DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2001, n. 1915
Applicazione della normativa sulle quote latte. Art. 1, comma 21, DL 43/99 convertito con modificazioni nella Legge 27 aprile 1999, n. 118. Criteri per l'attribuzione delle quote resesi disponibili per la campagna lattiera 2001/2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, recante il regolamento di
esecuzione della predetta Legge 468/92;
- il DL n. 727 del 23 dicembre 1994 convertito con modificazioni in
Legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante norme per il rientro della
produzione lattiera nella quota comunitaria;
- il DL n. 411 dell'1 dicembre 1997 convertito con modificazioni in
Legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante disposizioni per gli
accertamenti in materia di produzione lattiera;
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999 convertito con modificazioni in
Legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il
settore lattiero-caseario;
- il DL n. 8 del 4 febbraio 2000 convertito con modificazioni in
Legge 7 aprile 2000, n. 79, recante disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;
richiamata la propria deliberazione n. 2726 del 30 dicembre 1999,
avente per oggetto: "Applicazione della normativa sulle quote latte.
Legge 27 aprile 1999, n. 118 art. 21. Criteri per l'attribuzione
delle quote resesi disponibili", come successivamente modificata ed
integrata dalle proprie deliberazioni n. 397 dell'1 marzo 2000 e n.
2686 del 29 dicembre 2000;
considerato:
- che con nota prot. n. 1133 del 18 luglio 2001 l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) procede alla ripartizione fra le
Regioni e le Province autonome di ulteriori quote ai sensi dell'art.
1, comma 21 del DL 43/99;
- che tali quote dovranno essere assegnate dalle Regioni ai propri
produttori per la campagna lattiera 2001/2002;
- che la quota "consegne" attribuita alla Regione Emilia-Romagna e'
pari a tonnellate 19.765;
considerato inoltre che l'art. 1, comma 21 bis del citato DL 43/99
precisa che i produttori che nel corso dei periodi 1997/98 e 1998/99
hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano
titolari, non possono in alcun caso beneficiare delle riassegnazioni
di cui al comma 21;
ritenuto necessario:
- escludere dalle assegnazioni di quota "consegne" per la campagna
lattiera 2001/2002 anche i produttori che hanno venduto, affittato o
comunque ceduto in tutto o in parte le quote di cui erano titolari
anche nel corso dei periodi 1999/2000 e 2000/2001, fatto salvo i
trasferimenti di quota effettuati ai sensi del comma 6 del citato DL
8/00, stipulati nel corso dei succitati periodi;
- procedere alla riattribuzione di quote a favore dei produttori in
attivita' e che abbiano utilizzato almeno il 70% del proprio
quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna
lattiera 2000/2001;
valutato opportuno confermare, per quanto non diversamente disposto
con il presente atto, i criteri per l'attribuzione delle suddette
quote stabiliti con la succitata deliberazione 2726/99 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
richiamate:
- la L.R. 15/97;
- le proprie deliberazioni n. 2541 e n. 1490 rispettivamente in data
4 luglio 1995 e 31 luglio 2001, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dr.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dr. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della
predetta deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di confermare, per l'assegnazione delle quote "consegne" ex art.
1, comma 21 del DL 43/99 per la campagna lattiera 2001/2002
attribuite alla Regione Emilia-Romagna con nota AGEA prot. 1133 del
18 luglio 2001, i criteri gia' stabiliti con la propria
deliberazione 2726/99 come modificata ed integrata dalle proprie
deliberazioni 397/00 e 2686/00, fatto salvo quanto disposto ai
successivi punti 2) e 3);
2) di stabilire che le assegnazioni di cui al punto 1) vengano
attribuite, a decorrere dall'1 aprile 2001, ai produttori titolari di
quota attivi nella campagna lattiera 2000/2001, nei confronti dei
quali e' stata disposta la riduzione della quota B in attuazione
della Legge 46/95, proporzionalmente al quantitativo ridotto;
3) di stabilire inoltre che non possono beneficiare delle
assegnazioni di cui al punto 1) i produttori che:
a) nel corso della campagna lattiera 2000/2001 non hanno utilizzato
almeno il 70% del proprio quantitativo individuale di riferimento;
b) abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte,
la quota di cui erano titolari, nel corso delle campagne lattiere
1999/2000 e 2000/2001, fermo restando quanto disposto al comma 21 bis
dell'art. 1 del gia' citato DL 43/99 e fatti salvi i trasferimenti di
quota effettuati ai sensi del comma 6 del DL 8/00, stipulati nel
corso delle succitate campagne, ed i legittimi mutamenti di
titolarita' dell'azienda;
4) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera',
ove necessario, con proprio atto formale, a fornire eventuali
indicazioni tecnico-operative per l'attuazione delle disposizioni
stabilite nel presente atto;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.