DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2053
Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di
inquinamento acustico";
considerato che l'articolo 2 della L.R. 15/01 prevede la stesura di
una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri e delle
condizioni per la redazione della classificazione acustica del
territorio;
ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una
direttiva al fine di uniformare le procedure per la predisposizione,
da parte dei Comuni, della classificazione acustica del territorio;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.
4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e
del punto 3.1 della delibera 2541/95;
sentita, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge, la Commissione
consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti che ha espresso il proprio
parere favorevole in data 3 ottobre 2001;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare la direttiva inerente "Criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3
dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 ôDisposizioni in materia
di inquinamento acustico'", allegata quale parte integrante del
presente atto;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI SENSI
DELL'ART. 2 DELLA L.R. 15/01
INDICE
1) Introduzione
2) Classificazione acustica dello stato di fatto 2.1) Criteri per
l'individuazione delle Unita' Territoriali Omogenee (UTO) 2.2)
Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche 2.2.1) Attribuzione
diretta delle classi I, IV, V e VI 2.2.2) Attribuzione delle classi
II, III e IV 2.2.3) Casi particolari di attribuzione diretta della
classe acustica
3) Classificazione acustica dello stato di progetto 3.1) La
classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali
definite dal PRG 3.1.1) PRG vigenti o gia' adottati nonche' le
varianti specifiche gia' adottate 3.1.2) Varianti parziali ai PRG
vigenti adottate successivamente alla direttiva 3.2) I nuovi
strumenti urbanistici comunali della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 3.2.1)
Indirizzi per l'individuazione delle classi I, V e VI 3.2.2)
Indirizzi per l'individuazione delle classi acustiche II, III e IV
4) Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture
di trasporto 4.1) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le
infrastrutture viarie 4.1.1) Aree prospicienti le infrastrutture
viarie esistenti 4.1.2) Aree prospicienti le infrastrutture viarie di
progetto 4.2) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le
ferrovie
5) Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di
progetto
6) Obiettivi di qualita' acustica
ALLEGATI:
1) Cartografia di riferimento
2) Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della "densita' di
esercizi commerciali ed assimilabili" (da ISTAT "Metodi e norme" -
serie c - n. 11)
3) Articolazione della pianificazione urbanistica comunale
4) Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione
5) Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. 20/00.
1) Introduzione
La presente direttiva in applicazione del comma 3 dell'art. 2 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15 (d'ora in poi legge), si propone come
strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e
risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la
classificazione acustica delle diverse complessita' territoriali.
Vengono definiti infatti i criteri per la classificazione acustica
del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonche' di
quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di
uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.
La legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni
verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e delle
loro previsioni con la classificazione acustica dell'intero
territorio.
Al momento della formazione di tale classificazione acustica il
Comune provvede ad assumere un quadro conoscitivo finalizzato
all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali
delle diverse parti del territorio con riferimento:
- all'uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di
fatto);
- alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il
territorio urbanizzabile (stato di progetto).
A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di
Unita' Territoriali Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le
diverse valutazioni.
2) Classificazione acustica dello stato di fatto
Per la definizione del quadro conoscitivo necessario il Comune prende
in considerazione lo stato di fatto del territorio al momento della
formazione della classificazione acustica.
Ai fini della presente direttiva per "stato di fatto" si intende
l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non
sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori
sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di
destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi
acustiche; cio' comporta che l'Amministrazione comunale proceda alla
individuazione preventiva di quelle parti del territorio nelle quali
le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono
sostanzialmente attuate. Per le parti del territorio ove, a giudizio
dell'Amministrazione, non si verificano tali condizioni, si fara'
riferimento al Capitolo 3.Si considerano inoltre "attuate" le
previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali e' gia' stata
presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo
stato di fatto considera quindi come esistente anche l'assetto fisico
e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni
di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.
2.1) Criteri per l'individuazione delle UTO
L'individuazione delle UTO sulle quali basare le valutazioni per la
classificazione acustica, deve rispondere ai seguenti criteri di
omogeneita':
a) usi reali;
b) tipologia edilizia esistente;
c) infrastrutture per il trasporto esistenti.
Nella perimetrazione delle UTO e' opportuno tenere in considerazione
la presenza di eventuali discontinuita' naturali (dossi, ecc .. ) o
artificiali.
Per le finalita' di cui sopra e' necessario:
- utilizzare una base cartografica quanto piu' possibile indicativa
del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento
alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti
urbanistici;
- limitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando,
nel contempo, aggregazioni con caratteristiche sufficientemente
omogenee;
- disporre di dati sociodemografici il piu' possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a
quella dei dati disponibili.
2.2) Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche
Il metodo di seguito descritto e' utile per fornire elementi
oggettivi per l'identificazione delle sei classi previste dal DPCM
14/11/1997 e l'attribuzione delle stesse alle UTO.
Tale metodologia prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi
I, V e VI ed della IV per alcuni casi particolari, nonche' un metodo
di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.
2.2.1) Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI (Aree
particolarmente protette, Aree di intensa attivita' umana, Aree
prevalentemente ed esclusivamente industriali)
Classe I: Aree particolarmente protette
La cartografia deve identificare attrezzature e spazi di massima
tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici
utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo
pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre eccezione
le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti
principalmente ad altri usi: queste saranno classificate secondo la
zona di appartenenza di questi ultimi.
Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali
di particolare interesse storico, architettonico, culturale,
paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete
e' condizione essenziale.
L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce
una valida motivazione per l'individuazione di UTO anche di
dimensioni ridotte.
Classe IV: Aree di intensa attivita' umana
La classe IV e' attribuita alle UTO con forte prevalenza di attivita'
terziarie (zone ad alta concentrazione di Uffici pubblici, Istituti
di credito nonche' quartieri fieristici, attrezzature e impianti per
attivita' e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc.. ) o
commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc.. ) nonche' ai porti
turistici.
Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive
La classe V e' attribuita alle UTO con insediamenti di tipo
industriale-artigianale, con limitata presenza di attivita' terziarie
e di abitazioni, di norma individuate nei PRG vigenti come zone D
attuate.Sono inoltre assegnate di norma alla classe V le UTO con
insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti
agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di
erba medica, ecc. ..).
La classe VI e' attribuita alle UTO costituite da aree con forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente
industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli
edifici pertinenziali all'attivita' produttiva. Tale classe e'
attribuita anche alle aree portuali.
2.2.2) Attribuzione delle classi II, III e IV (Aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale, Aree di tipo misto, Aree di intensa
attivita' umana)
Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui al DPCM
14/11/1997, fermo restando che alle UTO costituite da aree rurali
viene di norma attribuita la classe III, occorre considerare
all'interno delle medesime tre parametri di valutazione:
- la densita' di popolazione;
- la densita' di attivita' commerciali;
- la densita' di attivita' produttive.
Per quanto concerne la "densita' di popolazione" (D) espressa in
abitanti per ettaro, la tabella che segue fa riferimento ad
intervalli di valori a cui viene associato un punteggio crescente al
crescere della densita':
Densita' D (ab/ha) Punti
D 50 1
50 75 1.5
75 100 2
100 150 2.5
D >> 150 3
La "densita' di attivita' commerciali" (C), comprensiva delle
attivita' di servizio, viene espressa dalla superficie occupata
dall'attivita' rispetto alla superficie totale della UTO come segue:
Sup. % (C) Punti
C 1.5 1
1.5 10 2
C >> 10 3
La "densita' di attivita' produttive" (P), inserite nel contesto
urbano, viene espressa dalla superficie occupata dall'attivita'
rispetto alla superficie totale della UTO come segue:
Sup. % (P) Punti
P 0.5 1
0.5 5 2
P >> 5 3
Ciascuna UTO e' caratterizzata dai valori assunti dai tre parametri
considerati.
Risulta possibile quindi classificare le diverse UTO che compongono
l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto
sommando i valori attribuiti, ai tre parametri (x = D + C + P), cosi'
come indicato nella tabella seguente:
Punteggio Classe acustica assegnata
x 4 II
x = 4.5 II o III da valutarsi caso per caso
5 x 6 III
x = 6.5 III o IV da valutarsi caso per caso
x 7 IV
3) Classificazione acustica dello stato di progetto
I criteri che seguono riguardano la classificazione acustica delle
trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero di quelle parti di
territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale
differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto
derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione
della stessa.
La L.R. 20/00 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due
diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono
diverse disposizioni normative:
- il Piano regolatore generale (PRG) ai sensi della L.R. 47/78;
- il Piano strutturale comunale (PSC), il Regolamento urbanistico
edilizio (RUE), il Piano operativo comunale (POC) ai sensi della L.R.
20/00.
I due strumenti urbanistici comportano non solo diverse procedure di
formazione, ma anche diversi contenuti della pianificazione nonche'
diverse modalita' di disciplina delle destinazioni d'uso e delle
trasformazioni del suolo: le zone territoriali omogenee, nei PRG
della L.R. 47/78, e gli ambiti territoriali omogenei della L.R.
20/00.
Le norme transitorie della L.R. 20/00 prevedono, inoltre, il
progressivo rinnovo della strumentazione urbanistica comunale
nell'arco di un decennio e la possibilita' di modificare i PRG
vigenti attraverso diverse (per dimensione, contenuti e procedure)
tipologie di varianti fino ai 2003 o 2005 e fino all'entrata in
vigore dei nuovi PSC.
Pertanto per la classificazione acustica delle trasformazioni
urbanistiche potenziali, occorre fare riferimento ai seguenti casi
riferiti alla strumentazione urbanistica comunale in essere:
- i PRG vigenti o gia' adottati nonche' le varianti specifiche gia'
adottate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva;
- le varianti parziali ai PRG adottate successivamente alla
direttiva;
- i nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC) ai sensi
della L.R. 20/00.
Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di
fatto anche per la classificazione acustica riferita alle
trasformazioni urbanistiche potenziali occorre definire i criteri
per:
- l'individuazione delle UTO;
- l'attribuzione delle classi.
3.1) La classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche
potenziali definite dal PRG
3.1.1) PRG vigenti o gia' adottati nonche' le varianti specifiche
gia' adottate
Criteri per l'individuazione delle UTO
I perimetri delle UTO vanno individuati con riferimento alla intera
zona territoriale omogenea definita dal PRG e non ancora attuata al
momento della formazione della classificazione acustica. Si
considerano tali anche le aree per le quali non sia ancora stata
presentata alcuna richiesta di strumento di attuazione del PRG, di
cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 47/78 e successive modifiche; e'
opportuno tener conto di eventuali individuazioni da parte dello
strumento urbanistico di sub-zone o comparti con indicazioni
attuative o normative differenziate.
Criteri per l'attribuzione delle classi
L'attribuzione della classificazione acustica deriva dall'assetto e
dalle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme
di piano per ogni specifica zona territoriale omogenea.
I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la
classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto
territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO puo' potenzialmente
assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del
PRG.Allo scopo e' necessario esaminare per ciascuna UTO:
1) l'appartenenza ad una delle zone territoriali omogenee definite
dall'art. 13 della L.R. 47/78 che fornisce un'indicazione delle
destinazioni di uso prevalente;
2) le disposizioni normative delle singole zone che definiscono: - le
destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni; -
la capacita' insediativa; - particolari condizioni di assetto
urbanistico da osservare in sede attuativa.
Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali
omogenee occorre fare riferimento allo scenario insediativo
potenzialmente realizzabile in seguito alla completa ed integrale
attuazione dell'insieme dei disposti normativi di zona relativi alla
intera capacita' insediativa e alla sua massima articolazione
funzionale.
Aree particolarmente protette
Va attribuita la classe I alle UTO con destinazioni di PRG che
presentano i contenuti delle zone omogenee F "le parti del territorio
destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale" e le zone
omogenee G "aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la
dotazione minima ed inderogabile di servizi, di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico" di cui
all'art. 46 della L.R. 47/78 limitatamente alle attrezzature
pubbliche riservate all'istruzione e a parco.
Come per la classificazione acustica dello stato di fatto vanno
classificate in classe I le UTO che presentano le caratteristiche di
siti ove la quiete e' condizione essenziale per la piena fruizione
delle strutture o degli spazi; oltre alle zone G ed F rientrano
quindi in questa classe anche le aree caratterizzate dalle stesse
funzioni di servizio di interesse generale, igienico-sanitario, della
istruzione e di interesse culturale che non rientrano nella dotazione
degli standard urbanistici e territoriali pubblici dei PRG essendo
sottoposte ad un regime privato nell'uso del suolo.
L'Amministrazione comunale, con riferimento alle destinazioni di
piano, inserisce nella stessa classe anche i siti di rilevante
interesse paesistico ed ambientale, parchi e riserve naturali di
progetto; resta evidente che tale valutazione dovra' necessariamente
riferirsi, con una procedura coerente ed omogenea, alle tipologie di
zona di volta in volta tutelate.
Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive
Le classi III, IV, V e VI sono assegnabili alle UTO corrispondenti
alle zone omogenee D "le parti del territorio anche se totalmente o
parzialmente edificate da destinare a insediamenti a prevalente
funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale,
direzionale e turistica" del PRG che presentino i contenuti di cui
all'art. 39 della L.R. 47/78.
Vanno considerate come "insediamenti produttivi" anche le funzioni di
cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 46/88 punto (e.3) ed (e.2)
quali:
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative,
- attivita' produttive agroindustriali ed allevamenti zootecnici di
tipo intensivo.
In coerenza con la classificazione dello stato di fatto, per la
classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali
occorrera' considerare il dettaglio delle destinazioni di uso ammesse
dalle norme tecniche di attuazione dei PRG per le zone urbanistiche
omogenee D.
La classe III e' assegnata alle attrezzature esclusivamente ricettive
(alberghi, locande, campeggi ecc.) assimilabili alla residenza.
Rientrano in classe IV le aree con forte prevalenza di attivita'
commerciali, attrezzature turistiche ricreative, funzioni
direzionali, finanziarie ed assicurative e le attrezzature
alberghiere di rilevante dimensione comprensive di centri e
attrezzature congressuali.
La classe V e' assegnata alle UTO con insediamenti di tipo produttivo
che presentino una limitata presenza di abitazioni.La classe VI e'
attribuita alle UTO che comprendono zone produttive con forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente
industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli
edifici pertinenziali all'attivita' produttiva.
Aree a prevalente od esclusiva destinazione residenziale
Si tratta di zone omogenee a prevalente destinazione residenziale ove
le norme di attuazione del PRG presentano i contenuti delle zone
omogenee B "le zone di completamento del tessuto urbano edificato con
prevalente destinazione residenziale" e C "le zone per nuovi
insediamenti con prevalente destinazione residenziale", di cui agli
articoli 37 e 38 della L.R. 47/78.
Si provvede alla classificazione acustica nelle classi II, III e IV
secondo i criteri, i parametri e le tabelle utilizzati per l'uso
reale del suolo e in rapporto all'applicazione, per ogni zona
omogenea, di tre criteri di valutazione:
- la massima densita' insediabile di abitanti teorici;
- la massima densita' di superficie commerciale prevista;
- la massima densita' di superficie destinata ad attivita'
produttive.
Per quanto attiene alla definizione dei valori di tali parametri si
fa riferimento agli indici urbanistici che determinano, nelle diverse
UTO individuate, l'edificabilita' massima dei suoli e la sua
ripartizione per le tre diverse funzioni prevalenti: residenziale,
commerciale e produttiva.
Gli indici urbanistici da considerare per valutare l'edificabilita'
massima delle singole zone omogenee sono l'Indice territoriale (It) e
l'Indice fondiario (If) per la determinazione dei volumi, e gli
Indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di utilizzazione
fondiaria (Uf) per definire la superficie massima realizzabile (tali
indici sono definiti nelle norme tecniche di attuazione dei PRG).
Per il calcolo degli abitanti teorici si fa riferimento o al
parametro di un abitante ogni 100 mc di volume complessivo, o ad un
abitante ogni 30 mq di superficie utile lorda, oppure al parametro
definito dalle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico vigente.
Per la determinazione della densita' della superficie non
residenziale si fa riferimento alla superficie massima realizzabile
per tali destinazioni di uso.
Una volta determinati tali valori si fa riferimento ai punteggi
utilizzati per l'individuazione delle stesse classi nell'uso reale
del suolo (paragrafo 2.2.2).
Nel caso in cui le norme tecniche fissino, nelle zone prevalentemente
residenziali B e C, valori percentuali minimi e massimi di
compresenza di funzioni non residenziali, si procedera' ad assumere
lo scenario insediativo piu' sfavorevole in termini di inquinamento
acustico.
Nel caso in cui le norme si limitino a consentire la compresenza di
funzioni non residenziali solo se compatibili con la residenza, non
permettendo quindi l'utilizzo di parametri quantitativi, lo scenario
insediativo di riferimento sara' quello di massima compresenza e
quindi la classe attribuita sara' la IV.
L'utilizzo degli scenari insediativi piu' sfavorevoli dal punto di
vista acustico, sulla base della metodologia proposta, potra'
determinare un livellamento delle classi acustiche verso l'alto.
L'Amministrazione comunale potra' comunque assumere l'obiettivo di
qualita' del raggiungimento di classi acustiche inferiori,
dichiarando tale obiettivo all'atto dell'adozione della
classificazione acustica e confermandolo in sede di approvazione
della stessa e perseguendolo attraverso varianti delle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti che specifichino i
necessari livelli quantitativi o gli obiettivi prestazionali.
3.1.2) Varianti parziali ai PRG vigenti adottate successivamente alla
direttiva
Nella fase di formazione ed approvazione di nuovi strumenti
urbanistici e loro varianti, nei casi previsti dalle norme
transitorie della L.R. 20/00, l'art. 19, primo comma, lettera h)
della L.R. 19/82 e successive modifiche, prevede una valutazione
preliminare sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale degli
stessi strumenti, al fine di accertarne la compatibilita' con la
tutela dell'ambiente e la difesa della salute e conseguentemente
anche rispetto alla tutela dall'inquinamento acustico.
Per le nuove previsioni occorrera' comunque provvedere
all'accertamento di compatibilita' dei contenuti urbanistici e
funzionali introdotti; tale accertamento dovra' essere predisposto
relativamente alla classificazione acustica delle trasformazioni
urbanistiche potenziali secondo i criteri definiti dalla presente
direttiva al precedente punto riguardante i PRG vigenti.
A tal fine nel definire le caratteristiche normative e funzionali
delle diverse zone omogenee, nel caso di compresenza di funzioni
residenziali e non residenziali la norma tecnica, oggetto di proposta
di variante per l'attuazione delle singole zone urbanistiche
omogenee, dovra' definire specificatamente quanto disposto dall'art.
2, comma 2, lettera d) della L.R. 46/88: la fissazione di valori
percentuali minimi e massimi che permettano di valutare la
compatibilita' acustica e/o la apposizione di vincoli prestazionali
inerenti la classificazione acustica entro cui collocarsi (ad
esempio: la articolazione e la compresenza di funzioni nella zona
omogenea proposta dovra' essere tale in fase attuativa da collocare
la zona stessa in una classe definita).
3.2) I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 20/00
L'approccio metodologico ed i parametri proposti per la definizione
della classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche
potenziali vanno adeguati alle innovazioni introdotte dalla L.R.
20/00 (vedi Allegati 3 e 4), che riguardano in particolare:
- gli strumenti di pianificazione comunale;
- le diverse procedure di formazione degli stessi strumenti;
- i contenuti della pianificazione ed il rinnovato sistema della
zonizzazione urbanistica (gli ambiti territoriali omogenei).
3.2.1) Indirizzi per la individuazione delle classi I, V e VI
Classe I: aree particolarmente protette
Come per la classificazione acustica dell'uso reale del suolo vanno
classificate in classe I le zone urbanistiche omogenee che presentano
le caratteristiche di siti ove la quiete e' condizione essenziale per
la piena fruizione delle strutture o degli spazi.
Vanno considerate appartenenti a questa classe tutte gli ambiti
urbani che presentano i contenuti delle dotazioni territoriali di cui
all'art. A-24 della L.R. 20/00 "Attrezzature e spazi collettivi" sia
pubblici che sottoposte a regime privato, ai sensi del comma 4
dell'art. A-6 della stessa legge limitatamente a scuole, ospedali,
cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione
come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree
verdi di quartiere.
Possono infine rientrare nella stessa classe siti definiti dallo
strumento urbanistico di rilevante interesse paesistico ed
ambientale, parchi e riserve naturali, anche se a tutti gli effetti
tali vincoli e tutele non sono ancora completamente attuati.
Classe V e VI: aree prevalentemente ed esclusivamente produttive
Sono di norma individuate in classe V le parti del territorio
destinate dai piani ad "ambiti specializzati per le attivita'
produttive" di cui agli articoli A-13 ed A-14 della L.R. 20/00; i
predetti ambiti sono caratterizzati dalla concentrazione di attivita'
economiche, commerciali e produttive e possono contenere una limitata
compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
Vanno classificati, inoltre, in V classe gli ambiti con le
caratteristiche di cui all'art. A-15 della L.R. 20/00 "Poli
funzionali" costituiti dalle parti del territorio a dimensione ed
organizzazione morfologica unitaria in cui e' prevista una
destinazione ad elevata specializzazione funzionale di carattere
strategico o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica,
culturale, sportiva, ricreativa e della mobilita' caratterizzati da
forte attrattivita' di persone e merci.
Alla classe VI appartengono inoltre i medesimi ambiti specialistici
produttivi (art. A-13) in cui l'attivita' produttiva e' a carattere
esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno
ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attivita' produttiva.
3.2.2) Indirizzi per la individuazione delle classi II, III e IV
Nella L.R. 20/00 vengono di fatto superate le zone ad esclusiva o
prevalente destinazione residenziale; nel territorio urbanizzato si
tende, invece, a riconoscere come indicatore di qualita' la
equilibrata compresenza di residenza ed attivita' sociali, culturali,
commerciali e produttive con essa compatibili; tale compresenza, ai
fini della classificazione acustica, deve peraltro essere esplicitata
in termini di quantificazione funzionale (Allegato 5).
Per definire in tale contesto la classificazione acustica delle
trasformazioni urbanistiche potenziali occorrera' stabilire, nelle
norme tecniche di attuazione, la compresenza di funzioni in ciascun
ambito secondo due possibili metodologie:
1) la fissazione di valori percentuali minimi e massimi per le
diverse destinazioni di uso ammesse che permettano di definirne la
classificazione acustica potenziale e di valutarne la compatibilita'
acustica con il contesto urbano;
2) la apposizione di vincoli prestazionali entro cui collocarsi, in
tale modo la compresenza di diverse funzioni viene correlata ad un
obiettivo prestazionale di sostenibilita' definendo di fatto un campo
di flessibilita' entro cui procedere in fase di attuazione operitiva
(esempio: la articolazione e la compresenza di determinate funzioni
all'interno di uno specifico ambito dovra' essere tale in fase
attuativa da collocare l'ambito stesso in classe III, oppure IV,
ecc.).
Nel caso 1) la classificazione acustica fa riferimento alle tabelle,
ai punteggi ed ai parametri e valori utilizzati per la individuazione
delle classi nell'uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2). Si tenga
tuttavia conto che il dimensionamento degli ambiti territoriali
omogenei di norma potra' non essere esplicitato nel PSC per indici
territoriali riferiti ad una precisa superficie territoriale, ma per
superficie o volume complessivamente previsti, oppure espresso in
alloggi o abitanti effettivi e potenziali; anche in questo caso e'
egualmente possibile procedere ad una stima della densita'
insediabile di abitanti. La definizione normativa di percentuali
minime e massime di usi non residenziali, commerciali o produttivi
permette inoltre di definire con sufficiente precisione il secondo e
terzo parametro per la classificazione acustica potenziale dei
diversi ambiti.
Nel caso 2) la classificazione acustica e' di fatto predefinita da
una norma che in maniera organica e coerente definisce la capacita'
insediativa massima, le specifiche funzioni ammesse e la prestazione
di sostenibilita' attesa nel campo del clima acustico e della classe
acustica di appartenenza; data la capacita' insediativa massima si
provvedera' in sede attuativa ad articolare la compresenza delle
diverse funzioni ammesse (secondo le citate tabelle del paragrafo
2.2.2).
4) Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture
di trasporto
4.1) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le
infrastrutture viarie
Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, che vede a
tutt'oggi l'assenza dello specifico regolamento per la disciplina
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui
all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, risulta necessario definire
i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di
sorgenti.
Infatti e' ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente
traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento
acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta
classificazione acustica del territorio, risulta necessario
considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade.
Si propone, pertanto, per valutare in tal senso la rete viaria, di
far riferimento al DLgs 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie
tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto
dai Piani urbani del traffico.
In tal modo si avra' una definizione delle varie strade che indurra'
nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovra'
essere confrontata con quella delle UTO attraversate. A tal fine si
considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine
stradale, hanno un'ampiezza cosi' come definita al successivo punto
4.1.1).
L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai
seguenti criteri:
- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie
e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di
autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di
attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente
a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio
urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A,
B, C e D del comma 2, art. 2, DLgs 285/92;
- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di
quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri,
ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie
riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2, DLgs
285/92;
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali,
quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico
locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2,
art. 2, DLgs 285/92.
Qualora le reali condizioni di esercizio presentino elementi di
criticita' rispetto alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, queste potranno essere eventualmente assunte ai fini
della classificazione acustica delle aree prospicienti.
4.1.1) Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti
Le aree prospicienti le strade vengono quindi classificate ed estese
secondo i seguenti criteri:
1) aree prospicienti strade interne al centro abitato (definito ai
sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/00, come individuato
dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale),
ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente
(definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78): a) se le aree
appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO
attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a
quella delle UTO; b) se le aree appartengono a classi acustiche
superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria
classificazione. Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere
il primo fronte edificato purche' questo si trovi ad una distanza non
superiore a 50 m.;
2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato (definito ai
sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/00, come individuato
dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale),
ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente
(definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78): dette aree
assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al
paragrafo 8.0.3 del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT),
approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del
22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della
strada; sulla base di esperienze condotte su modelli in scala,
infatti, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione
superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su
qualunque tipologia di tracciato stradale.
Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe
anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette
aree.
La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate,
prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti
della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le
previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di
conflitto, queste sono attuale solo in presenza di efficaci misure di
contenimento dell'inquinamento acustico.
Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti,
devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di
appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici
prodotti dall'infrastruttura stessa.
4.1.2) Aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto
Le strade di progetto dei PRG vigenti vengono classificate sulla base
delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal
piano secondo le tipologie di cui al punto 4.1).
Le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il
rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non
possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse
infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo
in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento
acustico.
La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti
urbanistici, ai sensi della L.R. 20/00, e' sottoposta alla procedura
di valutazione di sostenibilita' ai sensi dell'art. 5 della stessa
legge regionale.
Ai fini di tale valutazione si applicano i contenuti dell'art. 4
della legge; per la classificazione acustica delle aree prospicienti
le infrastrutture viarie si applicano i criteri di cui al punto
precedente.
4.2) Attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie
Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per
un'ampiezza pari a 50 m. per lato, si assegnano la classe IV ovvero
se la UTO attraversata e' di classe superiore, la medesima classe
della UTO. Tuttavia le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla
propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno
delle suddette aree.
5) Sintesi fra la classificazione acustica dello stato di fatto e di
progetto
La classificazione acustica del territorio comunale attribuisce
classi acustiche a parti del territorio che fanno riferimento allo
stato di fatto o alle trasformazioni urbanistiche potenziali previste
dagli strumenti urbanistici; entrambe le classificazioni vanno
rappresentate su un unico supporto cartografico segnalando
graficamente se la classificazione attribuita fa riferimento allo
stato di fatto o alle trasformazioni potenziali, secondo le
indicazioni dell'Allegato 1.
Si valuta opportuno mantenere la distinzione grafica per evidenziare
la diversa natura della classificazione e degli eventuali interventi
di miglioramento o di prevenzione da attivare per superare
positivamente le situazioni di conflitto (esistenti o potenziali)
rilevate. Nel caso della classificazione acustica di progetto,
riferito ad un futuro potenziale assetto del territorio, occorre,
peraltro, prendere in considerazione lo stato di fatto iniziale; in
caso di difformita' fra la classificazione acustica definita sulla
base dello stato di fatto e quella relativa alle trasformazioni
urbanistiche potenziali, si applica la classe prevista da
quest'ultima.
A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno
individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto
di piu' di una classe acustica fra UTO confinanti.
Il superamento di tali conflitti potra' realizzarsi con le seguenti
modalita':
- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione
di opere di mitigazione su attivita', infrastrutture e tessuti urbani
esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire
obiettivi di qualita' anche con la modifica dei contenuti della
zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali
vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi
piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla
idonea localizzazione delle sorgenti e delle attivita' rumorose,
nonche' dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni
urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).
Tuttavia risulta evidente che solo al momento della realizzazione dei
piani e delle opere di risanamento o con l'attuazione delle
previsioni urbanistiche si determineranno sul territorio modifiche
nello stato di fatto tali da eliminare o mitigare le situazioni di
conflitto di cui all'art. 2, comma 4 della legge, vi sara' quindi una
fase transitoria in cui le situazioni di criticita' acustica
permarranno nel tessuto edilizio ed urbano esistente. Si ritiene
quindi necessario che la classificazione acustica del territorio
comunale individui e descriva tali situazioni di criticita' acustica
transitoria in una relazione di accompagnamento e le disciplini nelle
proprie norme di attuazione, con l'obiettivo di non peggiorare la
situazione esistente ovvero di migliorarla in termini di contenimento
della popolazione esposta.
Nel caso di Piani comunali di risanamento acustico l'Amministrazione
agira' nell'ambito dell'art. 5 della legge; mentre nel caso di
adeguamento dello strumento urbanistico vigente (ai sensi della L.R.
47/78) la procedura amministrativa sara' quella della variante
specifica, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 20/00.
6) Obiettivi di qualita' acustica
Nella definizione della classificazione acustica riferita allo stato
di progetto l'Amministrazione comunale puo' introdurre obiettivi di
miglioramento della qualita' acustica delle singole UTO quali
standard di qualita' ecologica ed ambientale da perseguire al fine
del miglioramento della salubrita' dell'ambiente urbano (art. A-6,
L.R. 20/00).
ALLEGATO 1
Cartografia di riferimento
Gli strumenti cartografici utilizzati a supporto della
classificazione acustica devono risultare conformi ai disposti
dell'art. A-27 della L.R. 20/00; la cartografia di riferimento
indicata e' alla scala 1:5000 con particolari, ove necessari, in
scala 1:2000 o comunque a quella utilizzata dallo strumento
urbanistico vigente.
Per l'individuazione delle classi di "Caratterizzazione acustica del
territorio", secondo le norme UNI 9884, si utilizzano le seguenti
campiture grafiche:
Stato di fatto
Classe Colore Retino campitura piena su fondo bianco
I verde punti
II giallo linee verticali
III arancione linee orizzontali
IV rosso vermiglio tratteggio a croce
V rosso violetto linee inclinate
VI blu bianco (nessuno)
Stato di progetto
Classe Colore Retino campitura rigata su fondo grigio
I verde punti
II giallo linee verticali
III arancione linee orizzontali
IV rosso vermiglio tratteggio a croce
V rosso violetto linee inclinate
VI blu bianco (nessuno)
ALLEGATO 2
Codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo della "densita' di esercizi
commerciali ed assimilabili" (da ISTAT "Metodi e norme" - Serie C -
n. 11)
Attivita' commerciali
50. Commercio autoveicoli (escluso 50.2 e 50.40-3)
51. Commercio all'ingrosso (escluso 51.1)
52. Commercio al dettaglio (escluso 52.62 e 52.63)
55. Alberghi e ristoranti (escluso 55.2)
72.2 Forniture software
72.5 Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e di elaboratori
elettronici
Attivita' di servizio
55.2 Campeggi ed altri alloggi
60. Trasporti terrestri
65. Intermediazione monetaria
66. Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie
67. Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria
70. Attivita' immobiliari
71. Noleggio di macchinari e attrezzature
72. Informatica e attivita' connesse (escluso 72.2 e 72.5)
73. Ricerca e sviluppo
74. Altre attivita' professionali ed imprenditoriali
75. Pubblica Amministrazione
80. Istruzione
85. Sanita' e servizi sociali
90. Smaltimento rifiuti solidi
91. Attivita' di organizzazioni associative
92. Attivita' ricreative, culturali e sportive
93. Altre attivita' di servizi
ALLEGATO 3
Articolazione della pianificazione urbanistica
La pianificazione urbanistica comunale e' articolata in tre distinti
momenti:
- il Piano strutturale comunale (PSC) che definisce il livello
strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) che sviluppa il livello
regolamentare;
- il Piano operativo comunale (POC) che costituisce il livello della
attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica
sostanziale del territorio.
Occorre tenere presente che i Piani strutturale e operativo
strumentano due differenti livelli di definizione delle scelte di
pianificazione e sono sottoposti a due processi di valutazione e
approvazione sostanzialmente diversi.
Il PSC disciplina tutto il territorio comunale delineando scelte
strategiche di assetto e di tutela del territorio avendo riguardo sia
dei territori edificati e dei tessuti urbani esistenti da conservare
e consolidare sia delle parti del territorio da trasformare con
processi di riqualificazione urbana e di nuovo insediamento; questi
ultimi comprendono sia la nuova urbanizzazione di espansione che la
sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano.
Il POC invece interviene successivamente al PSC e disciplina gli
interventi di tutela, valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da realizzare in un arco temporale di
cinque anni ed esclusivamente (fatta eccezione per alcuni aspetti
della disciplina del sistema insediativo storico e di alcuni ambiti
rurali) per le parti del territorio sottoposte a sostanziali
trasformazioni urbanistiche.
Risulta pertanto necessario, ai fini della presente direttiva e della
classificazione acustica del territorio comunale dei soli ambiti
sottoposti a POC (e a trasformazioni urbanistiche sostanziali),
distinguere in due distinti momenti la classificazione acustica delle
trasformazioni urbanistiche potenziali di ciascun ambito: la prima
strategica di carattere generale e preliminare relativa al PSC ed ai
suoi contenuti strategici e strutturali conformanti in maniera
duratura il territorio, la seconda operativa specifica e definitiva
relativa a tutti gli ambiti interessati alla attuazione operativa del
POC.
Nel primo caso i contenuti urbanistici di ciascuna delle parti del
territorio sottoposte a trasformazione urbanistica sostanziale
definiti dal PSC riguardano sostanzialmente quattro aspetti:
- il dimensionamento massimo delle nuove previsioni;
- la ripartizione funzionale dei carichi insediativi;
- la quota minima di dotazioni territoriali (standard di qualita'
urbana ed ecologico ambientale);
- i limiti e le condizioni di sostenibilita' e le contestuali
eventuali necessarie mitigazioni.
Nel secondo caso il POC provvede a delimitare specifiche aree e a
disciplinarne l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli
indici edilizi, le modalita' di intervento e gli interventi di
mitigazione; in tale contesto il POC opera in conformita' con il PSC
e non puo' modificarne i contenuti.
Nell'affrontare pertanto gli aspetti della classificazione acustica
delle trasformazioni urbanistiche potenziali cosi' come definiti
preliminarmente dal PSC (classificazione acustica strategica) e poi
dal POC (classificazione acustica operativa), occorre tuttavia fare
riferimento ad un secondo rilevante aspetto di innovazione della L.R.
20/00 il nuovo modello di zonizzazione urbanistica per ambiti
omogenei.
Il nuovo modello di zonizzazione urbanistica del territorio comunale
Ai fini della classificazione acustica occorrera' distinguere due
tipologie di ambiti urbani: quelli con equilibrata compresenza di
residenza e di attivita' sociali, culturali, commerciali e produttive
con essa compatibili (anche sotto l'aspetto acustico) e gli ambiti
specializzati caratterizzati dalla forte od esclusiva prevalenza di
attivita' produttive.
All'interno di ciascuno di questi ambiti il PSC provvede a definire
anche la dotazione territoriale minima di standard di qualita' urbana
ed ecologica ed ambientale (articoli A-6 e Capo A-V); tra queste, ai
fini della classificazione acustica, interessa prendere in
considerazione quelle di cui all'art. A-24 "Attrezzature e spazi
collettivi" di carattere locale o sovracomunale, mentre le "dotazioni
ecologiche ed ambientali" di cui all'art. A-25 sono parti del
territorio individuate con la finalita' di mitigare gli impatti del
sistema insediativo sulle risorse naturali e migliorare la salubrita'
dell'ambiente urbano.
ALLEGATO 4
Nuove procedure di valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione
Gli strumenti urbanistici comunali, da redigersi ai sensi della L.R.
20/00, nell'ambito delle loro procedure di formazione ed
approvazione, verificano la coerenza delle nuove previsioni con la
classificazione acustica del territorio attraverso:
- la Valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT)
del Piano strutturale comunale (PSC) prevista dall'art. 5 della L.R.
20/00 (All. 4);
- l'esame preventivo sotto il profilo sanitario ed igienico
ambientale del Piano operativo comunale (POC) al fine di accertarne
la compatibilita' con la tutela dell'ambiente e della salute, ai
sensi dell'art. 19 della L.R. 19/82.
Nel caso del PSC la valutazione e' preventiva e strategica e e'
riferita alle scelte generali di assetto e consistenza urbanistica e
funzionale di ciascun ambito (VALSAT), nel caso del POC la
valutazione viene riferita esclusivamente ai contenuti di attuazione
operativi del campo di competenza propri del POC e viene data in sede
di parere ex L.R. 19/82.
L'art. 4 della L.R. 20/00 nel definire i rapporti della
classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici stabilisce
che:
1) i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della
pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del
territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilita' ambientale
e territoriale (VALSAT), prevista dall'art. 5 della L.R. 20/00; la
procedura di VALSAT si applica al Piano strutturale comunale (PSC),
quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte
sostanziali e strategiche;
2) il PSC puo' assumere il valore e gli effetti della classificazione
acustica ai sensi dell'art. 20 della stessa L.R. 20/00.
Da cio' ne consegue che per la Classificazione acustica delle
trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione
comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la
verifica di coerenza si attua attraverso la VALSAT.
Come specificato dall'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per
la attuazione della L.R. 20/00 - delibera del Consiglio regionale n.
173 del 4 aprile 2001 "Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e
conferenza di pianificazione".
La valutazione preventiva di sostenibilita' ambientale e territoriale
(VALSAT):
- e' parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione
degli strumenti di pianificazione comunale;
- si configura pertanto come un momento del processo di
pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di piano;
- e' volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno
dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di
conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative
quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del
piano;
- individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o
compensare l'incremento delle eventuali criticita' ambientali e
territoriali gia' presenti e i potenziali impatti negativi delle
scelte operate;
- fornisce elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione
delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le
ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche;
- e' un processo iterativo, da effettuare durante l'intero percorso
di elaborazione del piano;
- gli esiti della Valutazione di sostenibilita' ambientale e
territoriale sono illustrati in un apposito documento che costituisce
parte integrante dello strumento di pianificazione.
A tal scopo per il PSC il Comune predispone una prima valutazione
preventiva dei contenuti del documento preliminare e provvede poi
alla sua integrazione nel corso delle successive fasi di elaborazione
del piano provvedendo alla VALSAT dei contenuti del piano adottato e
poi di quello approvato.
Sotto questo aspetto e' opportuno che il Comune possa gia' disporre
di una classificazione acustica vigente riferita allo stato di fatto
ed allo strumento urbanistico vigente cosi' da poter valutare la
sostenibilita' delle scelte del PSC, nei loro diversi gradi di
progressiva definizione, con esplicito riferimento al miglioramento
del clima acustico e al superamento di conflitti preesistenti ed alla
non insorgenza di nuovi conflitti. Per quanto attiene il documento
preliminare di un PSC si tenga presente che esso provvede a definire
"l'individuazione di massima degli ambiti dei territorio urbanizzato
e suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico
funzionali e con la definizione degli obiettivi prestazionali di
qualita' e salubrita' da conseguire" e che e' quindi possibile
promuovere tale verifica gia' nella fase della Conferenza di
pianificazione, a cui come noto partecipano anche ARPA e Unita'
sanitaria locale; in tale sede l'Amministrazione comunale presenta la
individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo
sviluppo sostenibile ed in particolare evidenzia i potenziali impatti
negativi (anche in termini di inquinamento acustico) delle scelte
operate e le misure idonee per mitigarli. La conferenza di
pianificazione esprime valutazioni preliminari su tali obiettivi e
scelte di pianificazione prospettate nel documento preliminare.Il POC
e' strumento di attuazione operativa del PSC che disciplina gli
ambiti di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio
urbano, definendo aspetti urbanistici di dettaglio progettuale
relativi alla disciplina d'uso del suolo e quindi si puo' operare con
una valutazione operativa su un progetto piu' definito da un punto di
vista spaziale, planovolumetrico e di effettiva distribuzione delle
funzioni all'interno degli ambiti oggetto di trasformazione
sostanziale. Il POC e' sottoposto a parere ai sensi dell'art. 19
della L.R. 19/82.
La valutazione della non esistenza di situazioni di conflitto di cui
al quarto comma dell'art. 2 e' in questo caso affidata al parere
igienico-sanitario ed ambientale espresso da ARPA-Unita' sanitaria
locale, in sede di approvazione del POC.
ALLEGATO 5
Insieme di funzioni compatibili ai sensi della L.R. 20/00
Il concetto di destinazioni di uso compatibili trova nell'art. 2
della L.R. 46/88 una definizione adeguata ai fini della presente
direttiva: "l'individuazione delle destinazioni di uso compatibili
persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture
insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento
acustico ed ambientale; la individuazione delle destinazioni di uso
compatibile favorisce la riduzione della congestione e del degrado
funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso
la compresenza equilibrata di residenza, attivita' artigianale,
commerciale e dei servizi annessi".
Le parti del territorio in cui va perseguito tale insieme di funzioni
compatibili sono indicati dalla L.R. 20/00 negli ambiti urbani
consolidati (art. A-10) e nei centri storici (art. A-7), negli ambiti
da riqualificare (art. A-11) e per i nuovi insediamenti (art. A-12).
I primi due riguardano la citta' esistente ove non si provvede a
sostanziali trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ma le politiche
di piano perseguono rispettivamente azioni per "una equilibrata
integrazione tra la funzione abitativa e le attivita' economiche e
sociali con essa compatibile" ed "il miglioramento delle condizioni
di salubrita' dell'ambiente urbano" degli ambiti consolidati e azioni
dirette "ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione
del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e
rifunzionalizzazione dello stesso". Nel solo caso del centro storico
tali politiche sono periodicamente oggetto di specificazione ed
attuazione operativa anche da parte del POC.
Cio' dovrebbe di norma comportare nei nuovi PSC la definizione per
tali ambiti di un assetto funzionale diverso dall'attuale (qualora
questo non risulti soddisfare gli obiettivi di legge) e quindi un
tendenziale processo di trasformazione delle destinazioni di uso
dello stato di fatto verso quelle previste ed indicate dal PSC. La
classificazione acustica deve quindi considerare anche queste
trasformazioni potenziali delle destinazioni di uso per valutarne la
conformita' alle disposizioni dell'art. 4 della legge.
Le parti del territorio sottoposte alla disciplina degli ambiti da
riqualificare e per i nuovi insediamenti sono invece sottoposte a
profonde trasformazioni urbanistiche, edilizie e funzionali e
pertanto il PSC si limita a delineare i contenuti essenziali
riguardanti i carichi insediativi, l'assetto urbanistico e funzionale
nonche' i livelli minimi delle dotazioni territoriali. Anche in
questo caso e' il POC che in sede di attuazione operativa provvede a
definire la disciplina di uso del suolo; peraltro gia' in sede di PSC
e' possibile attribuire una classificazione acustica potenziale a
tali ambiti sulla base dei contenuti normativi dei singoli ambiti.
Tuttavia, data la natura strutturale e strategica del PSC e quanto
disposto dall'art. 6, comma 2 della Legge 20/00 la pianificazione
urbanistica puo' subordinare la attuazione degli interventi al fatto
che si realizzino efficacemente le condizioni che garantiscono la
sostenibilita' di tali previsioni.