DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1617
Interventi contributivi a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi ai sensi della Legge 206/97 - Seconda tranche - Erwinia amylovora - Attuazione deliberazione 1782/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle produzioni
agricole danneggiate da organismi nocivi", ed in particolare l'art. 1
che prevede la concessione di contributi per l'estirpazione, il
mancato reddito ed il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite
dalle infezioni di Sharka o vaiolatura delle drupacee e di Erwinia
amylovora o colpo di fuoco batterico delle rosacee, situate in zone
soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei Decreti Ministeriali
del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
10 dicembre 1996 e del 10 settembre 1999, n. 356 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;
- il DM n. 103070 in data 30 dicembre 1997 con il quale e' stata
assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di Lire 4.766.856.887
(Euro 2.461.876,13) per l'attuazione degli interventi di cui alla
Legge 206/97;
dato atto che con L.R. 28 aprile 1999, n. 6 la predetta assegnazione
e' stata iscritta sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora
(Legge 1 luglio 1997, n. 206). Mezzi statali" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 1999;
richiamata la propria deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre
1998, relativa ai criteri per l'attuazione della citata Legge 206/97
che, tra l'altro, prevede:
- al punto 1 dell'Allegato, che siano predisposte due graduatorie per
la concessione di contributi alle aziende a cui sia stato imposto da
parte del Servizio Fitosanitario l'abbattimento di drupacee e rosacee
colpite da Sharka o Erwinia amylovora nei seguenti periodi:
a) prima tranche:
abbattimento di piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e
melo prima del 31 marzo 1998;
b) seconda tranche:
abbattimento di piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e
melo nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 e il 31 gennaio 1999;
- al punto 4 dell'Allegato, che le risorse disponibili sono
prioritariamente destinate all'attuazione della prima tranche di
intervento, priorita' che permane anche per l'utilizzazione di
eventuali ulteriori risorse messe a disposizione della Regione
attraverso un eventuale rifinanziamento della Legge 206/97;
dato atto che con propria deliberazione n. 2746 del 30 dicembre 1999
e' stata approvata all'Allegato D la graduatoria delle domande
presentate, con riferimento alla prima tranche di intervento, per
entrambe le fitopatie e sono state contestualmente finanziate le
posizioni fino alla 119, impegnando il relativo onere complessivo di
Lire 4.760.497.725 (Euro 2.458.591,89) sul predetto Capitolo
12025/1999;
visti:
- la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale
gravita'" di rifinanziamento della sopra citata Legge 206/97;
- il DM n. 100.423 in data 10 marzo 2000 con il quale il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali ha assegnato alla Regione
Emilia-Romagna la somma di Lire 6.597.106.000 (Euro 3.407.120,91) per
il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree
frutticole colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora;
dato atto:
- che la predetta assegnazione e' stata oggetto di apposita
variazione di bilancio, disposta con propria deliberazione n. 893 del
6 giugno 2000, per la sua iscrizione nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2000 sul citato Capitolo 12025;
- che con determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 9016
del 25 settembre 2000 - a norma di quanto stabilito al punto 9) della
citata deliberazione 1782/98 e al punto 8), lettera c) della
deliberazione 2746/99 - si e' provveduto a concedere il contributo
spettante a tutte le aziende collocate nella graduatoria di cui
all'Allegato D della deliberazione 2746/99 non ancora finanziate e ad
impegnare il connesso onere complessivo di Lire 2.547.518.750 (Euro
1.315.683,63) sul Capitolo 12025/2000;
- che con propria deliberazione n. 2583 del 29 dicembre 2000 e' stata
approvata - a completamento della prima tranche dell'intervento
contributivo di cui alla citata deliberazione 2746/99 - la
graduatoria delle aziende beneficiarie del contributo per le quali,
in sede di adozione del predetto atto deliberativo 2746/99, era stata
riconosciuta la necessita' di un supplemento di istruttoria,
impegnando il relativo onere complessivo di Lire 973.132.450 (Euro
502.580,97) sul Capitolo 12025/2000;
- che con propria deliberazione n. 2747 del 30 dicembre 1999 si era
provveduto ad approvare, tra l'altro, in attuazione della L.R. 15/99
ed in attesa del decreto di assegnazione delle risorse derivanti
dalla citata Legge 307/99, all'Allegato 1.C la graduatoria in cui
erano utilmente collocate ai fini della concessione dei contributi,
disposta con il medesimo atto, tutte le domande ammissibili relative
ad abbattimenti di drupacee a seguito di attacchi di "Sharka"
effettuati nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 ed il 31 gennaio
1999 (seconda tranche di interventi di cui alla predetta
deliberazione 1782/98) impegnando il relativo onere sul Capitolo
12027/1999 "Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento di
piante drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)";
- che, pertanto, restano tuttora da finanziare - relativamente alla
seconda tranche di interventi previsti dalla piu' volte citata
deliberazione 1782/98 - gli abbattimenti di piante infette da Erwinia
amylovora;
- che a tale finanziamento si provvede con il presente atto con
utilizzo delle risorse derivanti dalla Legge 307/99 ancora
disponibili ed iscritte al Capitolo 12025 del bilancio per
l'esercizio finanziario in corso;
rilevato che i contributi concedibili devono essere calcolati secondo
i parametri stabiliti nella richiamata deliberazione 1782/98 ed
indicati al punto 3) del dispositivo e al punto 5) dell'Allegato alla
medesima deliberazione, nel quale sono stati rideterminati i
parametri di contributo per l'estirpazione, il mancato reddito ed il
reimpianto di coltivazioni frutticole secondo quanto di seguito
riportato:
Eta' dell'impianto Lire per pianta Lire per ettaro
I anno di impianto 45.000 fino ad un massimo
(Euro 23,24) di 13.500.000
(Euro 6.972,17)
II anno di impianto 56.250 fino ad un massimo
(Euro 29,05) di 16.500.000
(Euro 8.521,54)
III anno di impianto 67.500 fino ad un massimo
(Euro 34,86) di 20.250.000
(Euro 10.458,25)
dal IV anno 71.250 fino ad un massimo
al IX anno di impianto (Euro 36,80) di 27.000.000
(Euro 13.944,34)
X anno di impianto 56.250 fino ad un massimo
(Euro 29,05) di 22.500.000
(Euro 11.620,28)
XI anno di impianto 45.000 fino ad un massimo
(Euro 23,24) di 18.000.000
(Euro 9.296,22)
dal XII anno di impianto 15.000 fino ad un massimo
(Euro 7,75) di 13.500.000
(Euro 6.972,17)
Vivai 2.000/astone
(Euro 1,03)
dato atto che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole
e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
- abbiano provveduto all'estirpazione in ottemperanza a quanto
disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal
Servizio Fitosanitario regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di
cui ai Regg. CE 2200/97 e 2467/97 concernenti la concessione di premi
per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche
e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso disposto,
per motivi sanitari, dal Servizio Fitosanitario regionale;
dato atto, inoltre:
- che il punto 4 dell'Allegato alla deliberazione 1782/98 prevede che
nella definizione delle graduatorie siano applicati i seguenti
criteri di priorita':
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
- pesco;
- susino;
- albicocco;
- ciliegio;
- pero;
- melo;
definendo, nell'ambito della stessa specie, le seguenti priorita':
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorita' e'
attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il rapporto
tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli
abbattimenti;
2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 ettaro: la
priorita' e' attribuita alla azienda che ha diritto al contributo di
maggiore entita';
b) estirpazione di astoni in vivaio di:
- pesco;
- susino;
- albicocco;
- ciliegio;
- pero;
- melo;
dato atto che, pertanto, all'atto del finanziamento della seconda
tranche di intervento relativa agli abbattimenti effettuati nel
periodo 1/4/1998-31/1/1999, l'istruttoria tecnica da effettuare sulle
domande presentate ha richiesto di tenere conto del danno
complessivamente subito dalle aziende ai fini della formulazione di
una proposta di graduatoria e della conseguente quantificazione del
contributo concedibile rispondenti ai criteri stabiliti nella piu'
volte citata deliberazione 1782/98 e sopra riportati;
preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di
contributo presentate per gli abbattimenti di pomacee relativi alla
seconda tranche e comprensivo della conseguente graduatoria di
merito, predisposto in data 20/4/2001 e registrato al protocollo n.
2715 del 20 aprile 2001 del Servizio Fitosanitario regionale;
preso atto che dal suddetto verbale risulta che:
- sono pervenute n. 515 domande di contributo per abbattimenti di
piante di pomacee relativi alla seconda tranche (Allegato A - parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione), di cui:
- n. 5 domande non sono ammissibili al contributo perche' sono state
presentate oltre i termini previsti (Allegato B, parte I - parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- n. 1 richiedente ha comunicato di rinunciare al contributo
(Allegato B, parte II - parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione);
- sono state, pertanto, istruite le restanti 509 domande valide e tra
queste:
- per n. 138 aziende non vi era corrispondenza tra i dati relativi
agli abbattimenti (numero delle piante e superfici interessate)
riportati nella domanda presentata ed i dati riportati nei verbali
redatti dagli Ispettori fitosanitari. In questi casi si e' proceduto
ad effettuare, caso per caso, verifiche che hanno permesso di
individuare l'esatto numero delle piante abbattute e le superfici
interessate;
- per n. 32 aziende sussiste il divieto al reimpianto per motivi
fitosanitari e precisamente:
- n. 1 azienda che ha usufruito di contributi comunitari di cui ai
Regg. CE 2200/97 e 2467/97 per abbattimento totale (Allegato C, parte
I - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- n. 31 aziende per le quali e' stato disposto il divieto al
reimpianto per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario
regionale (Allegato C, parte II - parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione);
e pertanto il contributo indicato nella proposta di graduatoria e'
quantificato nella misura dell'80% del contributo massimo
concedibile;
- per n. 205 aziende, gia' interessate da abbattimenti effettuati
entro il 31/3/1998, l'istruttoria ha proceduto alla valutazione
complessiva del danno subito e alla conseguente determinazione del
contributo concedibile, talche' per 17 aziende, delle quali 2 sono
comprese nell'elenco di cui al precedente alinea, il contributo
concedibile nell'ambito della seconda tranche e' risultato pari a
zero (Allegato D - parte integrante e sostanziale del presente atto);
- per gli abbattimenti di cui alla domanda presentata da Zaccarelli
Franco e C. Agricola immobiliare Sas - Modena, i soggetti aventi
diritto al contributo sono Zaccarelli Aldo, Zaccarelli Franco e
Zaccarelli Cristiana, ciascuno per 1/3, in quanto compartecipi, in
ragione di 1/3 ciascuno, nella conduzione dell'azienda nel momento in
cui e' stato imposto l'abbattimento da parte del Servizio
Fitosanitario regionale;
- per gli abbattimenti di cui alla domanda presentata da Garagnani
Guglielmo - Bologna, i soggetti aventi diritto al contributo sono
Garagnani Guglielmo (parte affittuaria) per il 67% e Malmusi Iolanda
(parte proprietaria) per il 33%, come precisato nella documentazione
agli atti del Servizio Fitosanitario regionale, relativa agli impegni
reciproci nella conduzione dell'azienda;
- per le n. 509 domande valide l'istruttoria ha consentito
l'acquisizione di tutti gli elementi richiesti per l'ammissione al
contributo e tali domande hanno dato origine a n. 515 posizioni, in
relazione alle diverse specie abbattute per le quali il richiedente
ha presentato domanda di contributo. Per ciascuna posizione si e'
proceduto al calcolo del contributo ed alla predisposizione della
graduatoria;
dato atto che i criteri di priorita' stabiliti dalla citata
deliberazione regionale 1782/98 e sopra riportati sono stati
applicati ai fini della formulazione della graduatoria come segue:
- priorita' 01: Abbattimento di piante di pero in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora per superfici superiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto
calcolato tra entita' del contributo e superficie complessivamente
investita a pomacee e drupacee;
- priorita' 02: Abbattimento di piante di pero in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 03: Abbattimento di piante di melo in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora su superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o inferiori
ad un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in graduatoria e'
stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il maggior numero di
piante;
ritenuto di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria
compiuta dal Servizio Fitosanitario regionale e pertanto:
- di approvare la conseguente graduatoria costituita da n. 498
posizioni potenzialmente titolari di contributo nella formulazione di
cui all'Allegato E al presente atto del quale e' parte integrante e
sostanziale;
- di concedere alle aziende utilmente collocate in detta graduatoria
il contributo indicato nella graduatoria medesima;
- di assumere - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 57, secondo
comma della L.R. 31/77 e successive modifiche - il relativo impegno
di spesa;
dato atto che, ai sensi di quanto stabilito al punto 4) del
dispositivo della deliberazione 1782/98, il contributo indicato
nell'Allegato E e' pari:
- all'80% del contributo massimo concedibile per le aziende nei cui
confronti e' gia' stato disposto con atto dirigenziale il divieto al
reimpianto (Allegato C - parte I e II);
- al 100% di quanto spettante a ciascuna azienda sulla base dei
criteri stabiliti, tenuto conto che tutte le aziende ammesse si sono
impegnate al previsto reimpianto entro le tre annate agrarie
successive all'abbattimento, ferma restando l'eventuale riduzione
all'80% in presenza di divieto di reimpianto disposto per motivi
fitosanitari;
rilevato:
- che l'importo complessivo dei contributi concedibili ammonta a Lire
6.436.146.015 (Euro 3.323.992,01);
- che le risorse disponibili sul Capitolo 12025/2001 - come
quantificate con il progetto di legge di assestamento al bilancio per
l'esercizio in corso, pubblicato nel Supplemento Speciale del
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 15
giugno 2001 - sono rideterminate in Lire 3.705.631.330 (Euro
1.913.798,87) quale avanzo vincolato effettivamente proveniente
dall'esercizio 2000;
- che tale disponibilita' consente di soddisfare la graduatoria qui
approvata fino alla posizione n. 134 per complessive Lire
3.693.546.015 (Euro 1.907.557,32);
dato atto che l'eventuale soddisfacimento di ulteriori posizioni
nella graduatoria approvata con utilizzo:
- di risorse che, per effetto del divieto al reimpianto, si
rendessero disponibili sull'impegno assunto con il presente atto
ovvero sugli impegni assunti con le deliberazioni 2746/99 e 2583/00,
e con la determinazione del Direttore generale Agricoltura 9016/00
in attuazione della prima tranche dell'intervento contributivo
previsto dalla deliberazione 1782/98;
- di ulteriori assegnazioni alla Regione derivanti da un eventuale
rifinanziamento della Legge 206/97;
resta subordinato, ove necessario, alla definizione da parte del
Consiglio regionale di ulteriori criteri per la risoluzione delle
posizioni risultate a pari merito;
dato atto, altresi', che presso il Servizio Fitosanitario regionale
e' conservata tutta la documentazione inerente le singole domande
oggetto del presente atto;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1396 del 31 luglio 1998 ed il DPR 252/98;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, e dal Direttore generale
Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e del punto 3.1 della predetta deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul
presente atto dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr.
Gianni Mantovani, ai sensi dei predetti articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione, sulla base delle considerazioni formulate
in premessa e qui integralmente richiamate, la seconda tranche
dell'intervento contributivo previsto dalla Legge 1 luglio 1997, n.
206 concernente interventi a favore delle produzioni agricole
danneggiate da organismi nocivi secondo i criteri stabiliti con la
propria deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal
Consiglio con atto n. 1021 del 23 novembre 1998, dando atto che detta
seconda tranche attiene agli abbattimenti compiuti per infezioni da
Erwinia amylovora nel periodo compreso fra l'1 aprile 1998 ed il 31
gennaio 1999;
2) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta
dal Servizio Fitosanitario regionale sulla base dei criteri stabiliti
dalla predetta deliberazione 1782/98 e sintetizzate nel verbale
acquisito agli atti del medesimo Servizio al n. 2715 di protocollo in
data 20 aprile 2001 nel quale sono indicate:
a) le domande pervenute per l'accesso ai contributi per gli
abbattimenti di pomacee effettuati nel periodo considerato (Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente atto);
b) le domande non ammissibili (Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto);
c) le aziende per le quali sussiste il divieto di reimpianto
(Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto);
d) le aziende per le quali il contributo e' stato calcolato pari a
zero (Allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto);
e) la proposta della graduatoria costituita da n. 498 posizioni in
relazione alle diverse specie abbattute per le quali il richiedente
ha presentato la domanda di contributo e come tali collocate in
graduatoria in conseguenza delle diverse priorita' previste (Allegato
E parte integrante e sostanziale del presente atto);
3) di approvare, pertanto, la graduatoria cosi' come riportata
nell'Allegato E al presente atto nella quale risulta che l'importo
complessivo del contributo concedibile agli aventi titolo ammonta a
Lire 6.436.146.015 (Euro 3.323.992,01), dando atto che tale ammontare
tiene conto dei divieti di reimpianto gia' esistenti e della
conseguente riduzione del 20% del contributo concesso rispetto al
contributo massimo concedibile;
4) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il
finanziamento della graduatoria qui approvata consentono di
soddisfare, attraverso la concessione del contributo indicato in
graduatoria, le posizioni dalla n. 1 alla n. 134 per un importo
massimo di Lire 3.693.546.015 (Euro 1.907.557,32);
5) di concedere, conseguentemente, ai beneficiari collocati nella
graduatoria di cui all'Allegato E nelle posizioni dalla n. 1 alla n.
134 il contributo a fianco di ciascuno indicato, fatta salva
l'eventuale riduzione all'80% di detto contributo in presenza del
divieto al reimpianto formalmente disposto per motivi fitosanitari
con atto del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;
6) di impegnare la somma complessiva di Lire 3.693.546.015 (Euro
1.907.557,32) registrata al n. 2663 di impegno sul Capitolo 12025
"Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento di piante
drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)" del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria
disponibilita';
7) di stabilire che l'eventuale soddisfacimento di ulteriori
posizioni nella graduatoria qui approvata con utilizzo:
- di risorse che, per effetto del divieto al reimpianto, si
rendessero disponibili sull'impegno assunto con il presente atto
ovvero sugli impegni assunti con le deliberazioni 2746/99 e 2583/00,
e con la determinazione del Direttore generale Agricoltura 9016/00 in
attuazione della prima tranche dell'intervento contributivo previsto
dalla deliberazione 1782/98;
- di ulteriori assegnazioni alla Regione derivanti da un eventuale
rifinanziamento della Legge 206/97;
resta subordinato, ove necessario, alla definizione da parte del
Consiglio regionale di ulteriori criteri per la risoluzione delle
posizioni risultate a pari merito;8) di stabilire che - in presenza
di ulteriori risorse in entita' tale da non richiedere la definizione
di criteri per la risoluzione di posizioni attualmente a pari merito
- il Direttore generale Agricoltura provvedera' con propri atti
formali alla concessione dei contributi secondo l'ordine di
inserimento nella graduatoria qui approvata;
9) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale provvedera' con propri atti formali - ai sensi degli artt.
61 e 62 della L.R. 31/77, come sostituti dagli artt. 14 e 15 della
L.R. 40/94, e della deliberazione 2541/95 - alla liquidazione dei
contributi in favore dei beneficiari previa eventuale definizione
dell'esatta denominazione degli stessi e alla emissione delle
relative richieste dei titoli di pagamento come segue:
a) in unica soluzione, ad esecutivita' della presente deliberazione,
per le aziende inserite in graduatoria per un contributo complessivo
pari all'80% del contributo massimo concedibile in conseguenza del
divieto di reimpianto;
b) in due soluzioni per le altre aziende e precisamente: - 80% del
contributo concesso ad avvenuta adozione della presente
deliberazione; - 20% a saldo ad avvenuto accertamento da parte del
Servizio Fitosanitario regionale della realizzazione dei reimpianti
previsti entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento
delle piante infette;
10) di dare atto che - per le posizioni in graduatoria nei confronti
delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato
emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto - il contributo
resta rideterminato in entita' pari all'acconto dell'80% gia'
liquidato;
11) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile
del Servizio Fitosanitario regionale provvedera' alla revoca del
contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art.
18, terzo comma, della L.R. 15/97;
12) di dare mandato al Servizio Fitosanitario regionale di
trasmettere il presente atto a tutti i soggetti che hanno presentato
domanda di concessione di contributo;
13) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)