REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO ANALISI E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANALISI E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa degli atti si precisa che il comma 6, art. 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 1200 del 20/7/1998 e' stato dapprima sostituito da due nuovi commi con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 21/3/2000 e che tali due nuovi commi vengono definitivamente soppressi con deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell'1/10/2001.

Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs 5             
febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti" approvato dalla                     
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il            
23 aprile 1998                                                                  
Deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 1998, n. 1200                    
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia           
di rifiuti contenuta nel DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive               
modificazioni ed integrazioni, ha fatto emergere numerosi problemi              
interpretativi, conseguenti, tra l'altro, ad una mancanza di                    
indicazioni a livello nazionale, i quali hanno comportato una                   
difformita' di applicazione delle disposizioni del decreto, anche               
relativamente al sistema sanzionatorio da parte dei vari soggetti               
coinvolti nella gestione dei rifiuti;                                           
- che, per i motivi sopra esposti, le Regioni hanno deciso, in sede             
di loro coordinamento tecnico sulle materie dei rifiuti, di                     
predisporre un  documento comune, contenente criteri di riferimento             
ed indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs 22/97, al               
fine di garantire l'uniformita' dell'azione amministrativa nei                  
rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo           
di gestione dei rifiuti, nell'applicazione delle disposizioni del               
decreto sopra specificato, in attesa dell'eventuale emanazione di un            
atto di indirizzo nazionale;                                                    
considerato che il documento  sopraspecificato "Indicazioni regionali           
sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti" e' stato discusso ed approvato            
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province                  
autonome nella seduta del 23 aprile 1998, con la raccomandazione a              
ciascuna Regione di conformarsi agli indirizzi condivisi e di                   
adottare l'atto, allo scopo di garantire l'uniformita' di                       
applicazione del DLgs 22/97, in attesa dell'eventuale adozione di un            
atto di indirizzo nazionale;                                                    
ritenuto di condividere i contenuti del documento "Indicazioni                  
regionali sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti", nel testo approvato            
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province                  
autonome nella seduta del 23 aprile 1998 e allegato alla presente               
deliberazione quale parte integrante, in quanto soddisfano                      
l'obiettivo di chiarire le problematiche applicative poste dal                  
decreto legislativo in questione;                                               
valutata pertanto l'opportunita' di adottare l'atto in questione per            
le necessita' evidenziate in sede di coordinamento delle Regioni,               
nonche' allo scopo di assicurare l'omogeneita' dei comportamenti                
nell'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali            
nella materia;                                                                  
valutata inoltre l'opportunita' di accogliere, in attesa del                    
pronunciamento richiesto ai Ministeri competenti, l'orientamento                
applicativo proposto con nota del 9 luglio 1998 dal Presidente della            
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in            
merito al recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin                    
dall'origine le caratteristiche delle materie prime;                            
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41, relativamente al contenuto della presente deliberazione:                 
- del parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del               
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio             
Garagnani;                                                                      
- del parere di legittimita' espresso dal  Direttore generale                   
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti;                                       
su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Territorio e                    
Ambiente;                                                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare, per i motivi esposti in premessa, il documento                  
"Indicazioni regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di            
rifiuti" allegato alla presente deliberazione quale parte                       
sostanziale, integrato dall'orientamento applicativo proposto con               
nota del 9 luglio 1998 dal Presidente della Conferenza dei Presidenti           
delle Regioni e delle Province autonome in merito al recupero degli             
scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche             
delle materie prime;                                                            
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Indicazioni regionali sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti                      
Art. 1                                                                          
Raccolta                                                                        
Nelle attivita' di raccolta dei rifiuti urbani sono comprese anche le           
operazioni concluse in un termine congruo all'intero ciclo di                   
gestione, di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di                   
maggiore capacita' nonche' le operazioni di conferimento dei rifiuti            
urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, di cernita e           
di eventuale raggruppamento degli stessi, a condizione che siano                
effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di                     
conferimento. Se queste attivita' sono svolte dai Comuni in regime di           
economia non e' richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle                 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mentre per i                    
consorzi, le aziende speciali e le societa' di cui all'art. 22, Legge           
42/90 e' richiesta la comunicazione ex art. 30, comma 10, DLgs 22/97.           
La conduzione delle stazioni e/o centri di trasferimento e stazioni             
di conferimento di rifiuti urbani e' di competenza e di privativa               
pubblica e rientra nelle operazioni di raccolta di cui all'articolo             
6, comma 1, punto e), del DLgs 22/97; infatti in tali strutture                 
vengono rispettivamente effettuate operazioni di trasbordo da mezzi             
piu' piccoli a mezzi piu' grandi ed il conferimento dei rifiuti                 
urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale            
cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. Pertanto se tali            
attivita' sono svolte dai Comuni e Comunita' montane ai sensi                   
dell'art. 29, comma 2, Legge 142/90 in regime di economia non                   
necessitano di alcuna iscrizione, mentre se sono svolte nelle altre             
forme previste dalla Legge 142/90 e' necessaria l'iscrizione all'Albo           
gestori.                                                                        
Art. 2                                                                          
Trattamento RSU                                                                 
La frazione organica stabilizzata proveniente  da preselezione                  
meccanica di rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento si                 
configura come un rifiuto urbano.                                               
Il CDR (combustibile da rifiuti) codice CER 19 05 01 ottenuto dal               
trattamento del rifiuto urbano che riduce la presenza di materiali              
inerti e materiali  putrescibili tramite separazione, triturazione,             
essiccamento ecc. ai fini del recupero si configura come rifiuto                
speciale. Tale rifiuto se individuato potra' essere recuperato ai               
fini energetici con procedura semplificata ex articolo 33, DLgs                 
22/97.                                                                          
Art. 3                                                                          
Cernita rifiuti prodotti da terzi                                               
Poiche' l'operazione di cernita non compare ne' nelle operazioni di             
smaltimento di cui all'All. B), ne' nelle operazioni di recupero di             
cui all'All. C), ma e' prevista all'art. 6, comma 1, lettera e) del             
DLgs 22/97 riferita alle operazioni di raccolta effettuate nel luogo            
di produzione del rifiuto, si precisa che negli impianti di                     
stoccaggio finalizzati allo smaltimento (D15 - deposito preliminare)            
e negli impianti di stoccaggio destinati al recupero (R13 - messa in            
riserva) puo' essere ricompresa anche un'attivita' di cernita.                  
Art. 4                                                                          
Dep. temporaneo che non rispetta art. 6, comma 1                                
lettera M, DLgs 22/97 e messa in riserva                                        
Il deposito temporaneo di rifiuti che non rispetta le condizioni di             
cui all'art. 6, comma 1, lettera m) e' assoggettato unicamente                  
all'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, ove non sia                
necessaria la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle               
gia' esistenti, se trattasi di rifiuti destinati allo smaltimento o             
al recupero di rifiuti non individuati.                                         
Il deposito temporaneo di rifiuti individuati ai sensi degli artt. 31           
e 33, DLgs 22/97 non pericolosi destinati al recupero che non                   
rispetta le condizioni dell'art. 6, comma 1, lettera m) si configura            
come messa in riserva e quindi e' soggetto alle procedure                       
semplificate di cui all'art. 33, DLgs 22/97.                                    
Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi individuati ai sensi               
degli artt. 31 e 33 destinati al recupero che non rispetta le                   
condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m) si configura come             
messa in riserva ed e' soggetta alle procedure autorizzative di cui             
all'art. 28 qualora non sia necessaria la realizzazione di opere                
aggiuntive rispetto a quelle esistenti, altrimenti sara' necessaria             
anche l'approvazione di progetto ai sensi dell'art. 27.                         
Resta inteso che qualora le operazioni di recupero di rifiuti                   
pericolosi individuati siano effettuate nello stesso luogo di                   
produzione le operazioni di messa in riserva sono sottoposte alle               
procedure semplificate ex art. 33.                                              
Art. 5                                                                          
Rifiuti pericolosi                                                              
Sono pericolosi i rifiuti riportati nell'Allegato "D", che                      
costituisce un elenco tassativo suscettibile di modificazioni                   
integrative o soppressive in conformita' alle decisioni della                   
Commissione Europea con la procedura di cui all'art. 18 della                   
Direttiva 75/442/CEE. Ulteriori rifiuti non ricompresi nell'allegato            
"D" possono essere definiti pericolosi esclusivamente con apposito              
provvedimento adottato dal Governo se presentano le caratteristiche             
di cui all'allegato I al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22: questi rifiuti            
devono essere comunicati alla Commissione ai fini dell'integrazione             
del predetto allegato "D".                                                      
Art. 6                                                                          
Materiali di scavo                                                              
L'art. 7 comma 3 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, qualifica rifiuti             
speciali i materiali pericolosi che derivano da attivita' di scavo.             
Sono pertanto esclusi dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non           
pericolosi.                                                                     
Art. 7                                                                          
Recupero degli scarti                                                           
Considerato che il DLgs n. 389 dell'8 novembre 1997 ha abrogato il              
comma 3 dell'art. 8 del DLgs 22/97 si precisa che l'attivita' di                
recupero di scarti nello stesso luogo di produzione, fatta eccezione            
per il recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per                 
produrre energia, non e' soggetta ad alcuna comunicazione o                     
autorizzazione relativa ai rifiuti in quanto non ricorre la                     
condizione che il produttore se ne disfi o abbia deciso o abbia                 
l'obbligo di disfarsi e quindi non si rientra nella definizione di              
rifiuto di cui all'art. 6, DLgs 22/97.                                          
Alla luce del principio esposto al punto precedente non soddisfano la           
definizione di rifiuto i sottoprodotti di lavorazione utilizzati                
all'interno dello stesso settore produttivo (cosi' come individuato             
dal codice ISTAT).                                                              
Sono sottoposte alla disciplina generale sul recupero dei rifiuti le            
attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai                      
fertilizzanti, tali attivita' potranno essere effettuate seguendo le            
procedure semplificate di cui all'art. 33 per quei rifiuti inseriti             
nel decreto ministeriale sul recupero.                                          
Tuttavia, in conformita' al principio di cui all'articolo 1, comma 1,           
del DLgs 22/97, i materiali che fossero chiaramente indicati nella              
Legge 19 ottobre 1984, n. 748 cosi' come modificata dal DLgs 161/93             
(GU n. 122 del 27 maggio 1993) in attuazione delle direttive                    
89/284/CEE e 89/530/CEE sono esclusi dal campo di applicazione della            
normativa sui rifiuti.                                                          
Resta inteso che non sono soggetti al campo di applicazione della               
normativa sui rifiuti la produzione e la gestione degli scarti di               
origine animale gia' regolamentati dal DLsg 508/92, compreso                    
l'incenerimento presso appositi impianti all'uopo realizzati o il               
loro sotterramento.                                                             
Qualora disciplinati da specifiche norme di tutela                              
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti                  
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli            
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense                  
ristoranti ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non abbiano           
subito alterazioni con il tempo.                                                
Gli scarti di lavorazione che fin dal momento in cui sono prodotti              
possiedono le stesse caratteristiche delle materie prime indicate               
nell'Allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, senza aver subito alcun                 
trattamento, non sono assoggettati alla normativa dei rifiuti. Si               
elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni scarti di              
lavorazione che rientrano nelle condizioni sopra citate:                        
- carta (refili misti di tipografia, resa dei quotidiani, libri                 
invenduti, bianco giornali da periodici e quotidiani, ecc.);                    
- metalli (sfridi di lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi,             
cascami di barre, profili, lamiere, lastre metallo, ecc.);                      
- plastica (granuli, trucioli, ritagli provenienti dalla produzione e           
trasformazione materie plastiche, ecc.);                                        
- legno (legno vergine in scarti di diverse dimensioni, segatura,               
ecc.);                                                                          
- rifiuti tessili (fibre naturali, sintetiche ed artificiali da                 
lavorazioni tessili, ecc.).                                                     
Art. 8                                                                          
Catasto rifiuti                                                                 
Per imprese di cui all'art. 11 comma 3 si intendono esclusivamente              
quelle soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro                 
tenuto presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Codice                
civile, quelle di cui all'art. 2135 Codice civile, nonche' quelle               
condotte dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Codice civile,           
fatti salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11,             
DLgs 22/97.                                                                     
Sono tenuti a comunicare annualmente entro il 30 aprile presso le               
Camere di Commercio le quantita' e le caratteristiche qualitative dei           
rifiuti i seguenti soggetti:                                                    
- Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione degli            
imprenditori agricoli con volume d'affari (volume raggiunto in sede             
di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni;                         
- Enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da            
lavorazioni industriali e da attivita' artigianali in imprese con               
piu' di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga)            
e da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di           
fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle             
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;            
- trasportatori a titolo professionale;                                         
- intermediari e commercianti di rifiuti;                                       
- smaltitori e recuperatori di rifiuti;                                         
- produttori di rifiuti urbani e assimilati;                                    
- gestori del servizio pubblico sui rifiuti.                                    
Sono da intendersi produttori di rifiuti urbani i Comuni, i loro                
Consorzi, le Comunita' Montane e le Aziende speciali aventi per                 
finalita' la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.                          
Per gli intermediari ed i commercianti di rifiuti l'obbligo della               
comunicazione si applica successivamente all'emanazione del decreto             
previsto dall'art. 30, comma 8, DLgs 22/97.                                     
Art. 9                                                                          
Registri carico e scarico e formulari                                           
I registri di cui all'art. 12, DLgs 22/97 devono essere tenuti da:              
A) - Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione              
degli imprenditori agricoli con volume di affari (volume raggiunto in           
sede di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni; - Enti o           
imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da                     
lavorazioni industriali e da attivita' artigianali in imprese con               
piu' di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga)            
e da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di           
fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle             
acque reflue e da abbattimento fumi; - trasportatori a titolo                   
professionale; - intermediari e commercianti di rifiuti. Tali                   
soggetti devono registrare, entro 1 settimana dal compimento                    
dell'attivita' di gestione del rifiuto, le caratteristiche                      
qualitative e quantitative dei rifiuti.                                         
B) - Smaltitori e recuperatori di rifiuti. Tali soggetti devono                 
registrare, entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti,                     
l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione dei               
rifiuti, la data di carico ed il mezzo di trasporto ed il metodo di             
trattamento impiegato. Lo scarico deve avvenire entro 24 ore dalla              
consegna al soggetto terzo.                                                     
Per i rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e             
delle utenze diffuse svolte da soggetti pubblici e privati titolari             
di diritti speciali i registri possono essere tenuti presso le sedi             
di coordinamento operativo nell'ambito della provincia dove                     
l'attivita' e' svolta (esempio: Enel, Telecom, Ferrovie, ... ).                 
Per i soggetti con produzioni annue ridotte (5 tonnellate di rifiuti            
non pericolosi, 1 tonnellata di rifiuti pericolosi) la tenuta del               
registro puo' essere effettuata tramite le associazioni di categoria            
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,                 
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.                
Per organizzazioni di categoria si intendono le organizzazioni di               
categoria provinciali o regionali aderenti a categorie firmatarie dei           
contratti collettivi nazionali di lavoro ufficialmente riconosciute.            
Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DLgs 5 febbraio 1997,  n.22, e                
successive modifiche ed integrazioni, l'aggettivo "loro" si intende             
riferito alle societa' di servizi partecipate delle organizzazioni di           
categoria. Sono da considerarsi imprese esclusivamente quelle                   
soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro tenuto                 
presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Codice civile,               
quelle di cui all'art. 2135 Codice civile, nonche' quelle condotte              
dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Codice civile, fatti              
salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11, DLgs              
22/97.                                                                          
Il richiamo all'articolo 2083 del Codice civile (di cui all'art. 12             
del DLgs 22/97) per la definizione dei piccoli imprenditori artigiani           
e' da intendersi collegato alla Legge quadro sull'artigianato 443/82.           
I formulari che devono accompagnare ogni carico di rifiuti                      
trasportato da Enti ed imprese devono contenere le seguenti                     
informazioni:                                                                   
- nome ed indirizzo del produttore o del detentore;                             
- origine, tipologia e quantita' del rifiuto;                                   
- impianto di destinazione;                                                     
- data e percorso di istradamento;                                              
- nome e indirizzo del destinatario.                                            
Tale formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato           
e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore           
e deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle             
Camere di Commercio e essere annotato sul registro IVA-acquisti.                
L'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario previsto dal comma 4            
dell'articolo 15 deve intendersi riferito anche ai rifiuti assimilati           
agli urbani gestiti dal servizio pubblico e alle frazioni di rifiuto            
urbano raccolte in via differenziata.                                           
I produttori di rifiuti urbani ed assimilati che conferiscono i                 
medesimi al servizio pubblico, considerato che non sono obbligati a             
fare comunicazione catastale ai sensi dell'art. 11, comma 3, si                 
ritiene non siano obbligati alla tenuta del registro di carico e                
scarico.                                                                        
Art. 10                                                                         
Ordinanze contingibili ed urgenti                                               
Il potere di ordinanza disciplinato dall'art. 13 del DLgs 5 febbraio            
1997, n. 22 riproduce i contenuti normativi essenziali dell'art. 12             
del DPR 10 settembre 1982, n. 915, tenendo, peraltro, conto delle               
competenze che in materia ambientale la Legge 8 giugno 1990, n. 142,            
attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali e delle altre                      
disposizioni che regolano l'esercizio di poteri contingibili ed                 
urgenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,               
nonche' dell'esigenza di disciplinare le procedure ed i tempi per               
superare le emergenze che abbiano determinato il ricorso a forme di             
gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti. Il potere             
di ordinanza riconosciuto alle Province deve essere esercitato in               
conformita' alle leggi regionali (qualora esistenti) attuative della            
predetta Legge 8 giugno 1990, n. 142.                                           
Lo specifico potere di ordinanza che l'art. 13 del DLgs 5 febbraio              
1997, n. 22, attribuisce al Presidente della Giunta regionale, al               
Presidente della Provincia ed al Sindaco nel caso in cui si                     
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita' e non si            
possa altrimenti provvedere, pertanto, non modifica ne' tantomeno               
incide l'esistente riparto delle attribuzioni in materia di tutela              
dell'ambiente e sanitaria. Si tratta, infatti, di un potere                     
esercitabile solo "nell'ambito delle rispettive competenze", e cioe'            
nei limiti in cui l'ordinamento riconosca ai predetti organi una                
competenza specifica sulla materia oggetto dell'intervento in via               
d'urgenza.                                                                      
Sotto altro profilo l'articolo 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,              
non pregiudica la disciplina e l'esercizio di analoghi poteri di                
necessita' e di urgenza che le vigenti disposizioni in materia di               
tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza attribuiscono              
agli organi di cui al comma 2 e ad altre autorita' amministrative.              
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, l'intervento             
del Ministro dell'Ambiente e' eventuale e circoscritto ai casi in               
cui, a seguito dell'adozione di un'ordinanza di necessita' e di                 
urgenza, il Presidente della Giunta regionale non promuova le                   
iniziative necessarie per superare l'emergenza ovvero,                          
indipendentemente da una situazione di inerzia da parte del                     
Presidente della Giunta regionale, ed anzi in presenza                          
dell'assunzione di tutte le iniziative necessarie, si renda                     
necessario reiterare le ordinanze di necessita' per piu' di due                 
volte.                                                                          
Il Presidente della Provincia ed il Sindaco dovranno comunicare                 
tempestivamente le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 13, del            
predetto DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, al Presidente della Giunta                
regionale al fine di consentire al medesimo di avviare, nei tempi e             
modi previsti, tutte le iniziative e gli interventi di cui al comma 2           
del predetto articolo 13.                                                       
Art. 11                                                                         
Bonifiche                                                                       
In attesa della determinazione dei limiti di accettabilita' della               
contaminazione dei siti, delle procedure di riferimento per il                  
prelievo e l'analisi dei campioni, nonche' dei criteri generali per             
la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e la               
redazione dei progetti di bonifica continuano ad applicarsi i limiti,           
le procedure ed i criteri fissati con provvedimento regionale                   
qualora adottati.                                                               
Gli interventi compresi nel progetto di bonifica, effettuati                    
nell'ambito dell'area in cui si effettua la bonifica stessa cosi'               
come delimitata nel progetto, senza apporto di rifiuti esterni                  
all'area di cui trattasi, non sono soggetti alla procedura di VIA.              
Nel progetto di bonifica deve, comunque, essere valutata la                     
compatibilita' ambientale connessa agli interventi di cui                       
trattasi.Gli interventi compresi nel progetto di bonifica effettuati            
pero' all'esterno dell'area in cui si effettua la bonifica stessa               
sono soggetti alle procedure di cui alla normativa sui rifiuti.                 
Art. 12                                                                         
Procedure di approvazione e autorizzazione                                      
L'autorizzazione all'esercizio di attivita' di recupero o di                    
smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 28 del DLgs 5 febbraio               
1997, n. 22, puo' essere rilasciata sia contestualmente all'adozione            
del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto ai               
sensi dell'art. 27 comma 9 del medesimo decreto, sia con un                     
procedimento autonomo successivo all'autorizzazione ex articolo 27              
del DLgs 5 febbraio 1997, n, 22 nei seguenti casi:                              
a) quando l'esercizio della nuova attivita' di recupero o di                    
smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che               
comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non e'             
piu' conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del predetto               
articolo 27 (art. 27, comma 8);                                                 
b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni            
di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai               
sensi dell'articolo 31, comma 6 primo periodo, nel caso in cui siano            
necessarie varianti sostanziali agli impianti di esercizio.                     
Per gli impianti autorizzati a svolgere attivita' non rientranti                
nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di                  
svolgere anche operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti non           
individuati si applicano solo le procedure ex art. 28 del DLgs 5                
febbraio 1997, n. 22 nel caso in cui non siano necessarie varianti              
sostanziali degli impianti in esercizio.                                        
Quanto sopra si applica anche alle attivita' sperimentali.                      
Art. 13                                                                         
Conferenze espletate ai sensi                                                   
dell'art. 3 bis, Legge 441/87                                                   
Le norme che regolano il procedimento di approvazione del progetto e            
di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento e           
di recupero di rifiuti, di cui all'art. 27 del DLgs 5 febbraio 1997,            
n. 22, sono applicabili ai procedimenti non ancora definiti ma                  
limitatamente alle fasi del procedimento amministrativo che non si              
sono ancora concluse.                                                           
Art. 14                                                                         
Impianti di ricerca e di sperimentazione                                        
Non rientrano nell'ambito delle procedure di  cui all'articolo 29 del           
DLgs 22/97 le prove di laboratorio e prototipali all'interno del                
laboratorio che vengono condotte in maniera esclusiva, per periodi              
ben definiti e limitati, al fine di mettere a punto tecniche di                 
smaltimento e/o recupero di rifiuti e che non comportino attivita'              
finalizzate allo svolgimento dei servizi di smaltimento e/o recupero            
dei rifiuti.                                                                    
Art. 15                                                                         
Autosmaltimento                                                                 
L'articolo 32 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina le                    
condizioni alle quali anche le attivita' di autosmaltimento di                  
rifiuti non pericolosi possono essere effettuate sulla base di una              
comunicazione di inizio attivita'. L'operativita' di questa procedura           
semplificata e' pero' rinviata all'adozione di specifiche norme                 
tecniche che devono garantire un elevato livello di protezione                  
dell'ambiente e controlli efficaci, e devono fissare le prescrizioni            
che l'attivita' di smaltimento deve rispettare, con particolare                 
riferimento alle emissioni, alle condizioni per la realizzazione e              
l'esercizio degli impianti, ed alle caratteristiche degli impianti              
stessi.                                                                         
Art. 16                                                                         
Recupero rifiuti individuati                                                    
Successivamente all'entrata in vigore del DLgs 22/97 le nuove                   
attivita' di recupero di rifiuti pericolosi il cui svolgimento e'               
sottoposto alle procedure semplificate ai sensi dei decreti                     
ministeriali 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995, possono essere                 
intraprese:                                                                     
a) ove non sia necessario un apposito impianto di recupero;                     
b) quando per lo svolgimento dell'attivita' e' necessario un impianto           
e la costruzione di quest'ultimo e' stata ultimata prima dell'entrata           
in vigore del DLgs 22/97.                                                       
In attesa dell'emanazione delle nuove norme tecniche relative ai                
rifiuti pericolosi da adottare ai sensi degli articoli 31 e 33 del              
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, possono comunque continuare ad essere              
avviate con comunicazione di inizio attivita' le operazioni,  anche             
effettuate con mezzi meccanici, di selezione, cernita, smontaggio,              
adeguamento volumetrico dei rifiuti pericolosi individuati                      
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre               
1994, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta                 
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212.                                            
I 90 giorni di cui al comma 1 e' da intendersi come periodo massimo             
per il completamento dell'istruttoria delle comunicazioni e la                  
conseguente successiva iscrizione nel registro di cui al successivo             
comma 3.                                                                        
L'art. 33, comma 7 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che la           
procedura semplificata per l'esercizio delle attivita' di recupero              
dei rifiuti individuati sostituisce l'autorizzazione di cui all'art.            
15 lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle                
variazioni qualitative delle emissioni determinate dall'impiego dei             
predetti rifiuti. Tale norma intende eliminare una duplicazione di              
procedure autorizzative per intuibili esigenze di celerita' e                   
semplificazione, rispettando al tempo stesso le insopprimibili                  
esigenze di tutela ambientale che ai sensi del predetto decreto dove            
essere di livello elevato, deve garantire controlli efficaci e deve             
assicurare che le attivita' di gestione dei rifiuti non arrechino               
pericolo per la salute dell'uomo e non comportino l'uso di                      
procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente. Ne           
consegue che:                                                                   
a) per espressa volonta' del legislatore la procedura autorizzativa             
di cui all'art. 15, lettera a) del DPR 24 maggio 1988,  n.203, e'               
assorbita dalla procedura semplificata di cui all'art. 33 del DLgs 5            
febbraio 1997, n. 22, solo limitatamente alle variazioni qualitative            
e quantitative delle emissioni determinate dall'utilizzo di rifiuti             
individuati ai sensi dell'articolo 31 del decreto medesimo;                     
b) nei limiti di cui alla precedente lettera a) la disposizione in              
esame intende evitare che sia richiesta l'autorizzazione di cui                 
all'articolo 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, anche nel caso in cui           
le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio              
1997, n. 22, gia' stabiliscono limiti di emissione che devono essere            
rispettati. La previsione di tali limiti nelle predette norme                   
tecniche costituisce pertanto un altro presupposto per l'assorbimento           
della procedura autorizzativa di cui all'art. 15, lettera a) del DPR            
24 maggio 1988, n. 203, nella procedura semplificata di cui all'art.            
33 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22. In altri termini se le citate               
norme tecniche non prevedono limiti di emissione per le attivita' di            
recupero ammesse alla procedura semplificata di denuncia di inizio di           
attivita', la predetta disposizione di cui all'articolo 33, comma 7             
non e' operativa e continua ad applicarsi anche l'articolo 15,                  
lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203.                                      
La richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia al soggetto             
proponente in merito alle comunicazioni pervenute ai sensi                      
dell'articolo 33, DLgs 22/97 sospende la decorrenza del termine di 90           
giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il            
recupero. Affinche' sia possibile ottenere tale sospensione risulta             
necessaria l'assunzione di una deliberazione provinciale avente                 
carattere generale al riguardo.                                                 
Art. 17                                                                         
Riciclaggio imballaggi                                                          
Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di           
imballaggio che rientra nelle categorie dell'Allegato A e di cui il             
detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi,             
esclusi i residui della produzione che seguono la disciplina generale           
del DLgs 22/97 se non vengono recuperati nello stesso luogo di                  
produzione stessa. L'imballaggio riutilizzato diventa rifiuto da                
imballaggio quando cessa di essere reimpiegato per un uso identico a            
quello per il quale era stato concepito (ad esempio per quello di               
contenitore).                                                                   
Il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 35,               
comma 1, lettera i), e' ricompreso nell'ambito del recupero di cui              
alla successiva lettera l) (ai sensi dell'articolo 6, comma 1,                  
lettere a) e b), della direttiva 94/62/CEE sui rifiuti da                       
imballaggio).                                                                   
L'obbligatorieta' del ritiro degli imballaggi da parte degli                    
utilizzatori previsto all'articolo 38, comma 4 del DLgs 5 febbraio              
1997, n. 22, e' applicabile dalla data di operativita' dei consorzi             
dei singoli materiali di imballaggio.                                           
Art. 18                                                                         
Rifiuti sanitari                                                                
L'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 non e' prevista per            
l'attivita' di sterilizzazione effettuata all'interno della struttura           
sanitaria sui rifiuti prodotti dalla stessa.                                    
In attesa dell'adozione di normativa specifica sono considerate                 
produttrici di rifiuti sanitari strutture quali le Aziende                      
ospedaliere e Aziende sanitarie locali, le case di cura private, i              
laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si                     
effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze                  
assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da HIV e                  
sindrome correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi                   
veterinari, le farmacie che effettuano attivita' di autodiagnostica             
rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14 gennaio 1997.                     
Non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari alle              
residenze assistenziali e alle residenze protette.                              
I rifiuti sanitari pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio                  
prevalente e' quello infettivo.                                                 
I rifiuti speciali pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio                  
prevalente e' quello chimico.                                                   
Il rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1 per il deposito            
temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi e' riferito esclusivamente           
ai rifiuti sanitari a  rischio infettivo.                                       
I rifiuti prodotti dalle struttura sanitarie si classificano in:                
Codici CER                                                                      
1. rifiuti assimilati agli urbani - rifiuti provenienti dalle cucine,           
dalle attivita' di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai           
reparti di degenza non infettivi 20.03.01 - rifiuti provenienti dalla           
pulizia dei locali 20.03.01 - rifiuti prodotti al di fuori del                  
circuito sanitario 20.03.01 - rifiuti provenienti da attivita' di               
giardinaggio 20.02.01 - rifiuti cartacei, imballaggi in genere                  
20.01.01 - indumenti monouso non a rischio infettivo 18.01.04 -                 
materiale metallico non ingombrante 18.01.04 - vetro per farmaci e              
soluzioni privo di deflussori e aghi non contaminati con farmaci                
chemioterapici citostatici 18.01.04 - gessi ortopedici 18.01.04 -               
materiale ingombrante 18.01.04 2. rifiuti sanitari non pericolosi -             
oggetti da taglio (se non a rischio infettivo) 18.01.01 - parti                 
anatomiche ed organi (se non a rischio infettivo) 18.01.02 - sacche             
per il plasma 18.01.02 - sostanze per la conservazione del sangue               
18.01.02 - farmaci scaduti 18.01.05 3. rifiuti sanitari pericolosi              
(rispetto dell'art. 45, DLgs 22/97) - campioni di sangue e loro                 
contenitori 18.01.03 - rifiuti provenienti da medicazioni 18.01.03 -            
rifiuti di natura biologica e loro contenitori 18.01.03 - rifiuti di            
attivita' diagnostica, terapeutica e di ricerca 18.01.03 - rifiuti              
provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi 18.01.03 -               
vetro per farmaci e soluzioni contaminati con farmaci chemioterapici            
citostatici 18.01.03 - rifiuti pericolosi provenienti da attivita' di           
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli               
animali, se a rischio infettivo 18.02.02 - sostanze chimiche di                 
scarto provenienti da attivita' di ricerca, diagnosi, trattamento e             
prevenzione delle malattie degli animali, se a rischio infettivo                
18.02.04 4. rifiuti speciali pericolosi (no rispetto dell'art. 45) -            
liquidi di sviluppo e fissaggio 09.01.04/09.01.05 - rifiuti liquidi             
di laboratorio presentanti caratteristiche di pericolosita' 07.01.03            
 07.01.0407.05.0307.05.0407.07.0307.07.04 - rifiuti                 
pericolosi provenienti da attivita' di ricerca, diagnosi, trattamento           
e prevenzione delle malattie negli animali, se a rischio chimico                
18.02.02 - sostanze chimiche di scarto provenienti da attivita' di              
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli               
animali, se a rischio chimico 18.02.04 - rifiuti contenenti mercurio            
06.04.04 5. rifiuti speciali non pericolosi (*) - reagenti inorganici           
diversi da quelli di cui al cod. 06.04.05 16.03.0116.05.02 -                 
reagenti organici 16.03.02/16.05.03 - strumenti ed apparecchiature              
obsolete 16.02.04/16.02.05 - bombole gas a pressione esaurite                   
16.05.01 - batteria (pile) ed accumulatori esausti diversi da quelli            
di cui ai codici 16.06.01 - 16.06.02 - 16.06.03 16.06.04/16.06.05 -             
pellicole e lastre fotografiche 09.01.07 - apparecchiature fuori uso            
contenenti amianto in fibre 16.02.04                                            
(*) Elenco indicativo e non esaustivo                                           
Ai fini dello smaltimento restano in vigore le norme regolamentari e            
tecniche previste dal DM 25 maggio 1989.                                        
I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti di imballaggio, i              
contenitori in plastica che non presentano condizioni di                        
pericolosita' ed i materiali provenienti da attivita' di giardinaggio           
possono essere destinati al recupero con la stesse modalita' previste           
per gli urbani.                                                                 
I vetri destinati al recupero non devono essere contaminati da                  
sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e            
non devono contenere quantita' apprezzabili di farmaci, in                      
particolare  chemioterapici citostatici.                                        
Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondono al codice CER               
090107 possono essere conferite ad impianti di recupero dell'argento.           
Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da attivita'           
di demolizione o costruzione denunciabili con il codice 170701                  
(rifiuti misti di costruzioni e demolizioni).                                   
Art. 19                                                                         
Rifiuti cimiteriali                                                             
L'articolo 7, comma 2, lettera f) classifica come urbani i rifiuti              
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti           
provenienti da attivita'  cimiteriale diversi da quelli delle lettere           
b), c) ed e).Per cio' che riguarda le modalita' di smaltimento la               
carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini,           
ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere            
smaltiti secondo le modalita' previste per i rifiuti urbani.                    
Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., vista             
la particolarita' dei rifiuti medesimi ed in attesa delle norme                 
tecniche che lo Stato deve emanare, si ritiene opportuno che gli                
stessi debbano essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti             
presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente                    
autorizzati ai sensi della vigente normativa o in discariche per                
rifiuti urbani.                                                                 
Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc. si richiede           
la disinfezione nel caso in cui queste presentino rischi di                     
pericolosita' e poi invio al recupero mediante rottamazione.                    
I rifiuti provenienti da attivita' di costruzione e demolizione                 
svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti             
di cui all'art. 7, comma 3, lett. b).                                           
Modifica della deliberazione di Giunta regionale  n.1200 del                    
20/7/1998 recante "Adozione del documento contenente ôIndicazioni               
regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti'                
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle                 
Province autonome il 23 aprile 1998"                                            
Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2000, n. 687                      
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con propria deliberazione n. 1200 del 20/7/1998 e' stato                  
adottato il documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs                
5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti", cosi' come approvato dalla              
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il            
23 aprile 1998;                                                                 
- che con l'adozione di tale documento, contenente criteri di                   
riferimento e indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs              
22/97, si e' posto l'obiettivo di garantire l'uniformita' dell'azione           
amministrativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di              
gestione dei rifiuti, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto            
di indirizzo nazionale;                                                         
- che il comma 6 dell'art. 7 della citata deliberazione afferma che             
"qualora disciplinati da specifiche norme di tutela                             
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti                  
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli            
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense,                 
ristoranti, ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non                  
abbiano subito alterazioni con il tempo";                                       
considerato:                                                                    
- che con nota del 13/1/2000 l'Ufficio legislativo del Ministero                
dell'Ambiente ha segnalato che la Commissione Europea ha avviato, nel           
confronti della Repubblica Italiana, una procedura di infrazione ex             
art. 226 del Trattato CE;                                                       
- che tale procedura si riferisce al fatto che le Regioni Veneto,               
Piemonte, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna, con proprie                      
deliberazioni di Giunta regionale, hanno escluso dall'ambito di                 
applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari                 
destinati ad essere utilizzati come alimentazione per animali, quando           
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria;                  
- che con la predetta nota il Ministero dell'Ambiente ha invitato la            
Regione Emilia-Romagna a voler modificare la propria deliberazione              
1200/98, indicando i contenuti delle modifiche e integrazioni da                
apportare al comma 6 dell'art. 7 della piu' volta citata                        
deliberazione 1200/98;                                                          
ritenuto di dover procedere a tali modifiche, secondo le indicazioni            
ministeriali;                                                                   
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in                
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;                              
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,           
dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della                  
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.            
19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95;            
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di sostituire il comma 6 dell'art. 7, della deliberazione  n.1200 del           
20/7/1998, con i seguenti commi:                                                
"I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le                
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B             
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,                        
dell'Allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente            
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,           
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 1a)              
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa               
disciplina;                                                                     
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali              
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o             
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale               
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti            
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla               
relativa disciplina comunitaria";                                               
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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