REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2001, n. 1915

Applicazione della normativa sulle quote latte. Art. 1, comma 21, DL 43/99 convertito con modificazioni nella Legge 27 aprile 1999, n. 118. Criteri per l'attribuzione delle quote resesi disponibili per la campagna lattiera 2001/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore                 
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;                   
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, recante il regolamento di                 
esecuzione della predetta Legge 468/92;                                         
- il DL n. 727 del 23 dicembre 1994 convertito con modificazioni in             
Legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante norme per il rientro della               
produzione lattiera nella quota comunitaria;                                    
- il DL n. 411 dell'1 dicembre 1997 convertito con modificazioni in             
Legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante disposizioni per gli                       
accertamenti in materia  di produzione lattiera;                                
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999 convertito  con modificazioni in                
Legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il               
settore lattiero-caseario;                                                      
- il DL n. 8 del 4 febbraio 2000 convertito con modificazioni in                
Legge 7 aprile 2000, n. 79, recante disposizioni urgenti per la                 
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di               
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;           
richiamata la propria deliberazione n. 2726 del 30 dicembre 1999,               
avente per oggetto: "Applicazione della normativa sulle quote latte.            
Legge 27 aprile 1999, n. 118 art. 21. Criteri per l'attribuzione                
delle quote resesi disponibili", come successivamente modificata ed             
integrata dalle proprie deliberazioni n. 397 dell'1 marzo 2000 e n.             
2686 del 29 dicembre 2000;                                                      
considerato:                                                                    
- che con nota prot. n. 1133 del 18 luglio 2001 l'Agenzia per le                
erogazioni in agricoltura (AGEA) procede alla ripartizione fra le               
Regioni e le Province autonome di ulteriori quote ai sensi dell'art.            
1, comma 21 del DL 43/99;                                                       
- che tali quote dovranno essere assegnate dalle Regioni ai propri              
produttori per la campagna lattiera 2001/2002;                                  
- che la quota "consegne" attribuita alla Regione Emilia-Romagna e'             
pari a tonnellate 19.765;                                                       
considerato inoltre che l'art. 1, comma 21 bis del citato DL 43/99              
precisa che i produttori che nel corso dei periodi 1997/98 e 1998/99            
hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano           
titolari, non possono in alcun caso beneficiare delle riassegnazioni            
di cui al comma 21;                                                             
ritenuto necessario:                                                            
- escludere dalle assegnazioni di quota "consegne" per la campagna              
lattiera 2001/2002 anche i produttori che hanno venduto, affittato o            
comunque ceduto in tutto o in parte le quote di cui erano titolari              
anche nel corso dei periodi 1999/2000 e 2000/2001, fatto salvo i                
trasferimenti di quota effettuati ai sensi del comma 6 del citato DL            
8/00, stipulati nel corso dei succitati periodi;                                
- procedere alla riattribuzione di quote a favore dei produttori in             
attivita' e che abbiano utilizzato almeno il 70% del proprio                    
quantitativo individuale  di riferimento nel corso della campagna               
lattiera 2000/2001;                                                             
valutato opportuno confermare, per quanto  non diversamente disposto            
con il presente atto, i criteri per l'attribuzione delle suddette               
quote stabiliti con  la succitata deliberazione 2726/99 e sue                   
successive modifiche ed integrazioni;                                           
richiamate:                                                                     
- la L.R. 15/97;                                                                
- le proprie deliberazioni n. 2541 e n.  1490 rispettivamente in data           
4 luglio 1995 e 31 luglio 2001, entrambe esecutive;                             
dato atto del parere favorevole espresso  dal Responsabile del                  
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dr.                 
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dr. Dario                  
Manghi, in  merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla              
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della            
predetta deliberazione 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di  confermare, per l'assegnazione delle  quote "consegne" ex art.           
1, comma 21 del DL 43/99 per la campagna lattiera 2001/2002                     
attribuite alla Regione Emilia-Romagna con nota AGEA prot. 1133 del             
18 luglio 2001, i criteri gia' stabiliti con la  propria                        
deliberazione 2726/99 come modificata ed integrata dalle proprie                
deliberazioni 397/00 e 2686/00, fatto salvo quanto disposto ai                  
successivi punti 2) e 3);                                                       
2) di stabilire che le assegnazioni di cui al punto 1) vengano                  
attribuite, a decorrere dall'1 aprile 2001, ai produttori titolari di           
quota attivi nella campagna lattiera 2000/2001, nei confronti dei               
quali e' stata disposta la riduzione della quota B in attuazione                
della Legge 46/95, proporzionalmente al quantitativo ridotto;                   
3) di stabilire inoltre che non possono beneficiare delle                       
assegnazioni di cui al punto 1) i produttori che:                               
a) nel corso della campagna lattiera 2000/2001 non hanno utilizzato             
almeno il 70% del proprio quantitativo individuale di riferimento;              
b) abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte,           
la quota di cui erano titolari, nel corso delle campagne lattiere               
1999/2000 e 2000/2001, fermo restando quanto disposto al comma 21 bis           
dell'art. 1 del gia' citato DL 43/99 e fatti salvi i trasferimenti di           
quota effettuati ai sensi del comma 6 del DL 8/00, stipulati nel                
corso delle succitate campagne, ed i legittimi mutamenti di                     
titolarita' dell'azienda;                                                       
4) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera',              
ove necessario, con proprio atto formale, a fornire eventuali                   
indicazioni tecnico-operative per l'attuazione delle disposizioni               
stabilite nel presente atto;                                                    
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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