linea ferroviaria ad
alta velocita' e dai cantieri relativi; - la Valle dell'Arda nel
tratto compreso tra Lugagnano e Castell'Arquato;
5) la realizzazione dell'indagine sismica nelle "aree di
concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di
rinvenimenti", cosi' definite e delimitate negli strumenti di
pianificazione provinciale, e nelle aree di concentrazione di
materiali archeologici segnalate nell'Allegato 4a della
documentazione integrativa depositata, e' subordinata al parere della
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
6) i punti di vibrata non potranno essere posizionati entro un
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile
presenti nell'area;
7) in riferimento a rumore e vibrazioni, i punti di energizzazione
dovranno essere ubicati sempre alla massima distanza (di norma m.
100) dagli edifici presenti, per ridurre al minimo gli eventuali
disturbi;
8) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;
Pozzo esplorativo
9) La realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando
che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone
in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica;
10) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
c) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco
fluviale regionale dello Stirone, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988,
n. 11 e successive modifiche, in merito alla conformita' delle
attivita' di ricerca alle previsioni del Piano territoriale del
Parco, costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
d) di dare atto che il parere delle Province e dei Comuni
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'
contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 18, comma 6
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, delle Province e dei Comuni non intervenuti alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi
dell'art. 14 della Legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Societa' proponente Edison Gas SpA;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero Industria, Commercio
ed Artigianato - Direzione generale dell'Energia e delle Risorse
minerarie - UNMIG; alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni
interessati; al Consorzio di Gestione del Parco fluviale regionale
dello Stirone; al Consorzio di gestione della Riserva naturale
geologica regionale del Piacenziano; alla Soprintendenza Archeologica
dell'Emilia-Romagna; alla Soprintendenza per i Beni architettonici e
per il Paesaggio di Bologna; al Servizio Energia della Regione
Emilia-Romagna; alle ARPA - Sezioni provinciali di Piacenza e Parma;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.