COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANALISI E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa degli atti si precisa che il comma 6, art. 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 1200 del 20/7/1998 e' stato dapprima sostituito da due nuovi commi con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 21/3/2000 e che tali due nuovi commi vengono definitivamente soppressi con deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell'1/10/2001.
Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti" approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il
23 aprile 1998
Deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 1998, n. 1200
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia
di rifiuti contenuta nel DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modificazioni ed integrazioni, ha fatto emergere numerosi problemi
interpretativi, conseguenti, tra l'altro, ad una mancanza di
indicazioni a livello nazionale, i quali hanno comportato una
difformita' di applicazione delle disposizioni del decreto, anche
relativamente al sistema sanzionatorio da parte dei vari soggetti
coinvolti nella gestione dei rifiuti;
- che, per i motivi sopra esposti, le Regioni hanno deciso, in sede
di loro coordinamento tecnico sulle materie dei rifiuti, di
predisporre un documento comune, contenente criteri di riferimento
ed indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs 22/97, al
fine di garantire l'uniformita' dell'azione amministrativa nei
rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo
di gestione dei rifiuti, nell'applicazione delle disposizioni del
decreto sopra specificato, in attesa dell'eventuale emanazione di un
atto di indirizzo nazionale;
considerato che il documento sopraspecificato "Indicazioni regionali
sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti" e' stato discusso ed approvato
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 23 aprile 1998, con la raccomandazione a
ciascuna Regione di conformarsi agli indirizzi condivisi e di
adottare l'atto, allo scopo di garantire l'uniformita' di
applicazione del DLgs 22/97, in attesa dell'eventuale adozione di un
atto di indirizzo nazionale;
ritenuto di condividere i contenuti del documento "Indicazioni
regionali sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti", nel testo approvato
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 23 aprile 1998 e allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante, in quanto soddisfano
l'obiettivo di chiarire le problematiche applicative poste dal
decreto legislativo in questione;
valutata pertanto l'opportunita' di adottare l'atto in questione per
le necessita' evidenziate in sede di coordinamento delle Regioni,
nonche' allo scopo di assicurare l'omogeneita' dei comportamenti
nell'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali
nella materia;
valutata inoltre l'opportunita' di accogliere, in attesa del
pronunciamento richiesto ai Ministeri competenti, l'orientamento
applicativo proposto con nota del 9 luglio 1998 dal Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in
merito al recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin
dall'origine le caratteristiche delle materie prime;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41, relativamente al contenuto della presente deliberazione:
- del parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio
Garagnani;
- del parere di legittimita' espresso dal Direttore generale
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Territorio e
Ambiente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare, per i motivi esposti in premessa, il documento
"Indicazioni regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di
rifiuti" allegato alla presente deliberazione quale parte
sostanziale, integrato dall'orientamento applicativo proposto con
nota del 9 luglio 1998 dal Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome in merito al recupero degli
scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche
delle materie prime;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Indicazioni regionali sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti
Art. 1
Raccolta
Nelle attivita' di raccolta dei rifiuti urbani sono comprese anche le
operazioni concluse in un termine congruo all'intero ciclo di
gestione, di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di
maggiore capacita' nonche' le operazioni di conferimento dei rifiuti
urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, di cernita e
di eventuale raggruppamento degli stessi, a condizione che siano
effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di
conferimento. Se queste attivita' sono svolte dai Comuni in regime di
economia non e' richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mentre per i
consorzi, le aziende speciali e le societa' di cui all'art. 22, Legge
42/90 e' richiesta la comunicazione ex art. 30, comma 10, DLgs 22/97.
La conduzione delle stazioni e/o centri di trasferimento e stazioni
di conferimento di rifiuti urbani e' di competenza e di privativa
pubblica e rientra nelle operazioni di raccolta di cui all'articolo
6, comma 1, punto e), del DLgs 22/97; infatti in tali strutture
vengono rispettivamente effettuate operazioni di trasbordo da mezzi
piu' piccoli a mezzi piu' grandi ed il conferimento dei rifiuti
urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale
cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. Pertanto se tali
attivita' sono svolte dai Comuni e Comunita' montane ai sensi
dell'art. 29, comma 2, Legge 142/90 in regime di economia non
necessitano di alcuna iscrizione, mentre se sono svolte nelle altre
forme previste dalla Legge 142/90 e' necessaria l'iscrizione all'Albo
gestori.
Art. 2
Trattamento RSU
La frazione organica stabilizzata proveniente da preselezione
meccanica di rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento si
configura come un rifiuto urbano.
Il CDR (combustibile da rifiuti) codice CER 19 05 01 ottenuto dal
trattamento del rifiuto urbano che riduce la presenza di materiali
inerti e materiali putrescibili tramite separazione, triturazione,
essiccamento ecc. ai fini del recupero si configura come rifiuto
speciale. Tale rifiuto se individuato potra' essere recuperato ai
fini energetici con procedura semplificata ex articolo 33, DLgs
22/97.
Art. 3
Cernita rifiuti prodotti da terzi
Poiche' l'operazione di cernita non compare ne' nelle operazioni di
smaltimento di cui all'All. B), ne' nelle operazioni di recupero di
cui all'All. C), ma e' prevista all'art. 6, comma 1, lettera e) del
DLgs 22/97 riferita alle operazioni di raccolta effettuate nel luogo
di produzione del rifiuto, si precisa che negli impianti di
stoccaggio finalizzati allo smaltimento (D15 - deposito preliminare)
e negli impianti di stoccaggio destinati al recupero (R13 - messa in
riserva) puo' essere ricompresa anche un'attivita' di cernita.
Art. 4
Dep. temporaneo che non rispetta art. 6, comma 1
lettera M, DLgs 22/97 e messa in riserva
Il deposito temporaneo di rifiuti che non rispetta le condizioni di
cui all'art. 6, comma 1, lettera m) e' assoggettato unicamente
all'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, ove non sia
necessaria la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle
gia' esistenti, se trattasi di rifiuti destinati allo smaltimento o
al recupero di rifiuti non individuati.
Il deposito temporaneo di rifiuti individuati ai sensi degli artt. 31
e 33, DLgs 22/97 non pericolosi destinati al recupero che non
rispetta le condizioni dell'art. 6, comma 1, lettera m) si configura
come messa in riserva e quindi e' soggetto alle procedure
semplificate di cui all'art. 33, DLgs 22/97.
Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi individuati ai sensi
degli artt. 31 e 33 destinati al recupero che non rispetta le
condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m) si configura come
messa in riserva ed e' soggetta alle procedure autorizzative di cui
all'art. 28 qualora non sia necessaria la realizzazione di opere
aggiuntive rispetto a quelle esistenti, altrimenti sara' necessaria
anche l'approvazione di progetto ai sensi dell'art. 27.
Resta inteso che qualora le operazioni di recupero di rifiuti
pericolosi individuati siano effettuate nello stesso luogo di
produzione le operazioni di messa in riserva sono sottoposte alle
procedure semplificate ex art. 33.
Art. 5
Rifiuti pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti riportati nell'Allegato "D", che
costituisce un elenco tassativo suscettibile di modificazioni
integrative o soppressive in conformita' alle decisioni della
Commissione Europea con la procedura di cui all'art. 18 della
Direttiva 75/442/CEE. Ulteriori rifiuti non ricompresi nell'allegato
"D" possono essere definiti pericolosi esclusivamente con apposito
provvedimento adottato dal Governo se presentano le caratteristiche
di cui all'allegato I al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22: questi rifiuti
devono essere comunicati alla Commissione ai fini dell'integrazione
del predetto allegato "D".
Art. 6
Materiali di scavo
L'art. 7 comma 3 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, qualifica rifiuti
speciali i materiali pericolosi che derivano da attivita' di scavo.
Sono pertanto esclusi dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non
pericolosi.
Art. 7
Recupero degli scarti
Considerato che il DLgs n. 389 dell'8 novembre 1997 ha abrogato il
comma 3 dell'art. 8 del DLgs 22/97 si precisa che l'attivita' di
recupero di scarti nello stesso luogo di produzione, fatta eccezione
per il recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per
produrre energia, non e' soggetta ad alcuna comunicazione o
autorizzazione relativa ai rifiuti in quanto non ricorre la
condizione che il produttore se ne disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi e quindi non si rientra nella definizione di
rifiuto di cui all'art. 6, DLgs 22/97.
Alla luce del principio esposto al punto precedente non soddisfano la
definizione di rifiuto i sottoprodotti di lavorazione utilizzati
all'interno dello stesso settore produttivo (cosi' come individuato
dal codice ISTAT).
Sono sottoposte alla disciplina generale sul recupero dei rifiuti le
attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti, tali attivita' potranno essere effettuate seguendo le
procedure semplificate di cui all'art. 33 per quei rifiuti inseriti
nel decreto ministeriale sul recupero.
Tuttavia, in conformita' al principio di cui all'articolo 1, comma 1,
del DLgs 22/97, i materiali che fossero chiaramente indicati nella
Legge 19 ottobre 1984, n. 748 cosi' come modificata dal DLgs 161/93
(GU n. 122 del 27 maggio 1993) in attuazione delle direttive
89/284/CEE e 89/530/CEE sono esclusi dal campo di applicazione della
normativa sui rifiuti.
Resta inteso che non sono soggetti al campo di applicazione della
normativa sui rifiuti la produzione e la gestione degli scarti di
origine animale gia' regolamentati dal DLsg 508/92, compreso
l'incenerimento presso appositi impianti all'uopo realizzati o il
loro sotterramento.
Qualora disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense
ristoranti ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non abbiano
subito alterazioni con il tempo.
Gli scarti di lavorazione che fin dal momento in cui sono prodotti
possiedono le stesse caratteristiche delle materie prime indicate
nell'Allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, senza aver subito alcun
trattamento, non sono assoggettati alla normativa dei rifiuti. Si
elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni scarti di
lavorazione che rientrano nelle condizioni sopra citate:
- carta (refili misti di tipografia, resa dei quotidiani, libri
invenduti, bianco giornali da periodici e quotidiani, ecc.);
- metalli (sfridi di lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi,
cascami di barre, profili, lamiere, lastre metallo, ecc.);
- plastica (granuli, trucioli, ritagli provenienti dalla produzione e
trasformazione materie plastiche, ecc.);
- legno (legno vergine in scarti di diverse dimensioni, segatura,
ecc.);
- rifiuti tessili (fibre naturali, sintetiche ed artificiali da
lavorazioni tessili, ecc.).
Art. 8
Catasto rifiuti
Per imprese di cui all'art. 11 comma 3 si intendono esclusivamente
quelle soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro
tenuto presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Codice
civile, quelle di cui all'art. 2135 Codice civile, nonche' quelle
condotte dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Codice civile,
fatti salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11,
DLgs 22/97.
Sono tenuti a comunicare annualmente entro il 30 aprile presso le
Camere di Commercio le quantita' e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti i seguenti soggetti:
- Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione degli
imprenditori agricoli con volume d'affari (volume raggiunto in sede
di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni;
- Enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da
lavorazioni industriali e da attivita' artigianali in imprese con
piu' di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga)
e da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di
fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- trasportatori a titolo professionale;
- intermediari e commercianti di rifiuti;
- smaltitori e recuperatori di rifiuti;
- produttori di rifiuti urbani e assimilati;
- gestori del servizio pubblico sui rifiuti.
Sono da intendersi produttori di rifiuti urbani i Comuni, i loro
Consorzi, le Comunita' Montane e le Aziende speciali aventi per
finalita' la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Per gli intermediari ed i commercianti di rifiuti l'obbligo della
comunicazione si applica successivamente all'emanazione del decreto
previsto dall'art. 30, comma 8, DLgs 22/97.
Art. 9
Registri carico e scarico e formulari
I registri di cui all'art. 12, DLgs 22/97 devono essere tenuti da:
A) - Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione
degli imprenditori agricoli con volume di affari (volume raggiunto in
sede di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni; - Enti o
imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da
lavorazioni industriali e da attivita' artigianali in imprese con
piu' di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga)
e da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di
fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque reflue e da abbattimento fumi; - trasportatori a titolo
professionale; - intermediari e commercianti di rifiuti. Tali
soggetti devono registrare, entro 1 settimana dal compimento
dell'attivita' di gestione del rifiuto, le caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti.
B) - Smaltitori e recuperatori di rifiuti. Tali soggetti devono
registrare, entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti,
l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione dei
rifiuti, la data di carico ed il mezzo di trasporto ed il metodo di
trattamento impiegato. Lo scarico deve avvenire entro 24 ore dalla
consegna al soggetto terzo.
Per i rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e
delle utenze diffuse svolte da soggetti pubblici e privati titolari
di diritti speciali i registri possono essere tenuti presso le sedi
di coordinamento operativo nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta (esempio: Enel, Telecom, Ferrovie, ... ).
Per i soggetti con produzioni annue ridotte (5 tonnellate di rifiuti
non pericolosi, 1 tonnellata di rifiuti pericolosi) la tenuta del
registro puo' essere effettuata tramite le associazioni di categoria
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
Per organizzazioni di categoria si intendono le organizzazioni di
categoria provinciali o regionali aderenti a categorie firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro ufficialmente riconosciute.
Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DLgs 5 febbraio 1997, n.22, e
successive modifiche ed integrazioni, l'aggettivo "loro" si intende
riferito alle societa' di servizi partecipate delle organizzazioni di
categoria. Sono da considerarsi imprese esclusivamente quelle
soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro tenuto
presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Codice civile,
quelle di cui all'art. 2135 Codice civile, nonche' quelle condotte
dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Codice civile, fatti
salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11, DLgs
22/97.
Il richiamo all'articolo 2083 del Codice civile (di cui all'art. 12
del DLgs 22/97) per la definizione dei piccoli imprenditori artigiani
e' da intendersi collegato alla Legge quadro sull'artigianato 443/82.
I formulari che devono accompagnare ogni carico di rifiuti
trasportato da Enti ed imprese devono contenere le seguenti
informazioni:
- nome ed indirizzo del produttore o del detentore;
- origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso di istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.
Tale formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato
e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore
e deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle
Camere di Commercio e essere annotato sul registro IVA-acquisti.
L'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario previsto dal comma 4
dell'articolo 15 deve intendersi riferito anche ai rifiuti assimilati
agli urbani gestiti dal servizio pubblico e alle frazioni di rifiuto
urbano raccolte in via differenziata.
I produttori di rifiuti urbani ed assimilati che conferiscono i
medesimi al servizio pubblico, considerato che non sono obbligati a
fare comunicazione catastale ai sensi dell'art. 11, comma 3, si
ritiene non siano obbligati alla tenuta del registro di carico e
scarico.
Art. 10
Ordinanze contingibili ed urgenti
Il potere di ordinanza disciplinato dall'art. 13 del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22 riproduce i contenuti normativi essenziali dell'art. 12
del DPR 10 settembre 1982, n. 915, tenendo, peraltro, conto delle
competenze che in materia ambientale la Legge 8 giugno 1990, n. 142,
attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali e delle altre
disposizioni che regolano l'esercizio di poteri contingibili ed
urgenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
nonche' dell'esigenza di disciplinare le procedure ed i tempi per
superare le emergenze che abbiano determinato il ricorso a forme di
gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti. Il potere
di ordinanza riconosciuto alle Province deve essere esercitato in
conformita' alle leggi regionali (qualora esistenti) attuative della
predetta Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Lo specifico potere di ordinanza che l'art. 13 del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22, attribuisce al Presidente della Giunta regionale, al
Presidente della Provincia ed al Sindaco nel caso in cui si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita' e non si
possa altrimenti provvedere, pertanto, non modifica ne' tantomeno
incide l'esistente riparto delle attribuzioni in materia di tutela
dell'ambiente e sanitaria. Si tratta, infatti, di un potere
esercitabile solo "nell'ambito delle rispettive competenze", e cioe'
nei limiti in cui l'ordinamento riconosca ai predetti organi una
competenza specifica sulla materia oggetto dell'intervento in via
d'urgenza.
Sotto altro profilo l'articolo 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,
non pregiudica la disciplina e l'esercizio di analoghi poteri di
necessita' e di urgenza che le vigenti disposizioni in materia di
tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza attribuiscono
agli organi di cui al comma 2 e ad altre autorita' amministrative.
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, l'intervento
del Ministro dell'Ambiente e' eventuale e circoscritto ai casi in
cui, a seguito dell'adozione di un'ordinanza di necessita' e di
urgenza, il Presidente della Giunta regionale non promuova le
iniziative necessarie per superare l'emergenza ovvero,
indipendentemente da una situazione di inerzia da parte del
Presidente della Giunta regionale, ed anzi in presenza
dell'assunzione di tutte le iniziative necessarie, si renda
necessario reiterare le ordinanze di necessita' per piu' di due
volte.
Il Presidente della Provincia ed il Sindaco dovranno comunicare
tempestivamente le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 13, del
predetto DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, al Presidente della Giunta
regionale al fine di consentire al medesimo di avviare, nei tempi e
modi previsti, tutte le iniziative e gli interventi di cui al comma 2
del predetto articolo 13.
Art. 11
Bonifiche
In attesa della determinazione dei limiti di accettabilita' della
contaminazione dei siti, delle procedure di riferimento per il
prelievo e l'analisi dei campioni, nonche' dei criteri generali per
la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e la
redazione dei progetti di bonifica continuano ad applicarsi i limiti,
le procedure ed i criteri fissati con provvedimento regionale
qualora adottati.
Gli interventi compresi nel progetto di bonifica, effettuati
nell'ambito dell'area in cui si effettua la bonifica stessa cosi'
come delimitata nel progetto, senza apporto di rifiuti esterni
all'area di cui trattasi, non sono soggetti alla procedura di VIA.
Nel progetto di bonifica deve, comunque, essere valutata la
compatibilita' ambientale connessa agli interventi di cui
trattasi.Gli interventi compresi nel progetto di bonifica effettuati
pero' all'esterno dell'area in cui si effettua la bonifica stessa
sono soggetti alle procedure di cui alla normativa sui rifiuti.
Art. 12
Procedure di approvazione e autorizzazione
L'autorizzazione all'esercizio di attivita' di recupero o di
smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 28 del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22, puo' essere rilasciata sia contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto ai
sensi dell'art. 27 comma 9 del medesimo decreto, sia con un
procedimento autonomo successivo all'autorizzazione ex articolo 27
del DLgs 5 febbraio 1997, n, 22 nei seguenti casi:
a) quando l'esercizio della nuova attivita' di recupero o di
smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che
comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non e'
piu' conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del predetto
articolo 27 (art. 27, comma 8);
b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni
di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai
sensi dell'articolo 31, comma 6 primo periodo, nel caso in cui siano
necessarie varianti sostanziali agli impianti di esercizio.
Per gli impianti autorizzati a svolgere attivita' non rientranti
nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di
svolgere anche operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti non
individuati si applicano solo le procedure ex art. 28 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 nel caso in cui non siano necessarie varianti
sostanziali degli impianti in esercizio.
Quanto sopra si applica anche alle attivita' sperimentali.
Art. 13
Conferenze espletate ai sensi
dell'art. 3 bis, Legge 441/87
Le norme che regolano il procedimento di approvazione del progetto e
di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento e
di recupero di rifiuti, di cui all'art. 27 del DLgs 5 febbraio 1997,
n. 22, sono applicabili ai procedimenti non ancora definiti ma
limitatamente alle fasi del procedimento amministrativo che non si
sono ancora concluse.
Art. 14
Impianti di ricerca e di sperimentazione
Non rientrano nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 29 del
DLgs 22/97 le prove di laboratorio e prototipali all'interno del
laboratorio che vengono condotte in maniera esclusiva, per periodi
ben definiti e limitati, al fine di mettere a punto tecniche di
smaltimento e/o recupero di rifiuti e che non comportino attivita'
finalizzate allo svolgimento dei servizi di smaltimento e/o recupero
dei rifiuti.
Art. 15
Autosmaltimento
L'articolo 32 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina le
condizioni alle quali anche le attivita' di autosmaltimento di
rifiuti non pericolosi possono essere effettuate sulla base di una
comunicazione di inizio attivita'. L'operativita' di questa procedura
semplificata e' pero' rinviata all'adozione di specifiche norme
tecniche che devono garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, e devono fissare le prescrizioni
che l'attivita' di smaltimento deve rispettare, con particolare
riferimento alle emissioni, alle condizioni per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti, ed alle caratteristiche degli impianti
stessi.
Art. 16
Recupero rifiuti individuati
Successivamente all'entrata in vigore del DLgs 22/97 le nuove
attivita' di recupero di rifiuti pericolosi il cui svolgimento e'
sottoposto alle procedure semplificate ai sensi dei decreti
ministeriali 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995, possono essere
intraprese:
a) ove non sia necessario un apposito impianto di recupero;
b) quando per lo svolgimento dell'attivita' e' necessario un impianto
e la costruzione di quest'ultimo e' stata ultimata prima dell'entrata
in vigore del DLgs 22/97.
In attesa dell'emanazione delle nuove norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi da adottare ai sensi degli articoli 31 e 33 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, possono comunque continuare ad essere
avviate con comunicazione di inizio attivita' le operazioni, anche
effettuate con mezzi meccanici, di selezione, cernita, smontaggio,
adeguamento volumetrico dei rifiuti pericolosi individuati
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre
1994, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212.
I 90 giorni di cui al comma 1 e' da intendersi come periodo massimo
per il completamento dell'istruttoria delle comunicazioni e la
conseguente successiva iscrizione nel registro di cui al successivo
comma 3.
L'art. 33, comma 7 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che la
procedura semplificata per l'esercizio delle attivita' di recupero
dei rifiuti individuati sostituisce l'autorizzazione di cui all'art.
15 lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle
variazioni qualitative delle emissioni determinate dall'impiego dei
predetti rifiuti. Tale norma intende eliminare una duplicazione di
procedure autorizzative per intuibili esigenze di celerita' e
semplificazione, rispettando al tempo stesso le insopprimibili
esigenze di tutela ambientale che ai sensi del predetto decreto dove
essere di livello elevato, deve garantire controlli efficaci e deve
assicurare che le attivita' di gestione dei rifiuti non arrechino
pericolo per la salute dell'uomo e non comportino l'uso di
procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente. Ne
consegue che:
a) per espressa volonta' del legislatore la procedura autorizzativa
di cui all'art. 15, lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n.203, e'
assorbita dalla procedura semplificata di cui all'art. 33 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22, solo limitatamente alle variazioni qualitative
e quantitative delle emissioni determinate dall'utilizzo di rifiuti
individuati ai sensi dell'articolo 31 del decreto medesimo;
b) nei limiti di cui alla precedente lettera a) la disposizione in
esame intende evitare che sia richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, anche nel caso in cui
le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22, gia' stabiliscono limiti di emissione che devono essere
rispettati. La previsione di tali limiti nelle predette norme
tecniche costituisce pertanto un altro presupposto per l'assorbimento
della procedura autorizzativa di cui all'art. 15, lettera a) del DPR
24 maggio 1988, n. 203, nella procedura semplificata di cui all'art.
33 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22. In altri termini se le citate
norme tecniche non prevedono limiti di emissione per le attivita' di
recupero ammesse alla procedura semplificata di denuncia di inizio di
attivita', la predetta disposizione di cui all'articolo 33, comma 7
non e' operativa e continua ad applicarsi anche l'articolo 15,
lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203.
La richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia al soggetto
proponente in merito alle comunicazioni pervenute ai sensi
dell'articolo 33, DLgs 22/97 sospende la decorrenza del termine di 90
giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il
recupero. Affinche' sia possibile ottenere tale sospensione risulta
necessaria l'assunzione di una deliberazione provinciale avente
carattere generale al riguardo.
Art. 17
Riciclaggio imballaggi
Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di
imballaggio che rientra nelle categorie dell'Allegato A e di cui il
detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi,
esclusi i residui della produzione che seguono la disciplina generale
del DLgs 22/97 se non vengono recuperati nello stesso luogo di
produzione stessa. L'imballaggio riutilizzato diventa rifiuto da
imballaggio quando cessa di essere reimpiegato per un uso identico a
quello per il quale era stato concepito (ad esempio per quello di
contenitore).
Il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera i), e' ricompreso nell'ambito del recupero di cui
alla successiva lettera l) (ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), della direttiva 94/62/CEE sui rifiuti da
imballaggio).
L'obbligatorieta' del ritiro degli imballaggi da parte degli
utilizzatori previsto all'articolo 38, comma 4 del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22, e' applicabile dalla data di operativita' dei consorzi
dei singoli materiali di imballaggio.
Art. 18
Rifiuti sanitari
L'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 non e' prevista per
l'attivita' di sterilizzazione effettuata all'interno della struttura
sanitaria sui rifiuti prodotti dalla stessa.
In attesa dell'adozione di normativa specifica sono considerate
produttrici di rifiuti sanitari strutture quali le Aziende
ospedaliere e Aziende sanitarie locali, le case di cura private, i
laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si
effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze
assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da HIV e
sindrome correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi
veterinari, le farmacie che effettuano attivita' di autodiagnostica
rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14 gennaio 1997.
Non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari alle
residenze assistenziali e alle residenze protette.
I rifiuti sanitari pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio
prevalente e' quello infettivo.
I rifiuti speciali pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio
prevalente e' quello chimico.
Il rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1 per il deposito
temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi e' riferito esclusivamente
ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.
I rifiuti prodotti dalle struttura sanitarie si classificano in:
Codici CER
1. rifiuti assimilati agli urbani - rifiuti provenienti dalle cucine,
dalle attivita' di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai
reparti di degenza non infettivi 20.03.01 - rifiuti provenienti dalla
pulizia dei locali 20.03.01 - rifiuti prodotti al di fuori del
circuito sanitario 20.03.01 - rifiuti provenienti da attivita' di
giardinaggio 20.02.01 - rifiuti cartacei, imballaggi in genere
20.01.01 - indumenti monouso non a rischio infettivo 18.01.04 -
materiale metallico non ingombrante 18.01.04 - vetro per farmaci e
soluzioni privo di deflussori e aghi non contaminati con farmaci
chemioterapici citostatici 18.01.04 - gessi ortopedici 18.01.04 -
materiale ingombrante 18.01.04 2. rifiuti sanitari non pericolosi -
oggetti da taglio (se non a rischio infettivo) 18.01.01 - parti
anatomiche ed organi (se non a rischio infettivo) 18.01.02 - sacche
per il plasma 18.01.02 - sostanze per la conservazione del sangue
18.01.02 - farmaci scaduti 18.01.05 3. rifiuti sanitari pericolosi
(rispetto dell'art. 45, DLgs 22/97) - campioni di sangue e loro
contenitori 18.01.03 - rifiuti provenienti da medicazioni 18.01.03 -
rifiuti di natura biologica e loro contenitori 18.01.03 - rifiuti di
attivita' diagnostica, terapeutica e di ricerca 18.01.03 - rifiuti
provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi 18.01.03 -
vetro per farmaci e soluzioni contaminati con farmaci chemioterapici
citostatici 18.01.03 - rifiuti pericolosi provenienti da attivita' di
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli
animali, se a rischio infettivo 18.02.02 - sostanze chimiche di
scarto provenienti da attivita' di ricerca, diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie degli animali, se a rischio infettivo
18.02.04 4. rifiuti speciali pericolosi (no rispetto dell'art. 45) -
liquidi di sviluppo e fissaggio 09.01.04/09.01.05 - rifiuti liquidi
di laboratorio presentanti caratteristiche di pericolosita' 07.01.03
07.01.0407.05.0307.05.0407.07.0307.07.04 - rifiuti
pericolosi provenienti da attivita' di ricerca, diagnosi, trattamento
e prevenzione delle malattie negli animali, se a rischio chimico
18.02.02 - sostanze chimiche di scarto provenienti da attivita' di
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli
animali, se a rischio chimico 18.02.04 - rifiuti contenenti mercurio
06.04.04 5. rifiuti speciali non pericolosi (*) - reagenti inorganici
diversi da quelli di cui al cod. 06.04.05 16.03.0116.05.02 -
reagenti organici 16.03.02/16.05.03 - strumenti ed apparecchiature
obsolete 16.02.04/16.02.05 - bombole gas a pressione esaurite
16.05.01 - batteria (pile) ed accumulatori esausti diversi da quelli
di cui ai codici 16.06.01 - 16.06.02 - 16.06.03 16.06.04/16.06.05 -
pellicole e lastre fotografiche 09.01.07 - apparecchiature fuori uso
contenenti amianto in fibre 16.02.04
(*) Elenco indicativo e non esaustivo
Ai fini dello smaltimento restano in vigore le norme regolamentari e
tecniche previste dal DM 25 maggio 1989.
I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti di imballaggio, i
contenitori in plastica che non presentano condizioni di
pericolosita' ed i materiali provenienti da attivita' di giardinaggio
possono essere destinati al recupero con la stesse modalita' previste
per gli urbani.
I vetri destinati al recupero non devono essere contaminati da
sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e
non devono contenere quantita' apprezzabili di farmaci, in
particolare chemioterapici citostatici.
Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondono al codice CER
090107 possono essere conferite ad impianti di recupero dell'argento.
Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da attivita'
di demolizione o costruzione denunciabili con il codice 170701
(rifiuti misti di costruzioni e demolizioni).
Art. 19
Rifiuti cimiteriali
L'articolo 7, comma 2, lettera f) classifica come urbani i rifiuti
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli delle lettere
b), c) ed e).Per cio' che riguarda le modalita' di smaltimento la
carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini,
ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere
smaltiti secondo le modalita' previste per i rifiuti urbani.
Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., vista
la particolarita' dei rifiuti medesimi ed in attesa delle norme
tecniche che lo Stato deve emanare, si ritiene opportuno che gli
stessi debbano essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti
presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente
autorizzati ai sensi della vigente normativa o in discariche per
rifiuti urbani.
Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc. si richiede
la disinfezione nel caso in cui queste presentino rischi di
pericolosita' e poi invio al recupero mediante rottamazione.
I rifiuti provenienti da attivita' di costruzione e demolizione
svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti
di cui all'art. 7, comma 3, lett. b).
Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.1200 del
20/7/1998 recante "Adozione del documento contenente ôIndicazioni
regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti'
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome il 23 aprile 1998"
Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2000, n. 687
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 1200 del 20/7/1998 e' stato
adottato il documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs
5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti", cosi' come approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il
23 aprile 1998;
- che con l'adozione di tale documento, contenente criteri di
riferimento e indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs
22/97, si e' posto l'obiettivo di garantire l'uniformita' dell'azione
amministrativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di
gestione dei rifiuti, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto
di indirizzo nazionale;
- che il comma 6 dell'art. 7 della citata deliberazione afferma che
"qualora disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense,
ristoranti, ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non
abbiano subito alterazioni con il tempo";
considerato:
- che con nota del 13/1/2000 l'Ufficio legislativo del Ministero
dell'Ambiente ha segnalato che la Commissione Europea ha avviato, nel
confronti della Repubblica Italiana, una procedura di infrazione ex
art. 226 del Trattato CE;
- che tale procedura si riferisce al fatto che le Regioni Veneto,
Piemonte, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna, con proprie
deliberazioni di Giunta regionale, hanno escluso dall'ambito di
applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari
destinati ad essere utilizzati come alimentazione per animali, quando
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria;
- che con la predetta nota il Ministero dell'Ambiente ha invitato la
Regione Emilia-Romagna a voler modificare la propria deliberazione
1200/98, indicando i contenuti delle modifiche e integrazioni da
apportare al comma 6 dell'art. 7 della piu' volta citata
deliberazione 1200/98;
ritenuto di dover procedere a tali modifiche, secondo le indicazioni
ministeriali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,
dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di sostituire il comma 6 dell'art. 7, della deliberazione n.1200 del
20/7/1998, con i seguenti commi:
"I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,
dell'Allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 1a)
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa
disciplina;
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla
relativa disciplina comunitaria";
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.