REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1620

Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del DLgs 22/97 e                 
successive modifiche ed integrazioni, compete alle Regioni la                   
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province ed           
i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;                          
- che ai sensi del medesimo art. 19, comma 1, lett. c) del DLgs 22/97           
e successive modifiche ed integrazioni, alle Regioni compete anche              
l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di                   
bonifica di aree inquinate;                                                     
- che ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 del DLgs 22/97 e successive            
modifiche ed integrazioni, i piani regionali di gestione dei rifiuti            
devono promuovere la riduzione della quantita', dei volumi e della              
pericolosita' dei rifiuti e devono prevedere:                                   
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto            
delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione             
dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere                      
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;                    
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di              
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella provincia tenendo               
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non           
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonche'              
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema                  
industriale;                                                                    
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti                 
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri            
di efficienza e di economicita' e l'autosufficienza della gestione              
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli                 
ambiti territoriali ottimali, nonche' ad assicurare lo smaltimento              
dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al               
fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;                  
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;            
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle               
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e             
recupero dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o                  
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;                                   
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a              
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;              
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di                  
materiali e di energia;                                                         
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta,             
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;                           
i) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da              
smaltire;                                                                       
- che ai sensi del medesimo art. 22, comma 5 del DLgs 22/97 e                   
successive modifiche ed integrazioni, costituiscono parte integrante            
dei piani regionali di gestione dei rifiuti i piani per la bonifica             
delle aree inquinate che devono prevedere:                                      
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di             
valutazione del rischio elaborato dall'ANPA,                                    
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche              
generali degli inquinamenti presenti;                                           
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento                      
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali             
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;                         
d) la stima degli oneri finanziari;                                             
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare;                      
- che in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15           
maggio 1997, n. 127 nonche' del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 la Regione           
con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e            
locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo               
territoriale;                                                                   
dato atto che per quanto attiene al settore dei rifiuti, l'art. 126             
della L.R. 3/99 e successive modifiche ed integrazioni individua i              
seguenti strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:             
- il Piano territoriale regionale (PTR) cosi' come integrato dal                
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR),                                 
- i Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui               
all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6,                                    
- i Piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR);                       
dato atto inoltre che l'art. 128 della L.R. 3/99 e successive                   
modifiche ed integrazioni, stabilisce:                                          
- che le Province pianifichino il sistema di smaltimento dei rifiuti            
attraverso le scelte effettuate nel Piano territoriale di                       
coordinamento provinciale (PTCP) e con il Piano provinciale per la              
gestione dei rifiuti (PPGR),                                                    
- che il PTCP, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i                
diversi settori economici e per le diverse aree territoriali,                   
analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e                 
valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli            
stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee alla                      
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti                 
urbani, speciali e speciali pericolosi,                                         
- che il PPGR in particolare:                                                   
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h              
bis) del comma 3 dell'art. 22 del DLgs 22/97;                                   
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e                   
recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per              
ogni tipo di impianto;                                                          
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione                
unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del DLgs           
22/97;                                                                          
d) contiene quale parte integrante il piano delle bonifiche dei siti            
inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del DLgs 22/97;                        
considerato che l'art. 130 della L.R. 3/99 e successive modifiche ed            
integrazioni, prevede che la Giunta regionale emani direttive                   
vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e           
la gestione unitaria dei rifiuti e che tali direttive riguardino in             
particolare:                                                                    
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione             
dei rifiuti;                                                                    
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e                   
recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;                             
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree                    
inquinate;                                                                      
- che tali direttive rappresentano lo strumento fondamentale per                
poter avviare in tutto il territorio regionale una nuova fase della             
pianificazione di settore improntata ai principi e alle finalita'               
della nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore            
rifiuti;                                                                        
- che per rispondere a tali esigenze e' stata predisposta in prima              
istanza una bozza di "Criteri ed indirizzi regionali per la                     
pianificazione e la gestione dei rifiuti" riportante indicazioni e              
proposte riguardanti le funzioni di competenza provinciale previste             
dal sopracitato art. 128, L.R. 3/99;                                            
- che le sopracitate linee di indirizzo sono state illustrate in modo           
approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi presso la sede              
dell'Assessorato regionale Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
- che a seguito di tali incontri sono state raccolte osservazioni               
puntuali delle Province, trasmesse tramite lettere ufficiali e                  
conservate agli atti presso la Direzione generale Ambiente e Difesa             
del suolo e della costa;                                                        
- che, in considerazione della peculiarita' della materia e della               
necessita' di approfondimento del quadro normativo, si ritiene                  
opportuno rimandare a successivo atto deliberativo l'emanazione di              
specifiche direttive per la gestione degli interventi di bonifica e             
la redazione dei piani delle bonifiche dei siti inquinati;visti:                
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                                
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;                                              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed                      
integrazioni;                                                                   
- la Legge 12 luglio 1994, n.27;                                                
- la Legge 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed                       
integrazioni;                                                                   
- la Legge 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche ed                       
integrazioni;                                                                   
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva             
ai sensi di legge con la quale sono state fissate le direttive                  
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                     
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal                     
Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale, ing.             
Giuseppe Benedetti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19             
novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Ambiente e              
Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in                 
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi                  
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche'             
della deliberazione 2541/95;                                                    
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri ed              
indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti             
di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale           
della presenze deliberazione;                                                   
b) di demandare a successivo atto l'approvazione di una specifica               
direttiva per la gestione degli interventi di bonifica e la redazione           
dei piani delle bonifiche dei siti inquinati;                                   
c) di rinviare ai successivi propri atti deliberativi l'integrazione            
di detti indirizzi con particolare riferimento all'evoluzione della             
normativa comunitaria statale e regionale di settore;                           
d) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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