DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 12 settembre 2001, n. 8895
Divieto di messa a dimora in Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus Spp
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34";
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza
fitosanitaria";considerato che:
- ai sensi dell'art. 3, della L.R. 21 agosto 2001, n. 31 la struttura
fitosanitaria regionale puo' temporaneamente vietare, in tutto o
parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante
appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi
nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
- ai sensi del comma 1, dell'art. 2 della suddetta legge regionale,
la struttura fitosanitaria regionale puo' istituire "zone
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica
regionale;
- negli ultimi anni sul territorio regionale si sono verificate
diverse emergenze fitosanitarie, in particolare il "Colpo di fuoco
batterico delle pomacee", causato dal batterio Erwinia amylovora, che
ha provocato rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie
di interesse agrario, ornamentale e forestale;
- che vi e' la necessita' di porre in atto, con la massima
tempestivita' e per determinati periodi di tempo, misure
straordinarie in grado di assicurare la protezione delle colture e
del territorio regionale nei confronti del citato organismo nocivo;
- che le piante appartenenti al genere Crataegus sono particolarmente
sensibili al "Colpo di fuoco batterico" e possono costituire una
potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;
ritenuto pertanto opportuno vietare temporaneamente la messa a dimora
delle piante appartenenti al genere Crataegus;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione 2541/95;
determina:
di vietare la messa a dimora, in tutto il territorio della regione
Emilia-Romagna, di piante appartenenti al genere Crataegus nel
periodo 1 ottobre 2001 - 31 dicembre 2004.
Chiunque non ottemperi al divieto, ai sensi del comma 1, dell'art. 5,
della L.R. 31/01, ha l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle
piante entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad
adempiere.
L'inadempienza alla suddetta prescrizione e' punita con le sanzioni
amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della L.R. 31/01,
che prevedono:
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 (Euro
129,11) a Lire 1.500.000 (Euro 774,69), fermo restando il rimborso
delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera
all'obbligo di estirpazione;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (Euro
258,23) a Lire 3.000.000 (Euro 1.549.37) qualora la violazione
avvenga all'interno delle zone fitosanitarie tutelate;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (Euro
516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) qualora la violazione sia
commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.
3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, si occupano
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della
manutenzione di parchi o giardini.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti