DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2001, n. 246
Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00 (proposta della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.1776 del
31 luglio 2001, recante in oggetto "Programma degli interventi ed
individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale
socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00. Proposta al Consiglio
regionale";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede preparatoria e
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.10753 del 14
settembre 2001,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
richiamato in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da
parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale cosi' come indicati dal DPR 3 maggio 2001 "Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003",
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181
del 6 agosto 2001, in attuazione dell'art. 18 della stessa legge;
visto il DM del 20 marzo 2001, registrato dalla Corte dei Conti del 2
maggio 2001, con il quale e' stata operata la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 che, per quanto
riguarda le somme destinate alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, viene effettuata utilizzando i criteri previsti
dalle singole leggi di settore per le risorse da queste disposte
(risorse finalizzate) e sulla base delle seguenti aree di intervento
per le risorse indistinte e non vincolate:
- responsabilita' familiari;
- diritti dei minori;
- persone anziane;
- poverta';
- disabili;
- avvio della riforma;
dato atto che con il sopracitato DM del 20 marzo 2001, e' stata
effettuata l'assegnazione alle Regioni delle risorse indistinte e non
vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno
2001, dal quale risulta che la quota indistinta destinata alla
Regione Emilia-Romagna ammonta a Lire 65.340.568.665 (pari a
33.745.587,48 Euro);
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1482/01 di presa
d'atto dell'assegnazione delle somme afferenti al Fondo nazionale per
le politiche sociali per l'anno 2001, di cui Lire 65.340.568.665
(pari a 33.745.587,48 Euro) assegnate per le finalita'
precedentemente illustrate, con la quale risultano apportate al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le
conseguenti variazioni in aumento alla stato di previsione
dell'entrata e allo stato di previsione della spesa;
rilevato che la suddetta somma risulta cosi' suddivisa fra i seguenti
capitoli di spesa:
- Cap. 57103 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata al finanziamento di iniziative promozionali e attivita' di
rilievo regionale, nonche' delle attivita' connesse alla
predisposizione e aggiornamento del Piano socio-assistenziale
regionale e dei piani territoriali (art. 41, comma 1, lett. a), L.R.
2/85 - Legge 328/00) - Mezzi statali"
Nuova istituzione
Lire 3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 Euro);
- Cap. 57105 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata alla predisposizione dei Piani socio-assistenziali
territoriali (art. 39, L.R. 2/85 - Legge 328/00) - Mezzi statali"
Nuova istituzione
Lire 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87 Euro);
- Cap. 57107 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati e
alle Province per assicurare la continuita' degli interventi e
avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei
servizi (art. 41, comma 1, lett. B), L.R. 2/85 - Legge 328/00) -
Mezzi statali"
Nuova istituzione
Lire 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 Euro);
- Cap. 57109 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per
il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali (art.
41, comma 1, lett. C), L.R. 2/85 - Legge 328/00) - Mezzi statali"
Nuova istituzione
Lire 5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 Euro)
- Cap. 57245 "Contributi per la attuazione di interventi urgenti per
le situazioni di poverta' estrema (art. 28, Legge 328/00) - Mezzi
statali"
Nuova istituzione
Lire 2.000.000.000 (pari a 1.032.913,80 Euro)
- Cap. 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la
qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per
l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c), L.R. 1/00 - Legge
328/00) - Mezzi statali"
Nuova istituzione
Lire 7.000.000.000 (pari a 3.615.198,29 Euro)
- Cap. 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte
destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attivita' dei
centri per le famiglie (artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Nuova istituzione
Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro)
- Cap. 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento
territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di
scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (Legge
285/97) - Mezzi statali"
Lire 1.050.000.000 (pari a 542.279,74 Euro)
- Cap. 57201 "Fondo socio assistenziale regionale - Contributi in
capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni
private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di
volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di
strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2 (Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
Lire 8.160.568.665 (pari a 4.214.581,99 Euro);
vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale" e le successive modifiche e
integrazioni;
richiamato in particolare l'art. 41 della predetta legge, che indica
le destinazioni della quota per spese di gestione del Fondo
socio-assistenziale regionale istituito ai sensi dell'art. 40 e
regola la predisposizione e l'approvazione del programma annuale
degli interventi nonche' dei criteri di ripartizione;
atteso che nell'ambito del Fondo socio-assistenziale regionale la
quota per spese di gestione di cui all'art. 41 della L.R. 2/85, e'
articolata, per l'esercizio 2001, in quattro capitoli di spesa, la
cui disponibilita' complessiva, tenuto conto della L.R. 21 agosto
2001, n. 28 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001 e del Bilancio
pluriennale 2001-2003 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di
variazione" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 120 del 24 agosto 2001, che apporta una variazione
in diminuzione di Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) al
Capitolo di spesa 57150, ammonta a Lire 22.000.000.000 (pari a
11.362.051,78 Euro) cosi' suddivise:
- Lire 950.000.000 (pari a 490.634,05 Euro) sul Capitolo 57100,
"Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata al
finanziamento di iniziative promozionali e attivita' di rilievo
regionale, nonche' delle attivita' connesse alla predisposizione e
aggiornamento del piano socio-assistenziale regionale e dei piani
territoriali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2";
- Lire 200.000.000 (pari a 103.291,38 Euro) sul Capitolo 57115,
"Fondo socio assistenziale. Quota parte destinata alla
predisposizione dei piani socio assistenziali territoriali (art. 39,
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2)";
- Lire 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 Euro) sul Capitolo 57120,
"Fondo socio assistenziale regionale - Assegnazioni correnti ai
Comuni singoli o associati e alle Province per assicurare la
continuita' degli interventi e avviare il riequilibrio territoriale
nei livelli di erogazione dei servizi, a norma dell'art. 41, comma 1,
lett. B) della L.R. 12 gennaio 1985, n.2";
- Lire 4.850.000.000 (pari a 2.504.815,96 Euro) sul Capitolo 57150
"Fondo socio assistenziale regionale - Assegnazioni correnti ai
Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di
intervento, anche sperimentali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett.
C) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2";
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 203/01 "Linee
guida per l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore
degli immigrati previste dal DLgs 286/98";
ritenuto di dover provvedere, in attuazione della normativa sopra
richiamata, alla predisposizione del Programma degli interventi e dei
criteri di ripartizione per l'anno 2001 cosi' come indicato
nell'allegato parte integrante del presente atto e di sottoporne i
contenuti all'approvazione del Consiglio regionale relativamente ai
capitoli di spesa sopra elencati del Fondo socio-assistenziale
regionale e ai Capitoli di spesa n. 57103, 57105, 57107, 57109
precedentemente indicati, derivanti dal Fondo nazionale per le
politiche sociali - risorse indistinte, dando atto che per i restanti
capitoli di spesa derivanti dallo stesso Fondo si provvedera' con
appositi specifici atti;
richiamate:
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27, cosi' come integrata dalla L.R. 25
gennaio 1993, n. 8, che detta norme per la realizzazione di politiche
di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso
i figli;
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non
autosufficienti";
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire
le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle
persone disabili";
- la L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunita'
Montane" e successive modificazioni;
- la L.R. 16 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e successive
modificazioni;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riordino del sistema regionale e
locale" e successive modificazioni;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 18 febbraio 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e Bilancio
pluriennale 2001-2003";
dato atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione -
Autonomie locali nella seduta del 23 luglio 2001;previa votazione
palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, a norma dell'art. 41 della L.R. 2/85, il "Programma
degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del
Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le
politiche sociali per l'anno 2001", allegato parte integrante del
presente atto;
2) di dare atto che quota parte delle risorse finanziarie provenienti
dallo stanziamento indistinto e non vincolato del Fondo nazionale per
le politiche sociali, anno 2001, ammontante a Lire 46.830.000.000
(pari a 24.185.676,58 Euro) assegnata alla Regione Emilia-Romagna con
DM in data 20 marzo 2001 risulta allocata ai Capitoli 57103, 57105,
57107, 57109 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2001 e viene destinata al presente Programma;
3) di dare atto, altresi', che la somma complessivamente programmata
per l'anno 2001 ammonta a Lire 68.830.000.000 (pari a 35.547.728,36
Euro). Tale somma deriva, per un totale di Lire 22.000.000.000 (pari
a 11.362.051,78 Euro) dal Fondo socio-assistenziale regionale
(Capitoli 571100 - 57115 - 57120 - 57150) di cui Lire 1.000.000.000
(pari a 516.456,90 Euro) gia' programmate (Capitoli 57100 e 57150)
con deliberazione del Consiglio regionale 203/01, nonche' da mezzi
statali (Capitoli nn. 57103, 57105, 57107, 57109) per un totale di
Lire 46.830.000.000 (pari a 24.185.676,58 Euro), e risulta cosi'
destinata:
a) quanto a Lire 4.000.000.000 (pari a 2.065.827,60 Euro) al
finanziamento: - dell'avvio della riforma e delle iniziative
promozionali di cui al punto A.1 del citato Programma, per
l'ammontare di Lire 3.700.000.000 (pari a 1.910.890,53 Euro), dando
atto che la Giunta regionale approvera' con appositi atti
l'individuazione delle iniziative, secondo le modalita' operative
allo stesso punto indicate - lettere a) e b) nonche' le modalita' di
erogazione della spesa, con le conseguenti assegnazioni ai
destinatari individuati e l'assunzione dei relativi impegni di spesa,
ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come
modificata dalla L.R. 40/94, sul Capitolo 57100 per Lire 650.000.000
(pari a 335.696,98 Euro) e sul Capitolo 57103 per Lire 3.050.000.000
(pari a 1.575.193,54 Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio
2001, - delle iniziative gia' programmate con deliberazione del
Consiglio regionale 203/01 per l'ammontare di Lire 300.000.000 (pari
a 154.937,07 Euro) con riferimento al Capitolo 57100 del Bilancio di
previsione per l'esercizio 2001;
b) quanto a Lire 2.500.000.000 (pari a 1.291.142,25 Euro) al
finanziamento delle Province in base ai criteri previsti al punto A.2
del Programma, per la promozione, il coordinamento ed il supporto
alla programmazione locale, dando atto che, ad avvenuta esecutivita'
del presente provvedimento, il Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali provvedera' alla quantificazione dell'importo da assegnare a
ciascuna Provincia nonche' alla concessione ed alla assunzione
dell'impegno di spesa relativo ai suddetti finanziamenti, con
imputazione al Capitolo 57115 per Lire 200.000.000 (pari a 103.291,38
Euro) e al Capitolo 57105 per Lire 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87
Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;
c) quanto a Lire 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 Euro) al
finanziamento dei Comuni della regione Emilia-Romagna in base ai
criteri indicati al punto B del Programma, per la predisposizione ed
attuazione dei piani di zona, dando atto che, ad avvenuta
esecutivita' del presente atto, il Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali provvedera' alla quantificazione dell'importo da
assegnare a ciascun Comune nonche' alla concessione ed alla
assunzione dell'impegno di spesa relativo ai suddetti finanziamenti,
con imputazione al Capitolo 57120 per Lire 16.000.000.000 (pari a
8.263.310,39 Euro) ed al Capitolo 57107 per Lire 36.000.000.000 (pari
a 18.592.448,37 Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio
2001;
d) quanto a Lire 10.330.000.000 (pari a 5.334.999,77 Euro) al
finanziamento: - dei programmi di sviluppo dei servizi delineati al
punto C del presente Programma, per l'ammontare di Lire 9.630.000.000
(pari a 4.973.479,94 Euro), dando atto che la Giunta regionale
provvedera', con appositi atti deliberativi, ad effettuare le
ripartizioni con conseguenti assegnazioni ed assunzione degli impegni
di spesa, con imputazione al Capitolo 57150 per Lire 4.150.000.000
(pari a 2.143.296,13 Euro) e al Capitolo 57109 per Lire 5.480.000.000
(pari a 2.830.183,81 Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio
2001, - delle iniziative gia' programmate con deliberazione del
Consiglio regionale 203/01 per l'ammontare di Lire 700.000.000 (pari
a 361.519,83 Euro) con riferimento al Capitolo 57150 del Bilancio di
previsione per l'esercizio 2001;
4) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di
ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001
1) Premessa
Nel novembre dell'anno 2000 e' stata approvata la Legge n.328 "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali". Con l'approvazione di questa legge si sono poste le
basi per una completa ridefinizione del sistema di welfare nazionale,
regionale e locale.
Con il DM del 20 marzo 2001 sono state ripartite alle Regioni le
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; il riparto
riguarda le risorse finalizzate e quelle indistinte che, insieme alle
risorse regionali gia' stanziate ed alle risorse gia' destinate dagli
Enti locali alla spesa sociale, serviranno ad avviare concretamente
il processo di riforma e ad implementare il sistema integrato
previsto dalla Legge n. 328 del 2000.
La legge di riforma introduce nel comparto delle politiche sociali
profonde innovazioni ed assegna alle Regioni un forte ruolo di regia
nella predisposizione degli strumenti attuativi. Il processo di
programmazione, con l'adozione del piano sociale regionale e dei
piani di zona, il processo di regolazione, con l'individuazione di
regole per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento,
la fissazione di livelli essenziali di assistenza, sono i principali
strumenti, previsti dalla Legge di riforma, che troveranno nella
legge regionale di attuazione, la sede per una loro precisa
definizione.
Questo programma degli interventi, che ripartisce anche le risorse
indistinte previste dal Fondo sociale nazionale per il 2001, si
colloca dunque in una fase di passaggio tra il sistema regionale
attualmente regolato dalla L.R. 2/85 ed il nuovo sistema che verra'
definito con l'approvazione della nuova legge regionale in corso di
elaborazione. La transitorieta' della situazione impone comunque di
finalizzare l'utilizzo delle risorse alla realizzazione degli
obiettivi indicati dalla legge e dalla pianificazione nazionale.
Il Programma, coerentemente all'esigenza di finalizzare le risorse
del Fondo nazionale agli obiettivi di politica sociale individuati a
livello nazionale e regionale, indica quindi le principali linee di
indirizzo, in anticipazione del Piano sociale regionale ed in
coerenza con gli obiettivi fissati dal "Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali 2001-2003", pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2001. Il Programma prevede inoltre la predisposizione, in via
sperimentale, di Piani di zona quali strumenti fondamentali per la
definizione e costruzione del sistema integrato delineato dalla legge
di riforma.
A quest'ultimo scopo, per consentire ai Comuni di ricostruire il
quadro conoscitivo delle risorse regionali assegnate nell'anno 2001
(risorse regionali proprie e risorse sia indistinte che finalizzate
provenienti dal riparto del Fondo nazionale) per la definizione ed
attuazione dei Piani di zona, l'atto con cui verra' effettuata la
ripartizione di cui al successivo punto B) "Ripartizione ai Comuni
della quota dei Fondo destinata alla predisposizione ed attuazione
dei Piani di zona", conterra' una apposita tabella indicante, per
ciascuna zona come definita successivamente, le risorse disponibili
di assegnazione regionale.
Gli Enti locali dovranno a loro volta indicare, sulla base dei Piani
di zona predisposti, le risorse che ogni singolo ente mette a
disposizione per i servizi sociali, per iniziare a definire un
profilo "finanziario" complessivo di ogni singola zona, che sara' la
base conoscitiva per il Piano sociale regionale e per i prossimi
Piani di zona.
2) Gli obiettivi regionali di priorita' sociale
Gli obiettivi prioritari individuati dal Piano nazionale sono i
seguenti:
- valorizzare e sostenere le responsabilita' familiari e le capacita'
genitoriali;
- rafforzare i diritti dei minori assicurandone l'esigibilita' anche
tramite l'attivazione di servizi e iniziative all'interno di una
progettazione di piu' ampie politiche di territorio;
- potenziare gli interventi a contrasto della poverta';
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti
(in particolare le persone anziane e le disabilita' gravi).
Oltre a questi quattro obiettivi prioritari, il Piano indica un
quinto obiettivo riferito ad una serie di interventi che, per la loro
rilevanza ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di
settore, meritano uno specifico rilievo: l'inserimento degli
immigrati, la prevenzione delle droghe, l'attenzione agli
adolescenti.
In coerenza con gli obiettivi prioritari di programmazione nazionale
sono definiti gli indirizzi regionali per lo sviluppo e la
qualificazione del sistema integrato; i Piani di zona, accanto al
mantenimento dei servizi esistenti, individuano gli interventi per lo
sviluppo e la qualificazione degli stessi.
Programma "Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari
e delle capacita' genitoriali"
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:
- sostenere e valorizzare le responsabilita' familiari e le capacita'
genitoriali e la conciliazione delle stesse con il lavoro remunerato
delle madri e dei padri, anche tramite l'offerta di servizi e
l'armonizzazione dei tempi delle citta';
- sostenere le responsabilita' di cura nei confronti delle persone in
condizione di non autosufficienza e la conciliazione delle stesse con
il lavoro remunerato delle persone su cui grava la responsabilita' di
cura;
- sostenere le pari opportunita' e la condivisione delle
responsabilita' tra uomini e donne nel lavoro di cura.
Per il concorso al raggiungimento del primo obiettivo indicato dal
presente programma, una quota parte delle risorse regionali
provenienti dal riparto del Fondo nazionale sono state destinate al
sostegno e allo sviluppo di servizi socio-educativi per la prima
infanzia.
Programma "Rafforzare i diritti dei minori"
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:
- sostenere e promuovere la qualificazione dei servizi e modalita'
integrate di intervento in favore dei bambini e degli adolescenti in
situazioni di criticita' con particolare riferimento agli interventi
previsti dalle leggi nazionali in materia di promozione, protezione e
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e qualificare forme di accoglienza familiare di minori
in situazione di disagio, con particolare attenzione ai bambini ed
agli adolescenti stranieri, anche clandestini o soggetti a procedura
penale;
- individuare modalita' per un adeguato sostegno al minore ed un
supporto qualificato per la gestione dei rapporti intrafamiliari
nelle situazioni di separazione conflittuale;
- rafforzare ed estendere l'affidamento familiare come modalita' di
risposta al disagio del nucleo familiare, in alternativa alla
istituzionalizzazione;
- qualificare gli interventi ed i servizi per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di abuso, maltrattamento psico-fisico e
sfruttamento dei bambini e degli adolescenti.Gli interventi
ricompresi in questo programma si attuano secondo le opportunita' e
la logica della Legge 285/97; a tal fine gli interventi previsti nei
programmi provinciali di cui alla legge citata devono essere
raccordati nell'ambito dei Piani di zona.
Programma "Potenziamento degli interventi a contrasto della poverta'"
La Legge 328/00 prevede che, con apposito provvedimento legislativo,
venga esteso su tutto il territorio nazionale il Reddito Minimo di
Inserimento (RMI), attualmente in corso di sperimentazione in un
numero limitato di comuni, come misura di sostegno al reddito e di
integrazione sociale rivolta a chi si trova al di sotto di una
determinata soglia di reddito familiare.
Nel breve periodo, in attesa della estensione del RMI e' necessario
avviare un processo che veda i governi locali impegnati a modificare
i propri sistemi di assistenza economica nella prospettiva di
intervento prevista dal RMI: uniformita' e chiarezza dei criteri di
accertamento del reddito, riferimento al bisogno e non alla
appartenenza categoriale, orientamento alla valorizzazione delle
capacita' e potenzialita' dei soggetti, sviluppo di forme di
accompagnamento sociale in collaborazione con i diversi soggetti
pubblici, non lucrativi e privati presenti sul territorio.
A cio' devono accompagnarsi politiche di sostegno e incentivazione
alla formazione (per i giovani) e alla riqualificazione (per gli
adulti), di facilitazione all'accesso all'abitazione per le famiglie
a basso reddito (anche in collegamento con le misure nazionali), di
facilitazione all'utilizzo dei servizi sociali, formativi e sanitari
da parte di chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilita'.
Particolare attenzione va prestata alle persone senza fissa dimora, a
cui vanno dirette specifiche misure sia per favorirne l'inserimento e
il re-inserimento nei servizi (inclusi quelli sanitari), sia per
accompagnarle in un percorso di recupero delle capacita' personali e
relazionali, sia infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza
fisica.
Le attivita' ed i servizi previsti per il raggiungimento degli
obiettivi sopradelineati, cosi' come le attivita' avviate con i fondi
previsti dal DPCM 15/12/2000 "Riparto tra le Regioni dei
finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle
persone che versano in stati di poverta' estrema e senza fissa
dimora", devono essere comprese nei Piani di zona.
Programma "Sostegno della domiciliarita'"
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:
- incrementare e qualificare l'assistenza domiciliare integrata a
favore di anziani e disabili;
- sviluppare interventi di affiancamento e sostegno ai familiari che
assistono anziani e disabili;
- realizzare servizi temporanei e di sollievo;
- realizzare sistemi di telesoccorso e teleassistenza;
- realizzare gli interventi sociali previsti dal Progetto regionale
demenze di cui alla delibera della Giunta regionale 2581/99;
- sviluppare piani di azione rivolti ai cittadini disabili, anche in
situazione di gravita', finalizzati al raggiungimento dei maggiori
livelli possibili di autonomia personale nella gestione della vita
quotidiana ed a sperimentare soluzioni di "vita indipendente";
- sviluppare e/o consolidare la rete delle opportunita' di "vita
extra familiare", sia per assicurare assistenza ai cittadini disabili
per il cosiddetto "dopo di noi", sia per rispondere alle esigenze di
indipendenza della persona;
- promuovere percorsi per favorire l'integrazione sociale e la
partecipazione della persona disabile alle opportunita' offerte dal
contesto di appartenenza.
Programma "Prevenzione delle dipendenze"
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:
- realizzare e potenziare, in collaborazione con i servizi
socio-sanitari, con le agenzie educative e con il Terzo settore,
programmi rivolti al mondo adolescenziale e giovanile e alle
famiglie, caratterizzati per un forte contenuto educativo-relazionale
e finalizzati alla prevenzione del consumo, dell'abuso e della
dipendenza da sostanze legali ed illegali;
- realizzare e potenziare gli interventi svolti in collaborazione con
le Istituzioni scolastiche e finalizzati a favorire l'inserimento
scolastico, in particolare nelle fasi di passaggio fra i diversi
gradi dell'ordinamento e nei contesti in cui si evidenziano fattori
di rischio di abbandono, il contrasto dell'abbandono scolastico, in
particolare nelle situazioni di rischio evidente e di disagio;
- sviluppare, in collaborazione con i Servizi socio-sanitari e con il
Terzo settore, l'offerta di luoghi di ascolto per gli adolescenti al
di fuori degli spazi istituzionali dei servizi, nei luoghi
abitualmente frequentati dai giovani, anche in riferimento agli
obiettivi in materia previsti dalla Legge 285/97;
- favorire lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto delle famiglie e
delle persone con problemi di consumo, abuso e dipendenza da sostanze
legali ed illegali;
- potenziare, in collaborazione con i Servizi sanitari, gli Enti
ausiliari ed il Terzo settore, il lavoro di strada e l'offerta di
percorsi e servizi a bassa soglia, per persone con problemi di
uso/abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali;
- migliorare la qualita' della vita e contrastare il rischio di
esclusione sociale nelle aree urbane, anche attraverso la
sperimentazione, in collaborazione con i servizi sanitari, gli enti
ausiliari, il Terzo settore e le Forze dell'ordine, di percorsi di
integrazione sociale rivolti in particolare agli immigrati, ai
detenuti, agli ex detenuti ed ai senza dimora con problemi di
uso/abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali;
- prevenire il consumo, l'abuso e la dipendenza da droghe sintetiche
e stimolanti, anche attraverso campagne informativo-preventive,
attuate con idonee tecniche di comunicazione, dirette alla
popolazione giovanile, agli adulti significativi e ai consumatori
nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei luoghi del divertimento;
- utilizzare, in collaborazione con i Servizi sanitari, Unita' mobili
e Punti informativi mobili nei locali, nelle discoteche e in
occasione di eventi di grande rilevanza, con il coinvolgimento attivo
degli organizzatori;
- sperimentare percorsi di accompagnamento per facilitare il
reinserimento sociale al termine del programma
terapeutico-riabilitativo;
- sperimentare percorsi di accompagnamento per favorire l'accesso al
lavoro, anche in forma autonoma;
- formare e aggiornare gli operatori sociali sia pubblici che del
Terzo settore.
Programma "Azioni per l'integrazione sociale degli immigrati"
Per qualificare le scelte finalizzate all'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati e' necessario garantire unitarieta' al
processo programmatorio rendendo tra loro compatibili le scelte
previste dal Documento programmatico per il triennio 2001-2003,
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, previsto dall'art. 3 della Legge 6 marzo
1998, n. 40, con le azioni previste dal Piano di zona.
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:
- fornire maggiore impulso alle misure dirette ad assicurare agli
stranieri regolari il pieno esercizio dei diritti loro riconosciuti,
in particolare nel campo della salute, dell'assistenza e della
scuola;
- eliminare o quantomeno ridurre le barriere linguistiche, culturali
o organizzative, che ostacolano la fruibilita' dei servizi da parte
degli immigrati;
- promuovere una formazione specifica degli operatori posti a
contatto con l'utenza immigrata e la diffusione del ricorso ai
mediatori culturali;
- promuovere la diffusione di corsi di lingua e cultura italiana a
tutti i livelli, sia per i minori che per gli adulti;
- sostenere misure dirette ad aumentare, quantitativamente e
qualitativamente, la gamma di possibilita' abitative percorribili
anche oltre ai centri di accoglienza;
- promuovere misure contro la xenofobia ed il razzismo;
- promuovere interventi di tutela dei diritti nonche' interventi che
prefigurino un percorso di assistenza legale in materia di azione
civile contro la discriminazione;
- promuovere interventi finalizzati a conseguire un consolidamento
delle relazioni tra associazioni e comunita' di cittadini stranieri e
istituzioni.
3) I Piani di zona sperimentali di ambito distrettuale
Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali
spetta, negli ambiti definiti dalla Regione e compatibilmente con le
risorse disponibili, ai Comuni associati. La scelta regionale
concertata con il sistema delle autonomie locali e' quella di
prevedere Piani di zona di ambito distrettuale.
Il Piano di zona e' lo strumento fondamentale attraverso il quale i
Comuni, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella
progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli
strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.
I riferimenti normativi sono contenuti all'articolo 19 della Legge n.
328 del 2000 ed in particolare al secondo comma che indica le
finalita' strategiche del Piano di zona, il quale e' volto a:
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su
servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in
particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto,
nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella
verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie,
derivate dalle forme di concertazione con l'Azienda Unita' sanitaria
locale e gli altri soggetti interessati;
- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun
Comune o delle forme associative scelte dagli stessi, delle Aziende
Unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari
dell'accordo;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
La predisposizione del Piano di zona assume un significato strategico
ai fini della precisazione delle condizioni da garantire su tutto il
territorio.
In particolare, e' utile richiamare alcuni aspetti generali, previsti
dal Piano nazionale, in grado di qualificare il processo di
pianificazione:
- il processo non deve essere visto in termini meramente
amministrativi (e di adempimento formale), ma deve prevedere
l'attivazione di azioni responsabilizzanti, concertative,
comunicative che coinvolgano tutti i soggetti in grado di dare
apporti nelle diverse fasi progettuali;
- devono essere valorizzate le risorse e i fattori propri e specifici
di ogni Comunita' locale e di ogni ambito territoriale: cio' al fine
non solo di aumentare l'efficacia degli interventi, ma anche di
favorire la crescita delle risorse presenti nelle singole realta'
locali;
- vanno puntualmente definite le responsabilita', individuando, negli
"accordi di programma", gli organi e le modalita' di gestione.
Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da
elevata integrazione sanitaria previsti anche dal Programma delle
attivita' territoriali, l'accordo di programma e' sottoscritto
d'intesa con il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria
locale.
La predisposizione del primo Piano di zona sperimentale e' articolata
nelle seguenti fasi metodologiche:
- attivazione della procedura, prevedendo fin dall'inizio del
processo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, cosi'
come indicati al comma 4 dell'art. 1 della Legge 328/00, e la
definizione dei singoli ruoli;
- ricostruzione della "base conoscitiva", ai fini dell'analisi dei
bisogni e della conoscenza dell'esistente;
- individuazione degli obiettivi strategici;
- precisazione dei contenuti, con riferimento a quanto indicato
all'articolo 19, comma 1 della Legge 328/00;
- approvazione del Piano di zona mediante sottoscrizione di un
"accordo di programma", ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della
Legge 328/00 e art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, entro sei
mesi dalla data di approvazione del presente atto; in considerazione
della natura sperimentale del primo Piano di zona, e nelle more
dell'approvazione della L.R. di attuazione della Legge 328/00, si
individua nella Provincia il soggetto che, ai sensi dell'articolo 34
del DLgs 267/00 citato, promuove la conclusione dell'accordo di
programma.
Le risorse di cui ai successivi punti B "Ripartizione ai Comuni della
quota del Fondo destinata alla predisposizione ed attuazione dei
Piani di Zona" e C "Ripartizione della quota del Fondo per lo
sviluppo dei servizi" sono pertanto finalizzate alla realizzazione
degli interventi individuati nei singoli Piani di zona.
Non sfugge la delicatezza e la difficolta', in presenza di un quadro
normativo non ancora compiutamente definito, di predisporre i primi
Piani di zona che per questo sono stati definiti di tipo
sperimentale.
Non sfugge pero' neppure la necessita' - per le ragioni esposte - che
tutti gli attori coinvolti, ed in particolare quelli istituzionali,
si impegnino in un lavoro dove tutti dovranno sperimentare forme
nuove di relazione e costruzione di percorsi comuni volti alla
costruzione di un sistema con le caratteristiche delineate dalla
legge di riforma.
4) Le Province
In questa fase transitoria e delicata nell'avvio del processo di
riforma, il ruolo delle Province assume una rilevanza del tutto
particolare.
La necessita' di definire per la prima volta in via sperimentale i
Piani di zona, connotati dalle caratteristiche e per il
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, richiede che le
Province svolgano uno specifico ruolo di promozione, informazione e
supporto informativo e tecnico nei confronti dei soggetti impegnati
nella definizione dei Piani di zona da una parte, e di raccordo e
sintesi nei confronti della Regione dall'altra, per permettere di
ricostruire a livello provinciale e regionale il quadro complessivo.
necessario infatti - per dare prospettiva ai primi Piani di zona
sperimentali - che le Province concorrano, d'intesa coi Comuni, a
ricostruire il quadro complessivo degli obiettivi specifici
individuati dai Piani di zona e le risorse locali che, insieme a
quelle regionali, sono destinate alla realizzazione degli stessi.
Sara' utile inoltre che venga indicato, nell'ambito delle attivita' e
degli interventi previsti, quanto rappresenta il consolidamento di
servizi esistenti e quanto riguarda invece l'innovazione e lo
sviluppo.
Il ruolo delle Province come sopra delineato permettera' inoltre di
integrare, nell'ambito dei Piani di zona, gli interventi ed i
programmi sui quali le Province svolgono gia' uno specifico ruolo,
quali ad esempio quelli riguardanti i minori (Legge 285/97) e
l'immigrazione (DLgs 286/98).
Al fine di monitorare la delicata ed importante fase di avvio della
predisposizione dei Piani di zona, ricostruire il quadro complessivo
risultante dagli stessi come piu' sopra indicato e garantire la
necessaria omogeneita' al processo avviato, verra' istituito un
apposito tavolo tecnico Regione-Province, costituito da
rappresentanti della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali e
da rappresentanti di tutte le Province.
In considerazione dei compiti che dovranno svolgere e' stato quindi
previsto lo specifico finanziamento di cui al successivo punto A.2
destinato alle Province.
A - Art. 41, comma 1, lettera a)
A.1 Finalizzazione della quota del Fondo destinata all'avvio della
riforma e alla realizzazione di iniziative promozionali
Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2001 ammontano a
Lire 4.000.000.000 (pari a 2.065.827,60 Euro).
L'ammontare dello stanziamento destinato con il presente programma
all'avvio della riforma ed alla realizzazione delle iniziative
promozionali di cui all'art. 2 della L.R. 2/85 e' di Lire
3.700.000.000 (pari a 1.910.890,53 Euro), previsto per Lire
650.000.000 (pari a 335.696,98 Euro) al Capitolo 57100 e per Lire
3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 Euro) al Cap. 57103 del Bilancio
per l'esercizio 2001.
Un'ulteriore quota di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) dello
stanziamento previsto al Capitolo 57100, e' gia' stata destinata al
finanziamento del Programma a favore degli immigrati di cui alla
delibera di Consiglio regionale 203/01 "Linee guida per l'attuazione
del terzo Programma delle attivita' a favore degli immigrati previste
dal DLgs 286/98".
Le iniziative per l'avvio della riforma e di carattere promozionale
di rilievo regionale dovranno essere finalizzate ai seguenti
obiettivi:
1) avvio della riforma (sistema informativo delle politiche sociali,
iniziative di formazione ed informazione, sperimentazione di forme
innovative di organizzazione e gestione degli interventi, iniziative
di studio e ricerca per la predisposizione del Piano sociale
regionale, ecc.);
2) prosecuzione ed ampliamento della sperimentazione regionale del
servizio di telesoccorso e telecompagnia;
3) cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito
comunitario;
4) attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e
ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere socio
assistenziale;
5) attuazione di attivita' tecniche connesse alla realizzazione dei
programmi di investimento ex art. 20, Legge 67/88 e art. 42, L.R.
2/85;
6) attivazione del Programma "Politiche sociali" da parte
dell'Agenzia sanitaria regionale.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi sono previste due
modalita' operative:
a) attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della
Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a
soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente;
b) approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto
per la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e
privati per la realizzazione degli obiettivi indicati ai precedenti
punti 2 e 4.
La Giunta regionale provvedera' successivamente con appositi atti, in
attuazione dei precedenti punti a) e b), all'individuazione delle
iniziative nonche' delle modalita' di erogazione della spesa, con le
conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati e all'assunzione
dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le condizioni previste
dalla L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94, sui Capitoli
57100 e 57103 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001.
A.2 Ripartizione alle Province della quota del Fondo per la
promozione, il coordinamento ed il supporto alla programmazione
locale
Lo stanziamento complessivo per l'anno 2001 di Lire 2.500.000.000
(pari a 1.291.142,25 Euro), previsto per Lire 200.000.000 (pari a
103.291,38 Euro) al Capitolo 57115 e per Lire 2.300.000.000 (pari a
1.187.850,87 Euro) al Capitolo 57105, viene destinato al
finanziamento delle attivita' previste al precedente paragrafo 4 "Le
Province".
Il suddetto finanziamento, da erogarsi in unica soluzione, viene
ripartito sulla base della popolazione residente al 31/12/2000 e
destinato in particolare:
a) alla promozione, coordinamento e supporto informativo alla
predisposizione dei Piani di zona;
b) alla attivazione e gestione del sistema informativo dei servizi
sociali;
c) all'avvio del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in
gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi a
norma dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. 7/94 cosi' come modificata
dalla L.R. 6/97;
d) alla gestione delle attivita' di competenza delle Province in
materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia
in attuazione della L.R. 1/00 e di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari in attuazione della L.R. 34/98.
B - Art. 41, comma 1, lettera b)
B) Ripartizione ai Comuni della quota del Fondo destinata alla
predisposizione ed attuazione dei piani di zona
L'ammontare complessivo dello stanziamento per l'anno 2001 e' di Lire
52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 Euro), previsto al Capitolo
57120 per Lire 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 Euro) e al
Capitolo 57107 per Lire 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 Euro), e
rappresenta il concorso regionale alla predisposizione ed attuazione
dei Piani di zona sperimentali con le caratteristiche di cui al
precedente paragrafo 3 "Piani di zona sperimentali di ambito
distrettuale" e alla realizzazione delle attivita' di seguito
indicate:
- conseguimento di obiettivi di qualificazione e ottimizzazione delle
attivita' connesse all'esercizio delle funzioni trasferite a norma
dell'art. 130 del DLgs 112/98 in materia di concessione delle
provvidenze economiche agli invalidi civili;
- continuita' degli interventi di assistenza sociale di cui alla
Legge 67/93, gia' di competenza delle Province, come previsto
all'art. 191, comma 2, lett. d), L.R. 3/99;
- interventi in materia di assistenza sociale nell'area penale
interna ed esterna e post-penitenziaria;
- interventi in materia di assistenza sociale rivolti a prostitute,
in coerenza con il progetto regionale sulla prostituzione approvato
con deliberazione della Giunta regionale 2567/96;
- interventi in materia assistenziale rivolti ai nomadi per favorire
l'applicazione del disposto normativo di cui agli articoli 10, 11, 12
della L.R. 47/88 cosi' come modificata dalla L.R. 34/93.
Per i Comuni di Forli', Meldola, Sassuolo e Varano de' Melegari, la
quota assegnata comprende anche il concorso al mantenimento degli
interventi di assistenza rivolti ai cittadini gia' assistiti
dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate nel
territorio di competenza dei Comuni stessi, ai sensi degli artt. 113
e seguenti del DPR 616/77.
La quota complessiva di Lire 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75
Euro) viene ripartita tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:
a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente
al 31/12/2000, pesata per fasce di eta' secondo lo schema seguente: -
0 - 2 valore 1 - 3 - 17 valore 1,5 - 18 - 64 valore 1 - 65 - 74
valore 2 - >> 75 valore 3
b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti
alle Comunita' Montane (L.R. 22/97 e L.R. 11/01) e gli altri Comuni
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base alla popolazione
residente al 31/12/2000, nel seguente modo: - Comuni montani valore 2
- Comuni lore 1
c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei
servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, immigrati e
nomadi, rilevati dal Sistema informativo delle Politiche sociali
regionale riferiti all'anno 1999.
L'erogazione dei finanziamenti cosi' determinati avverra' nel
seguente modo:
- 70% ad avvenuta esecutivita' del relativo atto di concessione;
- 30% a seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Piani di
zona, con le modalita' e nei termini individuati nell'atto di
concessione dei finanziamenti stessi.
C - Art. 41, comma 1, lettera c)
C) Ripartizione della quota del Fondo per lo sviluppo dei servizi
Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2001 ammontano a
Lire 10.330.000.000 (pari a 5.334.999,77 Euro).
L'importo di Lire 9.630.000.000 (pari a 4.973.479,94 Euro)
programmato con il presente atto, stanziato ai Capitoli 57150 per
Lire 4.150.000.000 (pari a 2.143.296,13 Euro) e 57109 per Lire
5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 Euro), e' destinato al
finanziamento dei programmi di intervento di iniziativa regionale
(C.1, C.3, C.4, C.5 e C.6) di seguito descritti. L'elencazione
evidenzia anche il programma per l'area immigrazione (C.2) gia'
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 203/01 per un
importo di Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) riferito al
sopracitato Capitolo 57150.
C.1 - Programma per l'area anziani e disabili
Risorse programmate: Lire 7.585.000.000 (pari a 3.917.325,58 Euro).
Obiettivi
Nell'ambito del programma "Valorizzazione e sostegno delle
responsabilita' familiari", assumono particolare rilievo le
iniziative volte a sostenere le responsabilita' di cura dei familiari
che assistono anziani non autosufficienti e/o disabili in situazione
di gravita', in attuazione di quanto indicato dalle linee di
indirizzo regionale e dalla lettera d), comma 3 dell'art. 16 della
Legge 328/00, da realizzarsi mediante:
a) l'impegno diretto dei Comuni in collaborazione con le Aziende
Unita' sanitarie locali, per la verifica delle modalita' di
concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto
dalla L.R. 5/94 e dalla deliberazione di Giunta regionale 1377/99; le
risorse assegnate sono volte all'ampliamento dei beneficiari di
questa misura di intervento;
b) l'introduzione sperimentale, secondo modalita' da definire con
direttiva regionale, dell'assegno di cura per coloro che assistono
persone disabili, in situazione di gravita', per potenziarne le
opportunita' di permanenza al proprio domicilio.
Destinatari dei contributi
Tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), comma 3 dell'art. 8
della Legge 328/00 circa l'opportunita' di favorire ed incentivare
ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali a rete
coincidenti con i distretti sanitari e considerato che anche l'art.
14 della L.R. 5/94 prevede un ruolo propulsivo dei Comuni sedi di
distretto, si ritiene opportuno assegnare ai Comuni sede di distretto
sanitario le risorse per la realizzazione del programma.
Criteri di ripartizione delle risorse
Le risorse programmate vengono ripartite tra i Comuni sede di
distretto, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla
popolazione residente al 31/12/2000.
C.2 - Programma per l'Area immigrazione
Risorse gia' programmate: Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro)
Obiettivi
Le suddette risorse gia' programmate integrano le assegnazioni
statali di cui al DLgs 286/98, quale compartecipazione finanziaria a
carico della Regione, prevista dal DPR 394/99 per l'attuazione del
programma delle attivita' a favore degli immigrati.
Destinatari dei contributi e criteri di ripartizione
Le risorse verranno attribuite ai Comuni sulla base degli obiettivi,
dei criteri e delle procedure gia' indicati dalla delibera del
Consiglio regionale n. 203 del 20 giugno 2001 "Linee guida per
l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore degli
immigrati previste dal DLgs 286/98".
C.3 - Programma per l'Area detenuti
Risorse programmate: Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro)
Obiettivi
Attuazione di quanto stabilito al punto F "Mediazione culturale per
gli immigrati" del Protocollo d'intesa fra il Ministero di Grazia e
Giustizia e Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo del 1998,
attraverso il consolidamento del progetto di rilevanza regionale
"Mediazione culturale per gli immigrati in carcere", di cui alla
delibera del Consiglio regionale 44/00, in collaborazione con gli
Enti locali.
Consolidamento dell'attivita' degli sportelli informativi gia'
operanti negli istituti penitenziari della regione attraverso la
definizione, concordata con gli attori coinvolti, di parametri di
funzionamento e di standard minimi di qualita', riconfermando
l'ampliamento delle attivita' degli sportelli ai detenuti italiani,
esperienza gia' attuata nell'anno 2000.
Orientamento e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di
tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla
detenzione, avvalendosi dell'azione interna di un operatore per
un'informazione legale.
Supporto ai detenuti nella ricerca delle condizioni idonee (lavoro,
riferimento domiciliare, documentazione etc.) per usufruire di
permessi, di misure alternative, di accesso al lavoro esterno, in
stretta collaborazione con gli educatori interni alle strutture
carcerarie e agli operatori del territorio.
Supporto agli operatori degli Istituti penitenziari e dei Comuni sedi
di carcere per l'acquisizione di strumenti di valutazione delle
attivita' svolte.
Azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione esterna al
carcere o alternativa della pena detentiva, quali: orientamento al
lavoro, inserimento lavorativo, job creation.
Azioni rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti
(attivita' di miglioramento degli aspetti relazionali dentro agli
istituti penitenziari, attivita' culturali e sportive, biblioteche e
centri di documentazione).
Destinatari delle risorse:
Comuni sedi di carcere.
Criteri di ripartizione delle risorse
La ripartizione delle risorse verra' effettuata tenendo conto in
maniera integrata dei seguenti fattori:
- popolazione detenuta;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione
penale, rispetto allo specifico territorio.
C.4 - Programma per l'Area prostituzione
Risorse programmate: Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro)
Obiettivi
Prosecuzione degli interventi avviati in attuazione dell'art. 18 del
TU sull'immigrazione approvato con DLgs 286/98.
Prosecuzione del progetto regionale "Prostituzione" approvato con
delibera di Giunta regionale 2567/96.
Da realizzarsi mediante:
- azioni volte alla riduzione del danno attraverso unita' mobili per
l'informazione/prevenzione nei confronti delle persone che si
prostituiscono;
- interventi di assistenza ed integrazione sociale nell'ambito delle
iniziative contro la tratta;
- attivazione punto-rete territoriale numero verde sulla tratta;
- azioni contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini.
Destinatari delle risorse
In attuazione del progetto regionale "Prostituzione" le risorse sono
destinate ai progetti locali gia' avviati e ai nuovi Comuni che hanno
chiesto di aderirvi.
Destinatari sono pertanto i seguenti Enti, referenti territoriali
della rete gia' operativa nella regione:
- Comuni di Piacenza, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto,
Salsomaggiore, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara,
Casalecchio di Reno, Calderara, Anzola Emilia, San Lazzaro di Savena,
Zola Predosa, Ozzano dell'Emilia;
- Aziende Unita' sanitarie locali di Rimini, Cesena e Parma -
Distretto di Fidenza, titolari di delega da parte dei Comuni ex art.
22, comma 1, L.R. 19 maggio 1994, n. 19;
- Consorzi per i servizi sociali di Ravenna e di Imola.
Criteri di ripartizione delle risorse
Le assegnazioni agli enti sopraddetti saranno effettuate tramite una
ripartizione che terra' conto della rilevanza dei fenomeni, accertata
sulla base delle indicazioni pervenute in sede di attuazione del
progetto.
L'investimento e' finalizzato alla compartecipazione finanziaria a
carico del bilancio regionale nell'ambito delle iniziative finanziate
dall'art. 18 del DLgs 286/98.
C.5 - Programma per l'Area famiglie - "Prestiti sull'onore"
Risorse programmate: Lire 145.000.000 (pari a 74.886,25 Euro)
Obiettivi
Promozione dell'autonomia delle persone e delle famiglie, in
particolare famiglie con figli minorenni, e sostegno alle necessita'
di mantenimento, cura ed educazione dei figli come previsto dall'art.
17, comma 3 della L.R. 27/89 mediante:
- erogazione di prestiti ai soggetti sopraindicati in presenza di
gravi difficolta' economiche temporanee, ad es. dovute a problemi
connessi alla casa, al lavoro, alla salute. Tali prestiti, a tasso
zero per i beneficiari, sono da restituire con modalita' concordate
tra soggetti beneficiari e soggetti erogatori.
Destinatari delle risorse
In attuazione della specifica convenzione sui "Prestiti sull'onore"
di cui alla delibera di Giunta 485/99, il finanziamento regionale e'
indirizzato ai Comuni capoluogo di Provincia e al Comune di Cesena,
firmatari della suddetta convenzione insieme alla Regione
Emilia-Romagna e alla Banca Popolare Etica di Padova. Il
finanziamento e' finalizzato alla copertura totale degli interessi
derivanti dai prestiti sull'onore erogati per il terzo anno di
validita' della convenzione.
Destinatari risultano pertanto i seguenti Comuni firmatari della
suddetta convenzione: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli', Rimini, Cesena.
Criteri di ripartizione delle risorse
La ripartizione tra i Comuni della somma disponibile per il pagamento
degli interessi come sopra indicato sara' effettuata in proporzione
al numero di minorenni residenti in ciascun comune al 31/12/2000.
C.6 - Programma per l'Area donne in difficolta'
Risorse programmate: Lire 500.000.000 (pari a 258.228,45 Euro)
Obiettivi
Contrastare la violenza fisica, psicologica, sessuale contro le donne
attraverso interventi differenziati rivolti prevalentemente al
supporto delle vittime di tali violenze.
Offrire sostegno alle donne, con o senza figli, vittime o minacciate
di violenza fisica, psicologica, sessuale attraverso interventi
economici, di accoglienza, consulenza, ospitalita' residenziale, per
permettere loro di assumere, libere da costrizioni e condizionamenti,
le decisioni che ritengono piu' opportune.
Destinatari delle risorse
Comuni singoli o associati che gestiscono direttamente o tramite
convenzione o altre forme di accordo con una delle associazioni
firmatarie del Protocollo d'intesa sul tema della violenza contro le
donne, siglato a Bologna il 13/1/2000 tra Regione, ANCI-ER, UPI-ER e
Associazioni, un centro di accoglienza/consulenza/ospitalita'
residenziale per donne che hanno subito violenza ed eventualmente i
loro figli minorenni.
Destinatari risultano essere i Comuni di Parma, Reggio Emilia,
Modena, Castelmaggiore (BO), Ferrara, Ravenna, Faenza, Forli' e il
Consorzio per i servizi sociali di Imola.
Criteri di ripartizione delle risorse
La ripartizione delle risorse assegnate avverra' in base alla
popolazione femminile in eta' 15-69 residente al 31/12/2000 nel
territorio di riferimento dei Centri di cui sopra.
Entita' del concorso contributivo dei programmi di iniziativa
regionale e procedure di assegnazione
L'entita' del concorso finanziario della Regione, per quanto
programmato con il presente atto, e' determinata nella misura del 70%
della spesa ammessa a contributo, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, ad eccezione del Programma di cui al precedente punto
C.5, per il quale il concorso contributivo e' pari alla copertura
totale degli interessi.
La Giunta regionale provvedera' con propri atti all'assegnazione dei
contributi in base ai criteri sopra determinati per ogni singola area
e alla definizione delle modalita' di concessione ed erogazione degli
stessi, nonche' di rendicontazione.