REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2001, n. 246

Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00 (proposta della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr.  n.1776 del           
31 luglio 2001, recante in oggetto "Programma degli interventi ed               
individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale                  
socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali              
per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00. Proposta al Consiglio               
regionale";                                                                     
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede preparatoria e              
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot.  n.10753 del 14             
settembre 2001,                                                                 
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la                     
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";           
richiamato in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da             
parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche           
sociali per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di                
politica sociale cosi' come indicati dal DPR 3 maggio 2001 "Piano               
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003",                    
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181             
del 6 agosto 2001, in attuazione dell'art. 18 della stessa legge;               
visto il DM del 20 marzo 2001, registrato dalla Corte dei Conti del 2           
maggio 2001, con il quale e' stata operata la ripartizione del Fondo            
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 che, per quanto              
riguarda le somme destinate alle Regioni e Province autonome di                 
Trento e Bolzano, viene effettuata utilizzando i criteri previsti               
dalle singole leggi di settore per le risorse da queste disposte                
(risorse finalizzate) e sulla base delle seguenti aree di intervento            
per le risorse indistinte e non vincolate:                                      
- responsabilita' familiari;                                                    
- diritti dei minori;                                                           
- persone anziane;                                                              
- poverta';                                                                     
- disabili;                                                                     
- avvio della riforma;                                                          
dato atto che con il sopracitato DM del 20 marzo 2001, e' stata                 
effettuata l'assegnazione alle Regioni delle risorse indistinte e non           
vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno               
2001, dal quale risulta che la quota indistinta destinata alla                  
Regione Emilia-Romagna ammonta a Lire 65.340.568.665 (pari a                    
33.745.587,48 Euro);                                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1482/01 di presa             
d'atto dell'assegnazione delle somme afferenti al Fondo nazionale per           
le politiche sociali per l'anno 2001, di cui Lire 65.340.568.665                
(pari a 33.745.587,48 Euro) assegnate per le finalita'                          
precedentemente illustrate, con la quale risultano apportate al                 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le                  
conseguenti variazioni in aumento alla stato di previsione                      
dell'entrata e allo stato di previsione della spesa;                            
rilevato che la suddetta somma risulta cosi' suddivisa fra i seguenti           
capitoli di spesa:                                                              
- Cap. 57103 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata al finanziamento di iniziative promozionali e attivita' di            
rilievo regionale, nonche' delle attivita' connesse alla                        
predisposizione e aggiornamento del Piano socio-assistenziale                   
regionale e dei piani territoriali (art. 41, comma 1, lett. a), L.R.            
2/85 - Legge 328/00) - Mezzi statali"                                           
Nuova istituzione                                                               
Lire 3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 Euro);                                  
- Cap. 57105 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata alla predisposizione dei Piani socio-assistenziali                    
territoriali (art. 39, L.R. 2/85 - Legge 328/00) - Mezzi statali"               
Nuova istituzione                                                               
Lire 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87 Euro);                                  
- Cap. 57107 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati e              
alle Province per assicurare la continuita' degli interventi e                  
avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei              
servizi (art. 41, comma 1, lett. B), L.R. 2/85 - Legge 328/00) -                
Mezzi statali"                                                                  
Nuova istituzione                                                               
Lire 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 Euro);                                
- Cap. 57109 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per            
il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali (art.            
41, comma 1, lett. C), L.R. 2/85 - Legge 328/00) - Mezzi statali"               
Nuova istituzione                                                               
Lire 5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 Euro)                                   
- Cap. 57245 "Contributi per la attuazione di interventi urgenti per            
le situazioni di poverta' estrema (art. 28, Legge 328/00) - Mezzi               
statali"                                                                        
Nuova istituzione                                                               
Lire 2.000.000.000 (pari a 1.032.913,80 Euro)                                   
- Cap. 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la                  
qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per                    
l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b) e c), L.R. 1/00 - Legge                  
328/00) - Mezzi statali"                                                        
Nuova istituzione                                                               
Lire 7.000.000.000 (pari a 3.615.198,29 Euro)                                   
- Cap. 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte             
destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attivita' dei               
centri per le famiglie (artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27;              
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"                                 
Nuova istituzione                                                               
Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro)                                       
- Cap. 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento           
territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di              
scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (Legge             
285/97) - Mezzi statali"                                                        
Lire 1.050.000.000 (pari a 542.279,74 Euro)                                     
- Cap. 57201 "Fondo socio assistenziale regionale - Contributi in               
capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di               
assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni             
private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di                    
volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di             
strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12               
gennaio 1985, n. 2 (Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"             
Lire 8.160.568.665 (pari a 4.214.581,99 Euro);                                  
vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, "Riordino e programmazione delle           
funzioni di assistenza sociale" e le successive modifiche e                     
integrazioni;                                                                   
richiamato in particolare l'art. 41 della predetta legge, che indica            
le destinazioni della quota per spese di gestione del Fondo                     
socio-assistenziale regionale istituito ai sensi dell'art. 40 e                 
regola la predisposizione e l'approvazione del programma annuale                
degli interventi nonche' dei criteri di ripartizione;                           
atteso che nell'ambito del Fondo socio-assistenziale regionale la               
quota per spese di gestione di cui all'art. 41 della L.R. 2/85, e'              
articolata, per l'esercizio 2001, in quattro capitoli di spesa, la              
cui disponibilita' complessiva, tenuto conto della L.R. 21 agosto               
2001, n. 28 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione              
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001 e del Bilancio                  
pluriennale 2001-2003 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977,            
n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di                  
variazione" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna n. 120 del 24 agosto 2001, che apporta una variazione            
in diminuzione di Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) al                  
Capitolo di spesa 57150, ammonta a Lire 22.000.000.000 (pari a                  
11.362.051,78 Euro) cosi' suddivise:                                            
- Lire 950.000.000 (pari a 490.634,05 Euro) sul Capitolo 57100,                 
"Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata al                  
finanziamento di iniziative promozionali e attivita' di rilievo                 
regionale, nonche' delle attivita' connesse alla predisposizione e              
aggiornamento del piano socio-assistenziale regionale e dei piani               
territoriali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12             
gennaio 1985, n. 2";                                                            
- Lire 200.000.000 (pari a 103.291,38 Euro) sul Capitolo 57115,                 
"Fondo socio assistenziale. Quota parte destinata alla                          
predisposizione dei piani socio assistenziali territoriali (art. 39,            
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2)";                                                   
- Lire 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 Euro) sul Capitolo 57120,            
"Fondo socio assistenziale regionale - Assegnazioni correnti ai                 
Comuni singoli o associati e alle Province per assicurare la                    
continuita' degli interventi e avviare il riequilibrio territoriale             
nei livelli di erogazione dei servizi, a norma dell'art. 41, comma 1,           
lett. B) della L.R. 12 gennaio 1985,  n.2";                                     
- Lire 4.850.000.000 (pari a 2.504.815,96 Euro) sul Capitolo 57150              
"Fondo socio assistenziale regionale - Assegnazioni correnti ai                 
Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di                  
intervento, anche sperimentali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett.            
C) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2";                                           
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 203/01 "Linee               
guida per l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore             
degli immigrati previste dal DLgs 286/98";                                      
ritenuto di dover provvedere, in attuazione della normativa sopra               
richiamata, alla predisposizione del Programma degli interventi e dei           
criteri di ripartizione per l'anno 2001 cosi' come indicato                     
nell'allegato parte integrante del presente atto e di sottoporne i              
contenuti all'approvazione del Consiglio regionale relativamente ai             
capitoli di spesa sopra elencati del Fondo socio-assistenziale                  
regionale e ai Capitoli di spesa n. 57103, 57105, 57107, 57109                  
precedentemente indicati, derivanti dal Fondo nazionale per le                  
politiche sociali - risorse indistinte, dando atto che per i restanti           
capitoli di spesa derivanti dallo stesso Fondo si provvedera' con               
appositi specifici atti;                                                        
richiamate:                                                                     
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27, cosi' come integrata dalla L.R. 25             
gennaio 1993, n. 8, che detta norme per la realizzazione di politiche           
di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso           
i figli;                                                                        
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                  
persone anziane - Interventi a favore di anziani non                            
autosufficienti";                                                               
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire             
le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle                 
persone disabili";                                                              
- la L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunita'           
Montane" e successive modificazioni;                                            
- la L.R. 16 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio             
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,                 
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e successive                       
modificazioni;                                                                  
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riordino del sistema regionale e                
locale" e successive modificazioni;                                             
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e           
altre disposizioni in materia di Enti locali";                                  
- la L.R. 18 febbraio 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e Bilancio                   
pluriennale 2001-2003";                                                         
dato atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione -             
Autonomie locali nella seduta del 23 luglio 2001;previa votazione               
palese, a maggioranza dei presenti,                                             
delibera:                                                                       
1) di approvare, a norma dell'art. 41 della L.R. 2/85, il "Programma            
degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del              
Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le                
politiche sociali per l'anno 2001", allegato parte integrante del               
presente atto;                                                                  
2) di dare atto che quota parte delle risorse finanziarie provenienti           
dallo stanziamento indistinto e non vincolato del Fondo nazionale per           
le politiche sociali, anno 2001, ammontante a Lire 46.830.000.000               
(pari a 24.185.676,58 Euro) assegnata alla Regione Emilia-Romagna con           
DM in data 20 marzo 2001 risulta allocata ai Capitoli 57103, 57105,             
57107, 57109 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario             
2001 e viene destinata al presente Programma;                                   
3) di dare atto, altresi', che la somma complessivamente programmata            
per l'anno 2001 ammonta a Lire 68.830.000.000 (pari a 35.547.728,36             
Euro). Tale somma deriva, per un totale di Lire 22.000.000.000 (pari            
a 11.362.051,78 Euro) dal Fondo socio-assistenziale regionale                   
(Capitoli 571100 - 57115 - 57120 - 57150) di cui Lire 1.000.000.000             
(pari a 516.456,90 Euro) gia' programmate (Capitoli 57100 e 57150)              
con deliberazione del Consiglio regionale 203/01, nonche' da mezzi              
statali (Capitoli nn. 57103, 57105, 57107, 57109) per un totale di              
Lire 46.830.000.000 (pari a 24.185.676,58 Euro), e risulta cosi'                
destinata:                                                                      
a) quanto a Lire 4.000.000.000 (pari a 2.065.827,60 Euro) al                    
finanziamento: - dell'avvio della riforma e delle iniziative                    
promozionali di cui al punto A.1 del citato Programma, per                      
l'ammontare di Lire 3.700.000.000 (pari a 1.910.890,53 Euro), dando             
atto che la Giunta regionale approvera' con appositi atti                       
l'individuazione delle iniziative, secondo le modalita' operative               
allo stesso punto indicate - lettere a) e b) nonche' le modalita' di            
erogazione della spesa, con le conseguenti assegnazioni ai                      
destinatari individuati e l'assunzione dei relativi impegni di spesa,           
ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come                   
modificata dalla L.R. 40/94, sul Capitolo 57100 per Lire 650.000.000            
(pari a 335.696,98 Euro) e sul Capitolo 57103 per Lire 3.050.000.000            
(pari a 1.575.193,54 Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio           
2001, - delle iniziative gia' programmate con deliberazione del                 
Consiglio regionale 203/01 per l'ammontare di Lire 300.000.000 (pari            
a 154.937,07 Euro) con riferimento al Capitolo 57100 del Bilancio di            
previsione per l'esercizio 2001;                                                
b) quanto a Lire 2.500.000.000 (pari a 1.291.142,25 Euro) al                    
finanziamento delle Province in base ai criteri previsti al punto A.2           
del Programma, per la promozione, il coordinamento ed il supporto               
alla programmazione locale, dando atto che, ad avvenuta esecutivita'            
del presente provvedimento, il Direttore generale Sanita' e Politiche           
sociali provvedera' alla quantificazione dell'importo da assegnare a            
ciascuna Provincia nonche' alla concessione ed alla assunzione                  
dell'impegno di spesa relativo ai suddetti finanziamenti, con                   
imputazione al Capitolo 57115 per Lire 200.000.000 (pari a 103.291,38           
Euro) e al Capitolo 57105 per Lire 2.300.000.000 (pari a 1.187.850,87           
Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;                          
c) quanto a Lire 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 Euro) al                  
finanziamento dei Comuni della regione Emilia-Romagna in base ai                
criteri indicati al punto B del Programma, per la predisposizione ed            
attuazione dei piani di zona, dando atto che, ad avvenuta                       
esecutivita' del presente atto, il Direttore generale Sanita' e                 
Politiche sociali provvedera' alla quantificazione dell'importo da              
assegnare a ciascun Comune nonche' alla concessione ed alla                     
assunzione dell'impegno di spesa relativo ai suddetti finanziamenti,            
con imputazione al Capitolo 57120 per Lire 16.000.000.000 (pari a               
8.263.310,39 Euro) ed al Capitolo 57107 per Lire 36.000.000.000 (pari           
a 18.592.448,37 Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio                
2001;                                                                           
d) quanto a Lire 10.330.000.000 (pari a 5.334.999,77 Euro) al                   
finanziamento: - dei programmi di sviluppo dei servizi delineati al             
punto C del presente Programma, per l'ammontare di Lire 9.630.000.000           
(pari a 4.973.479,94 Euro), dando atto che la Giunta regionale                  
provvedera', con appositi atti deliberativi, ad effettuare le                   
ripartizioni con conseguenti assegnazioni ed assunzione degli impegni           
di spesa, con imputazione al Capitolo 57150 per Lire 4.150.000.000              
(pari a 2.143.296,13 Euro) e al Capitolo 57109 per Lire 5.480.000.000           
(pari a 2.830.183,81 Euro) del Bilancio di previsione per l'esercizio           
2001, - delle iniziative gia' programmate con deliberazione del                 
Consiglio regionale 203/01 per l'ammontare di Lire 700.000.000 (pari            
a 361.519,83 Euro) con riferimento al Capitolo 57150 del Bilancio di            
previsione per l'esercizio 2001;                                                
4) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di                     
ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo                
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001                              
1) Premessa                                                                     
Nel novembre dell'anno 2000 e' stata approvata la Legge  n.328 "Legge           
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e               
servizi sociali". Con l'approvazione di questa legge si sono poste le           
basi per una completa ridefinizione del sistema di welfare nazionale,           
regionale e locale.                                                             
Con il DM del 20 marzo 2001 sono state ripartite alle Regioni le                
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; il riparto                
riguarda le risorse finalizzate e quelle indistinte che, insieme alle           
risorse regionali gia' stanziate ed alle risorse gia' destinate dagli           
Enti locali alla spesa sociale, serviranno ad avviare concretamente             
il processo di riforma e ad implementare il sistema integrato                   
previsto dalla Legge n. 328 del 2000.                                           
La legge di riforma introduce nel comparto delle politiche sociali              
profonde innovazioni ed assegna alle Regioni un forte ruolo di regia            
nella predisposizione degli strumenti attuativi. Il processo di                 
programmazione, con l'adozione del piano sociale regionale e dei                
piani di zona, il processo di regolazione, con l'individuazione di              
regole per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento,            
la fissazione di livelli essenziali di assistenza, sono i principali            
strumenti, previsti dalla Legge di riforma, che troveranno nella                
legge regionale di attuazione, la sede per una loro precisa                     
definizione.                                                                    
Questo programma degli interventi, che ripartisce anche le risorse              
indistinte previste dal Fondo sociale nazionale per il 2001, si                 
colloca dunque in una fase di passaggio tra il sistema regionale                
attualmente regolato dalla L.R. 2/85 ed il nuovo sistema che verra'             
definito con l'approvazione della nuova legge regionale in corso di             
elaborazione. La transitorieta' della situazione impone comunque di             
finalizzare l'utilizzo delle risorse alla realizzazione degli                   
obiettivi indicati dalla legge e dalla pianificazione nazionale.                
Il Programma, coerentemente all'esigenza di finalizzare le risorse              
del Fondo nazionale agli obiettivi di politica sociale individuati a            
livello nazionale e regionale, indica quindi le principali linee di             
indirizzo, in anticipazione del Piano sociale regionale ed in                   
coerenza con gli obiettivi fissati dal "Piano nazionale degli                   
interventi e dei servizi sociali 2001-2003", pubblicato nel                     
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto               
2001. Il Programma prevede inoltre la predisposizione, in via                   
sperimentale, di Piani di zona quali strumenti fondamentali per la              
definizione e costruzione del sistema integrato delineato dalla legge           
di riforma.                                                                     
A quest'ultimo scopo, per consentire ai Comuni di ricostruire il                
quadro conoscitivo delle risorse regionali assegnate nell'anno 2001             
(risorse regionali proprie e risorse sia indistinte che finalizzate             
provenienti dal riparto del Fondo nazionale) per la definizione ed              
attuazione dei Piani di zona, l'atto con cui verra' effettuata la               
ripartizione di cui al successivo punto B) "Ripartizione ai Comuni              
della quota dei Fondo destinata alla predisposizione ed attuazione              
dei Piani di zona", conterra' una apposita tabella indicante, per               
ciascuna zona come definita successivamente, le risorse disponibili             
di assegnazione regionale.                                                      
Gli Enti locali dovranno a loro volta indicare, sulla base dei Piani            
di zona predisposti, le risorse che ogni singolo ente mette a                   
disposizione per i servizi sociali, per iniziare a definire un                  
profilo "finanziario" complessivo di ogni singola zona, che sara' la            
base conoscitiva per il Piano sociale regionale e per i prossimi                
Piani di zona.                                                                  
2) Gli obiettivi regionali di priorita' sociale                                 
Gli obiettivi prioritari individuati dal Piano nazionale sono i                 
seguenti:                                                                       
- valorizzare e sostenere le responsabilita' familiari e le capacita'           
genitoriali;                                                                    
- rafforzare i diritti dei minori assicurandone l'esigibilita' anche            
tramite l'attivazione di servizi e iniziative all'interno di una                
progettazione di piu' ampie politiche di territorio;                            
- potenziare gli interventi a contrasto della poverta';                         
- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti              
(in particolare le persone anziane e le disabilita' gravi).                     
Oltre a questi quattro obiettivi prioritari, il Piano indica un                 
quinto obiettivo riferito ad una serie di interventi che, per la loro           
rilevanza ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di                 
settore, meritano uno specifico rilievo: l'inserimento degli                    
immigrati, la prevenzione delle droghe, l'attenzione agli                       
adolescenti.                                                                    
In coerenza con gli obiettivi prioritari di programmazione nazionale            
sono definiti gli indirizzi regionali per lo sviluppo e la                      
qualificazione del sistema integrato; i Piani di zona, accanto al               
mantenimento dei servizi esistenti, individuano gli interventi per lo           
sviluppo e la qualificazione degli stessi.                                      
Programma "Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari            
e delle capacita' genitoriali"                                                  
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:                       
- sostenere e valorizzare le responsabilita' familiari e le capacita'           
genitoriali e la conciliazione delle stesse con il lavoro remunerato            
delle madri e dei padri, anche tramite l'offerta di servizi e                   
l'armonizzazione dei tempi delle citta';                                        
- sostenere le responsabilita' di cura nei confronti delle persone in           
condizione di non autosufficienza e la conciliazione delle stesse con           
il lavoro remunerato delle persone su cui grava la responsabilita' di           
cura;                                                                           
- sostenere le pari opportunita' e la condivisione delle                        
responsabilita' tra uomini e donne nel lavoro di cura.                          
Per il concorso al raggiungimento del primo obiettivo indicato dal              
presente programma, una quota parte delle risorse regionali                     
provenienti dal riparto del Fondo nazionale sono state destinate al             
sostegno e allo sviluppo di servizi socio-educativi per la prima                
infanzia.                                                                       
Programma "Rafforzare i diritti dei minori"                                     
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:                       
- sostenere e promuovere la qualificazione dei servizi e modalita'              
integrate di intervento in favore dei bambini e degli adolescenti in            
situazioni di criticita' con particolare riferimento agli interventi            
previsti dalle leggi nazionali in materia di promozione, protezione e           
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;                                        
- promuovere e qualificare forme di accoglienza familiare di minori             
in situazione di disagio, con particolare attenzione ai bambini ed              
agli adolescenti stranieri, anche clandestini o soggetti a procedura            
penale;                                                                         
- individuare modalita' per un adeguato sostegno al minore ed un                
supporto qualificato per la gestione dei rapporti intrafamiliari                
nelle situazioni di separazione conflittuale;                                   
- rafforzare ed estendere l'affidamento familiare come modalita' di             
risposta al disagio del nucleo familiare, in alternativa alla                   
istituzionalizzazione;                                                          
- qualificare gli interventi ed i servizi per la prevenzione e il               
contrasto dei fenomeni di abuso, maltrattamento psico-fisico e                  
sfruttamento dei bambini e degli adolescenti.Gli interventi                     
ricompresi in questo programma si attuano secondo le opportunita' e             
la logica della Legge 285/97; a tal fine gli interventi previsti nei            
programmi provinciali di cui alla legge citata devono essere                    
raccordati nell'ambito dei Piani di zona.                                       
Programma "Potenziamento degli interventi a contrasto della poverta'"           
La Legge 328/00 prevede che, con apposito provvedimento legislativo,            
venga esteso su tutto il territorio nazionale il Reddito Minimo di              
Inserimento (RMI), attualmente in corso di sperimentazione in un                
numero limitato di comuni, come misura di sostegno al reddito e di              
integrazione sociale rivolta a chi si trova al di sotto di una                  
determinata soglia di reddito familiare.                                        
Nel breve periodo, in attesa della estensione del RMI e' necessario             
avviare un processo che veda i governi locali impegnati a modificare            
i propri sistemi di assistenza economica nella prospettiva di                   
intervento prevista dal RMI: uniformita' e chiarezza dei criteri di             
accertamento del reddito, riferimento al bisogno e non alla                     
appartenenza categoriale, orientamento alla valorizzazione delle                
capacita' e potenzialita' dei soggetti, sviluppo di forme di                    
accompagnamento sociale in collaborazione con i diversi soggetti                
pubblici, non lucrativi e privati presenti sul territorio.                      
A cio' devono accompagnarsi politiche di sostegno e incentivazione              
alla formazione (per i giovani) e alla riqualificazione (per gli                
adulti), di facilitazione all'accesso all'abitazione per le famiglie            
a basso reddito (anche in collegamento con le misure nazionali), di             
facilitazione all'utilizzo dei servizi sociali, formativi e sanitari            
da parte di chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilita'.           
Particolare attenzione va prestata alle persone senza fissa dimora, a           
cui vanno dirette specifiche misure sia per favorirne l'inserimento e           
il re-inserimento nei servizi (inclusi quelli sanitari), sia per                
accompagnarle in un percorso di recupero delle capacita' personali e            
relazionali, sia infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza              
fisica.                                                                         
Le attivita' ed i servizi previsti per il raggiungimento degli                  
obiettivi sopradelineati, cosi' come le attivita' avviate con i fondi           
previsti dal DPCM 15/12/2000 "Riparto tra le Regioni dei                        
finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle             
persone che versano in stati di poverta' estrema e senza fissa                  
dimora", devono essere comprese nei Piani di zona.                              
Programma "Sostegno della domiciliarita'"                                       
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:                       
- incrementare e qualificare l'assistenza domiciliare integrata a               
favore di anziani e disabili;                                                   
- sviluppare interventi di affiancamento e sostegno ai familiari che            
assistono anziani e disabili;                                                   
- realizzare servizi temporanei e di sollievo;                                  
- realizzare sistemi di telesoccorso e teleassistenza;                          
- realizzare gli interventi sociali previsti dal Progetto regionale             
demenze di cui alla delibera della Giunta regionale 2581/99;                    
- sviluppare piani di azione rivolti ai cittadini disabili, anche in            
situazione di gravita', finalizzati al raggiungimento dei maggiori              
livelli possibili di autonomia personale nella gestione della vita              
quotidiana ed a sperimentare soluzioni di "vita indipendente";                  
- sviluppare e/o consolidare la rete delle opportunita' di "vita                
extra familiare", sia per assicurare assistenza ai cittadini disabili           
per il cosiddetto "dopo di noi", sia per rispondere alle esigenze di            
indipendenza della persona;                                                     
- promuovere percorsi per favorire l'integrazione sociale e la                  
partecipazione della persona disabile alle opportunita' offerte dal             
contesto di appartenenza.                                                       
Programma "Prevenzione delle dipendenze"                                        
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:                       
- realizzare e potenziare, in collaborazione con i servizi                      
socio-sanitari, con le agenzie educative e con il Terzo settore,                
programmi rivolti al mondo adolescenziale e giovanile e alle                    
famiglie, caratterizzati per un forte contenuto educativo-relazionale           
e finalizzati alla prevenzione del consumo, dell'abuso e della                  
dipendenza da sostanze legali ed illegali;                                      
- realizzare e potenziare gli interventi svolti in collaborazione con           
le Istituzioni scolastiche e finalizzati a favorire l'inserimento               
scolastico, in particolare nelle fasi di passaggio fra i diversi                
gradi dell'ordinamento e nei contesti in cui si evidenziano fattori             
di rischio di abbandono, il contrasto dell'abbandono scolastico, in             
particolare nelle situazioni di rischio evidente e di disagio;                  
- sviluppare, in collaborazione con i Servizi socio-sanitari e con il           
Terzo settore, l'offerta di luoghi di ascolto per gli adolescenti al            
di fuori degli spazi istituzionali dei servizi, nei luoghi                      
abitualmente frequentati dai giovani, anche in riferimento agli                 
obiettivi in materia previsti dalla Legge 285/97;                               
- favorire lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto delle famiglie e            
delle persone con problemi di consumo, abuso e dipendenza da sostanze           
legali ed illegali;                                                             
- potenziare, in collaborazione con i Servizi sanitari, gli Enti                
ausiliari ed il Terzo settore, il lavoro di strada e l'offerta di               
percorsi e servizi a bassa soglia, per persone con problemi di                  
uso/abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali;                           
- migliorare la qualita' della vita e contrastare il rischio di                 
esclusione sociale nelle aree urbane, anche attraverso la                       
sperimentazione, in collaborazione con i servizi sanitari, gli enti             
ausiliari, il Terzo settore e le Forze dell'ordine, di percorsi di              
integrazione sociale rivolti in particolare agli immigrati, ai                  
detenuti, agli ex detenuti ed ai senza dimora con problemi di                   
uso/abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali;                           
- prevenire il consumo, l'abuso e la dipendenza da droghe sintetiche            
e stimolanti, anche attraverso campagne informativo-preventive,                 
attuate con idonee tecniche di comunicazione, dirette alla                      
popolazione giovanile, agli adulti significativi e ai consumatori               
nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei luoghi del divertimento;               
- utilizzare, in collaborazione con i Servizi sanitari, Unita' mobili           
e Punti informativi mobili nei locali, nelle discoteche e in                    
occasione di eventi di grande rilevanza, con il coinvolgimento attivo           
degli organizzatori;                                                            
- sperimentare percorsi di accompagnamento per facilitare il                    
reinserimento sociale al termine del programma                                  
terapeutico-riabilitativo;                                                      
- sperimentare percorsi di accompagnamento per favorire l'accesso al            
lavoro, anche in forma autonoma;                                                
- formare e aggiornare gli operatori sociali sia pubblici che del               
Terzo settore.                                                                  
Programma "Azioni per l'integrazione sociale degli immigrati"                   
Per qualificare le scelte finalizzate all'integrazione sociale dei              
cittadini stranieri immigrati e' necessario garantire unitarieta' al            
processo programmatorio rendendo tra loro compatibili le scelte                 
previste dal Documento programmatico per il triennio 2001-2003,                 
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel                  
territorio dello Stato, previsto dall'art. 3 della Legge 6 marzo                
1998, n. 40, con le azioni previste dal Piano di zona.                          
Sono compresi in questo programma gli interventi volti a:                       
- fornire maggiore impulso alle misure dirette ad assicurare agli               
stranieri regolari il pieno esercizio dei diritti loro riconosciuti,            
in particolare nel campo della salute, dell'assistenza e della                  
scuola;                                                                         
- eliminare o quantomeno ridurre le barriere linguistiche, culturali            
o organizzative, che ostacolano la fruibilita' dei servizi da parte             
degli immigrati;                                                                
- promuovere una formazione specifica degli operatori posti a                   
contatto con l'utenza immigrata e la diffusione del ricorso ai                  
mediatori culturali;                                                            
- promuovere la diffusione di corsi di lingua e cultura italiana a              
tutti i livelli, sia per i minori che per gli adulti;                           
- sostenere misure dirette ad aumentare, quantitativamente e                    
qualitativamente, la gamma di possibilita' abitative percorribili               
anche oltre ai centri di accoglienza;                                           
- promuovere misure contro la xenofobia ed il razzismo;                         
- promuovere interventi di tutela dei diritti nonche' interventi che            
prefigurino un percorso di assistenza legale in materia di azione               
civile contro la discriminazione;                                               
- promuovere interventi finalizzati a conseguire un consolidamento              
delle relazioni tra associazioni e comunita' di cittadini stranieri e           
istituzioni.                                                                    
3) I Piani di zona sperimentali di ambito distrettuale                          
Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali               
spetta, negli ambiti definiti dalla Regione e compatibilmente con le            
risorse disponibili, ai Comuni associati. La scelta regionale                   
concertata con il sistema delle autonomie locali e' quella di                   
prevedere Piani di zona di ambito distrettuale.                                 
Il Piano di zona e' lo strumento fondamentale attraverso il quale i             
Comuni, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella                        
progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e           
servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli                 
strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.                              
I riferimenti normativi sono contenuti all'articolo 19 della Legge n.           
328 del 2000 ed in particolare al secondo comma che indica le                   
finalita' strategiche del Piano di zona, il quale e' volto a:                   
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su             
servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in                 
particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto,                  
nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella            
verifica dei servizi;                                                           
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie,                   
derivate dalle forme di concertazione con l'Azienda Unita' sanitaria            
locale e gli altri soggetti interessati;                                        
- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun              
Comune o delle forme associative scelte dagli stessi, delle Aziende             
Unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari                        
dell'accordo;                                                                   
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli                   
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.            
La predisposizione del Piano di zona assume un significato strategico           
ai fini della precisazione delle condizioni da garantire su tutto il            
territorio.                                                                     
In particolare, e' utile richiamare alcuni aspetti generali, previsti           
dal Piano nazionale, in grado di qualificare il processo di                     
pianificazione:                                                                 
- il processo non deve essere visto in termini meramente                        
amministrativi (e di adempimento formale), ma deve prevedere                    
l'attivazione di azioni responsabilizzanti, concertative,                       
comunicative che coinvolgano tutti i soggetti in grado di dare                  
apporti nelle diverse fasi progettuali;                                         
- devono essere valorizzate le risorse e i fattori propri e specifici           
di ogni Comunita' locale e di ogni ambito territoriale: cio' al fine            
non solo di aumentare l'efficacia degli interventi, ma anche di                 
favorire la crescita delle risorse presenti nelle singole realta'               
locali;                                                                         
- vanno puntualmente definite le responsabilita', individuando, negli           
"accordi di programma", gli organi e le modalita' di gestione.                  
Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da             
elevata integrazione sanitaria previsti anche dal Programma delle               
attivita' territoriali, l'accordo di programma e' sottoscritto                  
d'intesa con il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria                
locale.                                                                         
La predisposizione del primo Piano di zona sperimentale e' articolata           
nelle seguenti fasi metodologiche:                                              
- attivazione della procedura, prevedendo fin dall'inizio del                   
processo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, cosi'               
come indicati al comma 4 dell'art. 1 della Legge 328/00, e la                   
definizione dei singoli ruoli;                                                  
- ricostruzione della "base conoscitiva", ai fini dell'analisi dei              
bisogni e della conoscenza dell'esistente;                                      
- individuazione degli obiettivi strategici;                                    
- precisazione dei contenuti, con riferimento a quanto indicato                 
all'articolo 19, comma 1 della Legge 328/00;                                    
- approvazione del Piano di zona mediante sottoscrizione di un                  
"accordo di programma", ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della                
Legge 328/00 e art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, entro sei               
mesi dalla data di approvazione del presente atto; in considerazione            
della natura sperimentale del primo Piano di zona, e nelle more                 
dell'approvazione della L.R. di attuazione della Legge 328/00, si               
individua nella Provincia il soggetto che, ai sensi dell'articolo 34            
del DLgs 267/00 citato, promuove la conclusione dell'accordo di                 
programma.                                                                      
Le risorse di cui ai successivi punti B "Ripartizione ai Comuni della           
quota del Fondo destinata alla predisposizione ed attuazione dei                
Piani di Zona" e C "Ripartizione della quota del Fondo per lo                   
sviluppo dei servizi" sono pertanto finalizzate alla realizzazione              
degli interventi individuati nei singoli Piani di zona.                         
Non sfugge la delicatezza e la difficolta', in presenza di un quadro            
normativo non ancora compiutamente definito, di predisporre i primi             
Piani di zona che per questo sono stati definiti di tipo                        
sperimentale.                                                                   
Non sfugge pero' neppure la necessita' - per le ragioni esposte - che           
tutti gli attori coinvolti, ed in particolare quelli istituzionali,             
si impegnino in un lavoro dove tutti dovranno sperimentare forme                
nuove di relazione e costruzione di percorsi comuni volti alla                  
costruzione di un sistema con le caratteristiche delineate dalla                
legge di riforma.                                                               
4) Le Province                                                                  
In questa fase transitoria e delicata nell'avvio del processo di                
riforma, il ruolo delle Province assume una rilevanza del tutto                 
particolare.                                                                    
La necessita' di definire per la prima volta in via sperimentale i              
Piani di zona, connotati dalle caratteristiche e per il                         
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, richiede che le                   
Province svolgano uno specifico ruolo di promozione, informazione e             
supporto informativo e tecnico nei confronti dei soggetti impegnati             
nella definizione dei Piani di zona da una parte, e di raccordo e               
sintesi nei confronti della Regione dall'altra, per permettere di               
ricostruire a livello provinciale e regionale il quadro complessivo.            
necessario infatti - per dare prospettiva ai primi Piani di zona                
sperimentali - che le Province concorrano, d'intesa coi Comuni, a               
ricostruire il quadro complessivo degli obiettivi specifici                     
individuati dai Piani di zona e le risorse locali che, insieme a                
quelle regionali, sono destinate alla realizzazione degli stessi.               
Sara' utile inoltre che venga indicato, nell'ambito delle attivita' e           
degli interventi previsti, quanto rappresenta il consolidamento di              
servizi esistenti e quanto riguarda invece l'innovazione e lo                   
sviluppo.                                                                       
Il ruolo delle Province come sopra delineato permettera' inoltre di             
integrare, nell'ambito dei Piani di zona, gli interventi ed i                   
programmi sui quali le Province svolgono gia' uno specifico ruolo,              
quali ad esempio quelli riguardanti i minori (Legge 285/97) e                   
l'immigrazione (DLgs 286/98).                                                   
Al fine di monitorare la delicata ed importante fase di avvio della             
predisposizione dei Piani di zona, ricostruire il quadro complessivo            
risultante dagli stessi come piu' sopra indicato e garantire la                 
necessaria omogeneita' al processo avviato, verra' istituito un                 
apposito tavolo tecnico Regione-Province, costituito da                         
rappresentanti della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali e           
da rappresentanti di tutte le Province.                                         
In considerazione dei compiti che dovranno svolgere e' stato quindi             
previsto lo specifico finanziamento di cui al successivo punto A.2              
destinato alle Province.                                                        
A - Art. 41, comma 1, lettera a)                                                
A.1 Finalizzazione della quota del Fondo destinata all'avvio della              
riforma e alla realizzazione di iniziative promozionali                         
Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2001 ammontano a             
Lire 4.000.000.000 (pari a 2.065.827,60 Euro).                                  
L'ammontare dello stanziamento destinato con il presente programma              
all'avvio della riforma ed alla realizzazione delle iniziative                  
promozionali di cui all'art. 2 della L.R. 2/85 e' di Lire                       
3.700.000.000 (pari a 1.910.890,53 Euro), previsto per Lire                     
650.000.000 (pari a 335.696,98 Euro) al Capitolo 57100 e per Lire               
3.050.000.000 (pari a 1.575.193,54 Euro) al Cap. 57103 del Bilancio             
per l'esercizio 2001.                                                           
Un'ulteriore quota di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) dello           
stanziamento previsto al Capitolo 57100, e' gia' stata destinata al             
finanziamento del Programma a favore degli immigrati di cui alla                
delibera di Consiglio regionale 203/01 "Linee guida per l'attuazione            
del terzo Programma delle attivita' a favore degli immigrati previste           
dal DLgs 286/98".                                                               
Le iniziative per l'avvio della riforma e di carattere promozionale             
di rilievo regionale dovranno essere finalizzate ai seguenti                    
obiettivi:                                                                      
1) avvio della riforma (sistema informativo delle politiche sociali,            
iniziative di formazione ed informazione, sperimentazione di forme              
innovative di organizzazione e gestione degli interventi, iniziative            
di studio e ricerca per la predisposizione del Piano sociale                    
regionale, ecc.);                                                               
2) prosecuzione ed ampliamento della sperimentazione regionale del              
servizio di telesoccorso e telecompagnia;                                       
3) cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito             
comunitario;                                                                    
4) attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e              
ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere socio                     
assistenziale;                                                                  
5) attuazione di attivita' tecniche connesse alla realizzazione dei             
programmi di investimento ex art. 20, Legge 67/88 e art. 42, L.R.               
2/85;                                                                           
6) attivazione del Programma "Politiche sociali" da parte                       
dell'Agenzia sanitaria regionale.                                               
Per il conseguimento dei predetti obiettivi sono previste due                   
modalita' operative:                                                            
a) attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della               
Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a                  
soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente;               
b) approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto             
per la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e                
privati per la realizzazione degli obiettivi indicati ai precedenti             
punti 2 e 4.                                                                    
La Giunta regionale provvedera' successivamente con appositi atti, in           
attuazione dei precedenti punti a) e b), all'individuazione delle               
iniziative nonche' delle modalita' di erogazione della spesa, con le            
conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati e all'assunzione            
dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le condizioni previste                
dalla L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94, sui Capitoli           
57100 e 57103 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001.                  
A.2 Ripartizione alle Province della quota del Fondo per la                     
promozione, il coordinamento ed il supporto alla programmazione                 
locale                                                                          
Lo stanziamento complessivo per l'anno 2001 di Lire 2.500.000.000               
(pari a 1.291.142,25 Euro), previsto per Lire 200.000.000 (pari a               
103.291,38 Euro) al Capitolo 57115 e per Lire 2.300.000.000 (pari a             
1.187.850,87 Euro) al Capitolo 57105, viene destinato al                        
finanziamento delle attivita' previste al precedente paragrafo 4 "Le            
Province".                                                                      
Il suddetto finanziamento, da erogarsi in unica soluzione, viene                
ripartito sulla base della popolazione residente al 31/12/2000 e                
destinato in particolare:                                                       
a) alla promozione, coordinamento e supporto informativo alla                   
predisposizione dei Piani di zona;                                              
b) alla attivazione e gestione del sistema informativo dei servizi              
sociali;                                                                        
c) all'avvio del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in            
gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi a                
norma dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. 7/94 cosi' come modificata           
dalla L.R. 6/97;                                                                
d) alla gestione delle attivita' di competenza delle Province in                
materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia            
in attuazione della L.R. 1/00 e di servizi socio-assistenziali e                
socio-sanitari in attuazione della L.R. 34/98.                                  
B - Art. 41, comma 1, lettera b)                                                
B) Ripartizione ai Comuni della quota del Fondo destinata alla                  
predisposizione ed attuazione dei piani di zona                                 
L'ammontare complessivo dello stanziamento per l'anno 2001 e' di Lire           
52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75 Euro), previsto al Capitolo                
57120 per Lire 16.000.000.000 (pari a 8.263.310,39 Euro) e al                   
Capitolo 57107 per Lire 36.000.000.000 (pari a 18.592.448,37 Euro), e           
rappresenta il concorso regionale alla predisposizione ed attuazione            
dei Piani di zona sperimentali con le caratteristiche di cui al                 
precedente paragrafo 3 "Piani di zona sperimentali di ambito                    
distrettuale" e alla realizzazione delle attivita' di seguito                   
indicate:                                                                       
- conseguimento di obiettivi di qualificazione e ottimizzazione delle           
attivita' connesse all'esercizio delle funzioni trasferite a norma              
dell'art. 130 del DLgs 112/98 in materia di concessione delle                   
provvidenze economiche agli invalidi civili;                                    
- continuita' degli interventi di assistenza sociale di cui alla                
Legge 67/93, gia' di competenza delle Province, come previsto                   
all'art. 191, comma 2, lett. d), L.R. 3/99;                                     
- interventi in materia di assistenza sociale nell'area penale                  
interna ed esterna e post-penitenziaria;                                        
- interventi in materia di assistenza sociale rivolti a prostitute,             
in coerenza con il progetto regionale sulla prostituzione approvato             
con deliberazione della Giunta regionale 2567/96;                               
- interventi in materia assistenziale rivolti ai nomadi per favorire            
l'applicazione del disposto normativo di cui agli articoli 10, 11, 12           
della L.R. 47/88 cosi' come modificata dalla L.R. 34/93.                        
Per i Comuni di Forli', Meldola, Sassuolo e Varano de' Melegari, la             
quota assegnata comprende anche il concorso al mantenimento degli               
interventi di assistenza rivolti ai cittadini gia' assistiti                    
dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate nel              
territorio di competenza dei Comuni stessi, ai sensi degli artt. 113            
e seguenti del DPR 616/77.                                                      
La quota complessiva di Lire 52.000.000.000 (pari a 26.855.758,75               
Euro) viene ripartita tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:             
a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente           
al 31/12/2000, pesata per fasce di eta' secondo lo schema seguente: -           
 0 -  2 valore 1 -  3 - 17 valore 1,5 - 18 - 64 valore 1 - 65 - 74              
valore 2 - >> 75 valore 3                                                       
b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti               
alle Comunita' Montane (L.R. 22/97 e L.R. 11/01) e gli altri Comuni             
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base alla popolazione           
residente al 31/12/2000, nel seguente modo: - Comuni montani valore 2           
- Comuni lore 1                                                                 
c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei                  
servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, immigrati e            
nomadi, rilevati dal Sistema informativo delle Politiche sociali                
regionale riferiti all'anno 1999.                                               
L'erogazione dei finanziamenti cosi' determinati avverra' nel                   
seguente modo:                                                                  
- 70% ad avvenuta esecutivita' del relativo atto di concessione;                
- 30% a seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Piani di               
zona, con le modalita' e nei termini individuati nell'atto di                   
concessione dei finanziamenti stessi.                                           
C - Art. 41, comma 1, lettera c)                                                
C) Ripartizione della quota del Fondo per lo sviluppo dei servizi               
Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2001 ammontano a             
Lire 10.330.000.000 (pari a 5.334.999,77 Euro).                                 
L'importo di Lire 9.630.000.000 (pari a 4.973.479,94 Euro)                      
programmato con il presente atto, stanziato ai Capitoli 57150 per               
Lire 4.150.000.000 (pari a 2.143.296,13 Euro) e 57109 per Lire                  
5.480.000.000 (pari a 2.830.183,81 Euro), e' destinato al                       
finanziamento dei programmi di intervento di iniziativa regionale               
(C.1, C.3, C.4, C.5 e C.6) di seguito descritti. L'elencazione                  
evidenzia anche il programma per l'area immigrazione (C.2) gia'                 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 203/01 per un               
importo di Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) riferito al                
sopracitato Capitolo 57150.                                                     
C.1 - Programma per l'area anziani e disabili                                   
Risorse programmate: Lire 7.585.000.000 (pari a 3.917.325,58 Euro).             
Obiettivi                                                                       
Nell'ambito del programma "Valorizzazione e sostegno delle                      
responsabilita' familiari", assumono particolare rilievo le                     
iniziative volte a sostenere le responsabilita' di cura dei familiari           
che assistono anziani non autosufficienti e/o disabili in situazione            
di gravita', in attuazione di quanto indicato dalle linee di                    
indirizzo regionale e dalla lettera d), comma 3 dell'art. 16 della              
Legge 328/00, da realizzarsi mediante:                                          
a) l'impegno diretto dei Comuni in collaborazione con le Aziende                
Unita' sanitarie locali, per la verifica delle modalita' di                     
concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto               
dalla L.R. 5/94 e dalla deliberazione di Giunta regionale 1377/99; le           
risorse assegnate sono volte all'ampliamento dei beneficiari di                 
questa misura di intervento;                                                    
b) l'introduzione sperimentale, secondo modalita' da definire con               
direttiva regionale, dell'assegno di cura per coloro che assistono              
persone disabili, in situazione di gravita', per potenziarne le                 
opportunita' di permanenza al proprio domicilio.                                
Destinatari dei contributi                                                      
Tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), comma 3 dell'art. 8           
della Legge 328/00 circa l'opportunita' di favorire ed incentivare              
ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali a rete                  
coincidenti con i distretti sanitari e considerato che anche l'art.             
14 della L.R. 5/94 prevede un ruolo propulsivo dei Comuni sedi di               
distretto, si ritiene opportuno assegnare ai Comuni sede di distretto           
sanitario le risorse per la realizzazione del programma.                        
Criteri di ripartizione delle risorse                                           
Le risorse programmate vengono ripartite tra i Comuni sede di                   
distretto, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla              
popolazione residente al 31/12/2000.                                            
C.2 - Programma per l'Area immigrazione                                         
Risorse gia' programmate: Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro)             
Obiettivi                                                                       
Le suddette risorse gia' programmate integrano le assegnazioni                  
statali di cui al DLgs 286/98, quale compartecipazione finanziaria a            
carico della Regione, prevista dal DPR 394/99 per l'attuazione del              
programma delle attivita' a favore degli immigrati.                             
Destinatari dei contributi e criteri di ripartizione                            
Le risorse verranno attribuite ai Comuni sulla base degli obiettivi,            
dei criteri e delle procedure gia' indicati dalla delibera del                  
Consiglio regionale n. 203 del 20 giugno 2001 "Linee guida per                  
l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore degli                 
immigrati previste dal DLgs 286/98".                                            
C.3 - Programma per l'Area detenuti                                             
Risorse programmate: Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro)                  
Obiettivi                                                                       
Attuazione di quanto stabilito al punto F "Mediazione culturale per             
gli immigrati" del Protocollo d'intesa fra il Ministero di Grazia e             
Giustizia e Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo del 1998,                
attraverso il consolidamento del progetto di rilevanza regionale                
"Mediazione culturale per gli immigrati in carcere", di cui alla                
delibera del Consiglio regionale 44/00, in collaborazione con gli               
Enti locali.                                                                    
Consolidamento dell'attivita' degli sportelli informativi gia'                  
operanti negli istituti penitenziari della regione attraverso la                
definizione, concordata con gli attori coinvolti, di parametri di               
funzionamento e di standard minimi di qualita', riconfermando                   
l'ampliamento delle attivita' degli sportelli ai detenuti italiani,             
esperienza gia' attuata nell'anno 2000.                                         
Orientamento e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di           
tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla                    
detenzione, avvalendosi dell'azione interna di un operatore per                 
un'informazione legale.                                                         
Supporto ai detenuti nella ricerca delle condizioni idonee (lavoro,             
riferimento domiciliare, documentazione etc.) per usufruire di                  
permessi, di misure alternative, di accesso al lavoro esterno, in               
stretta collaborazione con gli educatori interni alle strutture                 
carcerarie e agli operatori del territorio.                                     
Supporto agli operatori degli Istituti penitenziari e dei Comuni sedi           
di carcere per l'acquisizione di strumenti di valutazione delle                 
attivita' svolte.                                                               
Azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione esterna al             
carcere o alternativa della pena detentiva, quali: orientamento al              
lavoro, inserimento lavorativo, job creation.                                   
Azioni rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti           
(attivita' di miglioramento degli aspetti relazionali dentro agli               
istituti penitenziari, attivita' culturali e sportive, biblioteche e            
centri di documentazione).                                                      
Destinatari delle risorse:                                                      
Comuni sedi di carcere.                                                         
Criteri di ripartizione delle risorse                                           
La ripartizione delle risorse verra' effettuata tenendo conto in                
maniera integrata dei seguenti fattori:                                         
- popolazione detenuta;                                                         
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione                 
penale, rispetto allo specifico territorio.                                     
C.4 - Programma per l'Area prostituzione                                        
Risorse programmate: Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro)                  
Obiettivi                                                                       
Prosecuzione degli interventi avviati in attuazione dell'art. 18 del            
TU sull'immigrazione approvato con DLgs 286/98.                                 
Prosecuzione del progetto regionale "Prostituzione" approvato con               
delibera di Giunta regionale 2567/96.                                           
Da realizzarsi mediante:                                                        
- azioni volte alla riduzione del danno attraverso unita' mobili per            
l'informazione/prevenzione nei confronti delle persone che si                   
prostituiscono;                                                                 
- interventi di assistenza ed integrazione sociale nell'ambito delle            
iniziative contro la tratta;                                                    
- attivazione punto-rete territoriale numero verde sulla tratta;                
- azioni contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini.                    
Destinatari delle risorse                                                       
In attuazione del progetto regionale "Prostituzione" le risorse sono            
destinate ai progetti locali gia' avviati e ai nuovi Comuni che hanno           
chiesto di aderirvi.                                                            
Destinatari sono pertanto i seguenti Enti, referenti territoriali               
della rete gia' operativa nella regione:                                        
- Comuni di Piacenza, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto,                 
Salsomaggiore, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara,                  
Casalecchio di Reno, Calderara, Anzola Emilia, San Lazzaro di Savena,           
Zola Predosa, Ozzano dell'Emilia;                                               
- Aziende Unita' sanitarie locali di Rimini, Cesena e Parma -                   
Distretto di Fidenza, titolari di delega da parte dei Comuni ex art.            
22, comma 1, L.R. 19 maggio 1994, n. 19;                                        
- Consorzi per i servizi sociali di Ravenna e di Imola.                         
Criteri di ripartizione delle risorse                                           
Le assegnazioni agli enti sopraddetti saranno effettuate tramite una            
ripartizione che terra' conto della rilevanza dei fenomeni, accertata           
sulla base delle indicazioni pervenute in sede di attuazione del                
progetto.                                                                       
L'investimento e' finalizzato alla compartecipazione finanziaria a              
carico del bilancio regionale nell'ambito delle iniziative finanziate           
dall'art. 18 del DLgs 286/98.                                                   
C.5 - Programma per l'Area famiglie - "Prestiti sull'onore"                     
Risorse programmate: Lire 145.000.000 (pari a 74.886,25 Euro)                   
Obiettivi                                                                       
Promozione dell'autonomia delle persone e delle famiglie, in                    
particolare famiglie con figli minorenni, e sostegno alle necessita'            
di mantenimento, cura ed educazione dei figli come previsto dall'art.           
17, comma 3 della L.R. 27/89 mediante:                                          
- erogazione di prestiti ai soggetti sopraindicati in presenza di               
gravi difficolta' economiche temporanee, ad es. dovute a problemi               
connessi alla casa, al lavoro, alla salute. Tali prestiti, a tasso              
zero per i beneficiari, sono da restituire con modalita' concordate             
tra soggetti beneficiari e soggetti erogatori.                                  
Destinatari delle risorse                                                       
In attuazione della specifica convenzione sui "Prestiti sull'onore"             
di cui alla delibera di Giunta 485/99, il finanziamento regionale e'            
indirizzato ai Comuni capoluogo di Provincia e al Comune di Cesena,             
firmatari della suddetta convenzione insieme alla Regione                       
Emilia-Romagna e alla Banca Popolare Etica di Padova. Il                        
finanziamento e' finalizzato alla copertura totale degli interessi              
derivanti dai prestiti sull'onore erogati per il terzo anno di                  
validita' della convenzione.                                                    
Destinatari risultano pertanto i seguenti Comuni firmatari della                
suddetta convenzione: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,                   
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli', Rimini, Cesena.                              
Criteri di ripartizione delle risorse                                           
La ripartizione tra i Comuni della somma disponibile per il pagamento           
degli interessi come sopra indicato sara' effettuata in proporzione             
al numero di minorenni residenti in ciascun comune al 31/12/2000.               
C.6 - Programma per l'Area donne in difficolta'                                 
Risorse programmate: Lire 500.000.000 (pari a 258.228,45 Euro)                  
Obiettivi                                                                       
Contrastare la violenza fisica, psicologica, sessuale contro le donne           
attraverso interventi differenziati rivolti prevalentemente al                  
supporto delle vittime di tali violenze.                                        
Offrire sostegno alle donne, con o senza figli, vittime o minacciate            
di violenza fisica, psicologica, sessuale attraverso interventi                 
economici, di accoglienza, consulenza, ospitalita' residenziale, per            
permettere loro di assumere, libere da costrizioni e condizionamenti,           
le decisioni che ritengono piu' opportune.                                      
Destinatari delle risorse                                                       
Comuni singoli o associati che gestiscono direttamente o tramite                
convenzione o altre forme di accordo con una delle associazioni                 
firmatarie del Protocollo d'intesa sul tema della violenza contro le            
donne, siglato a Bologna il 13/1/2000 tra Regione, ANCI-ER, UPI-ER e            
Associazioni, un centro di accoglienza/consulenza/ospitalita'                   
residenziale per donne che hanno subito violenza ed eventualmente i             
loro figli minorenni.                                                           
Destinatari risultano essere i Comuni di Parma, Reggio Emilia,                  
Modena, Castelmaggiore (BO), Ferrara, Ravenna, Faenza, Forli' e il              
Consorzio per i servizi sociali di Imola.                                       
Criteri di ripartizione delle risorse                                           
La ripartizione delle risorse assegnate avverra' in base alla                   
popolazione femminile in eta' 15-69 residente al 31/12/2000 nel                 
territorio di riferimento dei Centri di cui sopra.                              
Entita' del concorso contributivo dei programmi di iniziativa                   
regionale e procedure di assegnazione                                           
L'entita' del concorso finanziario della Regione, per quanto                    
programmato con il presente atto, e' determinata nella misura del 70%           
della spesa ammessa a contributo, con variazioni connesse ad                    
arrotondamenti, ad eccezione del Programma di cui al precedente punto           
C.5, per il quale il concorso contributivo e' pari alla copertura               
totale degli interessi.                                                         
La Giunta regionale provvedera' con propri atti all'assegnazione dei            
contributi in base ai criteri sopra determinati per ogni singola area           
e alla definizione delle modalita' di concessione ed erogazione degli           
stessi, nonche' di rendicontazione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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