DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 luglio 2001, n. 238
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (proposta della Giunta regionale in data 10 luglio 2001, n. 1375)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.1375 del
10 luglio 2001, recante in oggetto "Programma degli interventi per lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini
in eta' 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio
2001-2003. Proposta al Consiglio";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio
regionale, giusta nota prot. n. 8891 del 17 luglio 2001;
preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione consiliare;
vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia" e in particolare l'art. 10, il quale
prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi
di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la
prima infanzia, che definisca:
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori, per la realizzazione di progetti di ricerca,
formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra
le realta' educative della prima e seconda infanzia;
rilevato che con la Legge statale 28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza" si e' dato avvio a un complesso di azioni
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i
bambini e degli adolescenti in una logica fortemente innovativa, che
individua quale metodologia l'attuazione di politiche rivolte
all'infanzia e all'adolescenza, con caratteristiche di organicita',
continuita' e forte radicamento territoriale, in una logica di
governo dei processi locali, capace di integrare le diverse politiche
di settore, le diverse competenze e l'insieme delle risorse, presenti
a livello territoriale, pubbliche e private;
rilevate, altresi', le finalita' generali della normativa vigente e
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso,
in cui le finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono
elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume
come riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro
famiglie e che impegna le istituzioni di governo a una programmazione
comune;
ritenuto importante, in attuazione della sopracitata L.R. 1/00,
adottare un unico atto programmatico e di indirizzo triennale per
tutti gli interventi relativi ai servizi rivolti ai bambini in eta'
0-3 anni, e cio' al fine di offrire agli Enti locali un quadro
unitario e organico di riferimento sul piano programmatico;
vista la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e pluriennale
2001-2003", che per il Settore Infanzia prevede stanziamenti per
assegnazioni alle Amministrazioni provinciali e spese dirette della
Regione, finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nella
L.R. 1/00;
dato atto che lo stanziamento complessivo disponibile e' stato
iscritto per quote specifiche sui capitoli di bilancio di previsione
della spesa, anno finanziario 2001, e risulta disponibile per un
ammontare complessivo di Lire 19.797.000.000 (pari ad Euro
10.224.297,23) come da tabella riepilogativa riportata in calce al
programma allegato;
dato atto inoltre che:
- qualora, nel corso dell'esercizio 2001, si rendessero disponibili
per le medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali a valere
sui capitoli di spesa indicati nella tabella riepilogativa
sopracitata riferiti alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni
provinciali, sia statali con corrispondente destinazione, le stesse
saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa
contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta
regionale, secondo i criteri indicati nell'allegato "Programma degli
interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi
rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per
il triennio 2001-2003 (L.R. 1/00)", parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- per i successivi esercizi finanziari 2002 e 2003 gli oneri
conseguenti all'attuazione del programma troveranno allocazione nei
corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale di
riferimento;
sentito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai
sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche, in data 23/7/2001;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il
"Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di
programmazione per il triennio 2001-2003. (L.R. 1/00)", allegato
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
comprensivo della tabella riepilogativa relativa alle risorse
finanziarie disponibili nel bilancio regionale, anno finanziario
2001;
2) dare atto che la Giunta regionale con proprio atto provvedera'
alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle
Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei programmi annuali
provinciali; che con la stessa deliberazione, la Giunta regionale
attestera' la conformita' dei programmi stessi agli indirizzi e ai
criteri contenuti nell'allegato programma, previa istruttoria da
parte del competente Servizio regionale e per quanto riguarda i
servizi e le azioni sperimentali, da parte dell'apposito Nucleo di
valutazione richiamato al paragrafo 2.4 dell'allegato programma;
3) di dare atto altresi' che con la medesima deliberazione della
Giunta regionale verranno stabilite le modalita' di erogazione dei
finanziamenti alle Province;
4) di stabilire che:
- qualora, nel corso dell'esercizio 2001, si rendessero disponibili
per le medesime finalita' ulteriori risorse - sia regionali a valere
sui capitoli di spesa indicati nella tabella riepilogativa citata al
punto 1), riferiti alle assegnazioni a favore delle Amministrazioni
Provinciali - sia statali con corrispondente destinazione, le stesse
saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa
contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta
regionale, secondo i criteri indicati nel programma allegato;
- per i successivi esercizi finanziari 2002 e 2003 gli oneri
conseguenti all'attuazione del programma troveranno allocazione nei
corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale di
riferimento;
- con successivi atti della Giunta regionale si provvedera' a dare
attuazione alle iniziative dirette regionali, il cui onere
finanziario gravera' sul Capitolo 75648 indicato nella citata tabella
finanziaria riepilogativa;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti al bambini in eta' 0-3 anni. Indirizzi di
programmazione per il triennio 2001-2003 (L.R. 1/00)
Sommario
1. Premessa
2. Azioni prioritarie di intervento 2.1 Estensione dell'offerta
educativa per i bambini in eta' 0-3 anni 2.2 Consolidamento dei
servizi educativi funzionanti 2.3 Qualificazione dei servizi: 2.3.1
coordinamento pedagogico sovraccomunale 2.3.2 coordinamento
pedagogico provinciale 2.3.3 formazione permanente degli operatori
dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 2.3.4
progetti migliorativi 2.4 Realizzazione di servizi e azioni
sperimentali
1. Premessa
Il presente programma, relativo ai servizi per l'infanzia, contiene
tutti gli elementi, sul piano programmatico, utili ad offrire agli
Enti locali un quadro unitario e organico di riferimento in stretta
connessione con le norme nazionali e regionali che lo sostengono,
orientando l'azione programmatica degli Enti locali stessi per il
triennio 2001-2003.
A questo proposito vale la pena ricordare il quadro di riferimento
normativo (Legge 451/97 "Istituzione della Commissione parlamentare
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", Legge
285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita'
per l'infanzia e l'adolescenza", DPR 13 giugno 2000 "Piano nazionale
di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva, 2000-2001", Legge 53/00 "Disposizioni per
il sostegno della maternita' e della paternita' per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta'", Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali", "Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (a norma dell'art. 18,
comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328)", L.R. 27/89 "Norme
concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di
procreazione ed agli impegni di cura verso i figli", L.R. 3/99
"Riforma dei sistema regionale e locale", L.R. 40/99 "Promozione
delle citta' dei bambini e delle bambine", L.R. 1/00 "Norme in
materia di servizi educativi per la prima infanzia") nel quale si
colloca il presente programma che tende alla integrazione tra i
diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati.
Ad integrazione dell'insieme dei servizi descritto nell'articolato
sistema di cui al presente programma, la Regione intende ampliare
ulteriormente le opportunita' di scelta dei genitori, nel primo anno
di vita dei bambini, promuovendo iniziative e progetti, anche a
carattere regionale, volti a favorire la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro e modi di cura dei propri figli. Tali interventi
troveranno la loro sede di programmazione in un apposito atto.
Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del
presente programma per il triennio 2001-2003 promuovono una
progettualita' integrata e mirata degli interventi al fine:
da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:
- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore,
orientato alla promozione del benessere del bambino e alla
predisposizione di una pluralita' di offerte, tali da facilitare una
scelta delle famiglie verso quelle tipologie di servizio riconosciute
piu' adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;
dall'altro, di sollecitare:
- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia
all'interno delle diverse realta' provinciali sia tra le stesse;
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inevasa,
che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle
realta' di maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione
e, nello specifico, laddove e' piu' alta la presenza di giovani
coppie con figli piccoli;
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,
in forma piu' omogenea, siano essi pubblici o privati;
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche
attraverso i coordinatori pedagogici (figura professionale
obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima
infanzia, pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilita'
e continuita' consente di monitorare e promuovere standard
quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;
- una comunicazione sistematica tra le diverse realta' all'interno
dei territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le
esperienze piu' avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di
studio per una crescita professionale degli educatori e dei
coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura
sull'infanzia;
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di
realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento dei
diritti di cittadinanza dei bambini offrendo, al tempo stesso, alle
loro famiglie opportunita' di scelta tra differenti opzioni, nel
tentativo di conciliare tempi di cura e tempi di lavoro.
Gli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 1/00 definiscono rispettivamente
le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in
particolare:
- alla Regione il compito specifico di approvare il programma
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il
quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di
programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i
seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi;
l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi
educativi, scolastici, sociali e sanitari; l'attuazione di iniziative
di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonche'
per attivita' di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in
accordo con gli Enti locali;
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di
approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi
interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi
regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00) e specificatamente:
a) i Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima
infanzia. I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati per
l'attuazione di tali interventi, possono altresi' concedere
contributi limitatamente al riattamento, impianto e arredo di
strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia:
- ad altri soggetti pubblici,
- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,
convenzionati con i Comuni,
- a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica;
b) i soggetti gestori (Comuni, altri soggetti pubblici, soggetti
privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i
Comuni, soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad
evidenza pubblica), singoli o associati, per la gestione e la
qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento
pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori
pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi (art. 10, comma 1,
lett. a);
c) i soggetti gestori privati, autorizzati al funzionamento, per
progetti migliorativi della qualita' dei servizi;
d) gli Enti locali per l'attuazione di iniziative di interesse
regionale, relativi alla realizzazione di progetti di ricerca,
formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione, monitoraggio,
verifica e valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi
(art. 10, comma 1, lett. c).
2. Azioni prioritarie di intervento
Le linee di indirizzo indicate di seguito per ogni azione prioritaria
di intervento corrispondono in parte a prassi amministrative
consolidate, mentre per alcuni interventi si tratta di azioni per le
quali vengono introdotti, sul piano programmatico, elementi
innovativi.
2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
Costruzione, acquisto, riattamento, impianto e arredo di servizi
educativi per la prima infanzia (art. 14, comma 2, lett. A, L.R. 1/00
- Cap. 58435)
Obiettivo
Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di
contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente e
dall'altro rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi
educativi, per superare le liste d'attesa consentendo quindi un
aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti
disponibili e domande effettivamente soddisfatte.
L'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, da
rilevare all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno
strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono
orientare i Comuni ad una programmazione mirata degli interventi,
prestando attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano
per il loro sviluppo un sostegno particolare.
Di conseguenza le risorse finanziarie, per quanto attiene
all'estensione e all'adeguamento dei servizi educativi, dovranno
essere ripartite tra i Comuni nel rispetto degli obiettivi di cui
sopra, per la cui realizzazione le Province dovranno predisporre
un'adeguata programmazione.
A questo proposito, vale la pena ricordare l'art. 27 della L.R. 1/00
laddove, al comma 1, assegna al progetto pedagogico estrema
rilevanza, dalla fase iniziale di progettazione fino all'attivazione
del servizio.
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare la
ricognizione, avviata nell'anno 2000 nei rispettivi territori,
tramite la scheda di rilevamento concordata con gli uffici regionali,
al fine di garantire procedure omogenee sul territorio regionale,
verificare la fattibilita' degli interventi e assicurare la
tempestivita' e la produttivita' della spesa.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito
annualmente in sede di riparto delle risorse con atto della Giunta
regionale, in accordo con le Province, verra' suddivisa in parti
uguali tra le stesse. Le restanti risorse verranno ripartite, tra le
Province, secondo i seguenti parametri:
- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-3 anni,
residenti in ogni provincia;
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale
provinciale e bambini iscritti) sulle classi di eta' 0- 3 anni.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima
infanzia.
I Comuni, nell'ambito dei fondi loro assegnati, limitatamente al
riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi
educativi per la prima infanzia, possono altresi' concedere
contributi:
a) ad altri soggetti pubblici;
b) a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,
convenzionati con i Comuni;
c) a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad
evidenza pubblica.
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, i Comuni potranno concedere contributi ai soggetti
gestori specificati alle lettere b), c), che gia' gestiscono servizi
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto. I soggetti
dovranno essere muniti di autorizzazione al funzionamento, anche
provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19)
per l'accreditamento.
2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle
spese di gestione (art. 14, comma 2, lett. B) L.R. 1/00 - Cap. 58430)
A decorrere dal presente anno scolastico 2000/2001 l'art. 14 della
L.R. 1/00 dovra' essere integralmente applicato.
Obiettivo
- Sostenere i soggetti gestori di nidi d'infanzia nelle spese di
gestione, in considerazione degli elevati costi di tali servizi, in
relazione all'eta' dei bambini, al fine di garantirne la diffusione
non solo nelle maggiori citta', ma anche nei centri di minori
dimensioni.
- Sostenere i soggetti gestori di servizi integrativi ai nidi
(tipologie di servizio meglio identificate con il termine "Centri per
bambini e genitori" e "Spazi bambini"), nelle spese di gestione, per
promuovere una pluralita' di risposte alle esigenze differenziate
degli utenti ed arricchire l'offerta di servizi esistenti.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali
riferiti alla gestione dei nidi d'infanzia, verranno ripartite dalla
Giunta regionale in base a criteri demografici, da individuare di
anno in anno in relazione alle risorse disponibili e al numero dei
bambini iscritti nei nidi d'infanzia.
Per i soggetti gestori di nidi d'infanzia, l'accesso ai contributi
verra' definito dalle Province, di anno in anno, principalmente in
base:
- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista
geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani) e
socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un
forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di
attivita' economiche o turistiche);
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione
di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di
risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.
Le risorse regionali, per la definizione dei budget provinciali
riferiti alla gestione dei servizi integrativi, verranno ripartite in
base al numero dei bambini frequentanti gli stessi.
Per i soggetti gestori dei servizi integrativi, l'accesso ai
contributi regionali verra' definito dalle Province annualmente per i
soggetti con le caratteristiche indicate all'art. 3, commi 3 e 4
della L.R. 1/00.
L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a)
dovra' garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione
delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei
servizi integrativi, dall'anno finanziario 2002, si prevederanno
contributi differenziati in base all'orario di apertura del servizio
(minimo n. 3 volte alla settimana per complessive 9 ore).
Qualora venissero assegnati ulteriori fondi regionali o statali a
titolo di sostegno alle spese di gestione, la Giunta regionale
procedera' al riparto tra le Province a beneficio dei soggetti
gestori in base ai criteri succitati.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.
Tali soggetti dovranno essere muniti di autorizzazione al
funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti richiesti
dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
2.3 Qualificazione dei servizi - Articolazione e differenziazione
degli interventi (art. 14, comma 2, lett. b) L.R. 1/00 - Cap. 58430)
Obiettivo generale
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una
pluralita' di interventi, in particolare:
a) sostegno a figure di coordinamento pedagogico sovraccomunale;
b) attivazione di coordinamenti pedagogici provinciali;
c) formazione permanente degli operatori.
2.3.1 - Coordinamento pedagogico sovraccomunale (art. 14, comma 2,
lett. B) L.R. 1/00 - Cap. 58430)
Obiettivo
Sostenere i soggetti gestori affinche' provvedano a dotarsi di
coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo
professionale indispensabile ai fini della programmazione educativa,
dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie, dell'elaborazione
delle risposte, della formazione degli operatori e piu' in generale,
dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi.
Il ruolo del coordinatore pedagogico e' divenuto indispensabile per
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia,
all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo ed
istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema
integrato.
Il presidio svolto dalle Province potra' favorire azioni di
regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio,
evitando la presenza discontinua e sbilanciata del coordinatore
all'interno della stessa Provincia.
Per questo motivo e per favorire una progettazione efficace da parte
del coordinatore, sara' opportuno fissare, nei programmi annuali, un
limite massimo di Comuni e di sezioni da coordinare, onde evitare
possibili rischi di approssimazione dell'intervento.
Infine, laddove il coordinatore pedagogico assume non solo competenze
tecniche, ma anche gestionali ed amministrative, prefigurando in tal
senso una professionalita' a tutto campo, potra' essere assegnata una
ulteriore quota di contributo.
La figura del coordinatore pedagogico costituisce il principale snodo
per il raggiungimento dell'integrazione tra i servizi pubblici del
territorio e tra questi e quelli privati.
Il compito dei coordinatore pedagogico potra' essere piu'
efficacemente svolto se il suo ambito di competenza abbraccera' sia
il settore pubblico che quello privato.
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province
La Regione provvedera' al riparto dei contributi, per la definizione
dei budget provinciali, in base a criteri demografici(sostegno
finanziario ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti),
al numero e alla tipologia dei servizi coordinati pubblici e privati.
Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato
nei confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a
dare continuita' alla figura del coordinatore pedagogico.
I contributi verranno assegnati a soggetti gestori associati.
Le Province potranno erogare contributi a soggetti gestori non
associati solo per i servizi collocati in Comuni montani o in aree
che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed
economico del servizio. Ai fini della determinazione del contributo
ai Comuni andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori
pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesta per lo
svolgimento delle attivita'.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
a) Soggetti gestori, pubblici e privati, associati. Soggetti gestori,
pubblici e privati, singoli, solo se collocati in Comuni montani o in
aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo
ed economico del servizio;
b) Soggetti gestori privati associati, convenzionati con i Comuni.
Soggetti gestori privati singoli, convenzionati con i Comuni, solo se
collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio;
c) Soggetti gestori privati associati, scelti dai Comuni mediante
procedura ad evidenza pubblica. Soggetti gestori privati scelti dai
Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica singoli solo se
collocati in Comuni montani o in aree che per la loro estensione
comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
2.3.2 - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 14, comma 2, lett.
b) L.R. 1/00 - Cap. 58430)
Obiettivo
Al fine di garantire una elaborazione condivisa delle linee piu'
generali dei progetti educativi dei servizi, attivare una verifica
comune del processo di qualificazione degli stessi, nonche' delle
innovazioni e delle sperimentazioni messe in atto nei diversi Comuni
da soggetti gestori pubblici e privati, la Regione promuove il
progetto di "Coordinamento pedagogico provinciale".
Il progetto mira ad una maggiore omogeneizzazione degli interventi,
investendo nella crescita professionale dei coordinatori stessi
operanti in servizi pubblici e privati, perfezionando la loro
competenza progettuale affinche' essa possa configurarsi come
adeguata a sostenere tutti gli interventi necessari alla
realizzazione del sistema integrato di servizi 0-6 anni.
A tale scopo la Regione promuove e sostiene iniziative di formazione
comune e confronto sistematico tra tutti i coordinatori pedagogici,
operanti a livello provinciale, funzionali alla conoscenza delle
differenti culture pedagogiche, che hanno prodotto i modelli
organizzativi a cui fanno riferimento i progetti pedagogici
esistenti.
Una particolare attenzione verra' prestata dalle Province nel
promuovere sui loro territori i coordinamenti pedagogici provinciali
e nel sollecitare una evoluzione del ruolo del coordinatore
pedagogico, affinche' le competenze possano esprimersi nelle
differenti aree (tecnica, amministrativa, organizzativa e
gestionale).
Pertanto le Province possono svolgere un'azione mirata:
- o al sostegno dell'azione svolta dal Comune capoluogo o capofila,
continuando ad affidare allo stesso il coordinamento, anche se le
scelte da assumere devono essere frutto di una concertazione
condivisa tra gli Enti coinvolti;
- o all'assunzione diretta, sentito il parere dei coordinatori
pedagogici, del ruolo di coordinamento.
In entrambi i casi vale la pena sottolineare l'importanza delle
esperienze avviate in questi primi due anni, portando a compimento,
in via prioritaria, le sperimentazioni in atto.
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento regionale verra' suddivisa in parti
uguali tra le Province. La restante quota sara' ripartita in base al
numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio
provinciale.
Al fine di rendere piu' organico il lavoro svolto dai coordinamenti
pedagogici provinciali, appare indispensabile l'impegno della
Provincia e la presenza del Comune capofila nel favorire il massimo
della divulgazione delle esperienze, coinvolgendo tutti i
coordinatori pedagogici occupati nel territorio provinciale. Le
Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella
realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti
i coordinatori pedagogici presenti nei rispettivi territori, in
attuazione a quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 1/00. Le
Province si impegneranno, inoltre, a monitorare e controllare gli
esiti della formazione.
Sara' cura delle Province sollecitare tra i coordinatori pedagogici
una maggiore produttivita' attraverso l'adozione di metodologie
comuni. Gli indicatori che possono essere considerati sono i
seguenti:
- l'adozione della figura di tutor ovvero di una figura qualificata a
coordinare, sollecitare, elaborare e documentare il lavoro prodotto
dal gruppo;
- l'applicazione di una modalita' di ricerca configurabile secondo le
caratteristiche della ricerca-azione o della ricerca attiva;
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e
consolidate hanno prodotto almeno al termine dei triennio 1999-2001.
Il ruolo di tutor puo' riguardare sia un coordinatore pedagogico
interno, il cui tempo investito in questa funzione viene ovviamente
riconosciuto nell'ambito del suo monte ore o come prestazione
professionale, sia un esterno al quale si riconoscono preferibilmente
competenze specifiche in materia di servizi per l'infanzia e
capacita' di coordinamento.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
Il finanziamento verra' erogato all'Ente locale titolare del progetto
sulla base di accordi a livello provinciale nel rispetto della L.R.
1/00.
2.3.3 - Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia,
dei servizi integrativi e sperimentali (art. 14, comma 2, lett. b)
L.R. 1/00 - Cap. 75647)
Obiettivo
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali
0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla
realizzazione del sistema educativo integrato (L.R. 1/00).
Nell'ambito della formazione permanente i coordinatori pedagogici
svolgono compiti di programmazione, sostegno tecnico e consulenza
organizzativa al lavoro degli operatori. La formazione deve sempre
piu' orientarsi verso saperi plurimi, la cui divulgazione puo'
avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico nella
conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree
disciplinari per le quali si richiede un approfondimento particolare.
Obiettivo prioritario rimane comunque la definizione, anche formale,
del progetto pedagogico al quale si riferisce il conseguente modello
educativo e organizzativo.
Allo stesso modo il coordinatore pedagogico puo' sollecitare la
visibilita' delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo
dagli operatori dei servizi, prevedendo per quanto attiene ad alcuni
corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di
valorizzazione del capitale professionale acquisito.
In questa prospettiva, i servizi per l'infanzia assumono un'identita'
di "centri di produzione di cultura" all'interno dei quali i saperi,
maturati in anni di esperienza, costituiscono la "banca delle
professionalita'" in grado di essere socializzate e scambiate oltre
il confine del proprio territorio.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno
effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo
e scolastico precedente.
Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai
soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che,
in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio
comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a
7), promuovono:
- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati,
orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi
comuni, funzionali a creare omogeneita' sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione
dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della Direttiva sulle procedure per
l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, purche'
tali contributi siano finalizzati agli obiettivi e ai criteri
suindicati.
I soggetti gestori privati dovranno essere muniti di autorizzazione
al funzionamento, anche provvisoria, e disporre dei requisiti
richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
2.3.4 - Progetti migliorativi (art. 14, comma 2, lett. c) L.R. 1/00 -
Cap. 58430)
Obiettivo
Sostegno a progetti migliorativi (art. 14, comma 2, lettera c), L.R.
1/00) nei servizi gestiti da soggetti privati autorizzati al
funzionamento e non convenzionati. Tali progetti mirano alla
qualificazione e al miglioramento dell'offerta educativa e della
formazione del personale oltre che al coinvolgimento dei genitori.
In particolare verranno considerati i progetti che:
a) perfezionino gli stili di accoglienza dei bambini e dei genitori
da parte degli operatori, affinando le loro capacita' relazionali;
b) sostengano la formazione in servizio degli stessi operatori,
orientandoli verso una maggiore consapevolezza del loro ruolo
professionale in grado cioe' di elaborare una programmazione delle
attivita' educative da presentare ai genitori;
c) promuovano incontri, iniziative e occasioni di confronto con
genitori e con altre agenzie educative del territorio.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province sulla base
del numero dei soggetti privati autorizzati e non convenzionati
nell'anno educativo scolastico precedente.
In via transitoria per l'anno finanziario 2001, in considerazione del
fatto che le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei
servizi per la prima infanzia sono state definite a livello regionale
solo con delibera di Giunta n. 1165 del 27/6/2001, in corso di
approvazione da parte del Consiglio regionale, il criterio di
ripartizione tra le Province e' stabilito in base al numero dei
bambini residenti nel territorio provinciale in eta' 0- 2 anni alla
data del 31/12/2000.
Le Province potranno erogare contributi finanziari ai soggetti
gestori che presenteranno e attueranno progetti migliorativi di cui
ai punti a), b), c).
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
Soggetti gestori, autorizzati al funzionamento e non convenzionati
2.4 Realizzazione di servizi e azioni sperimentali - Interventi di
cura ed educazione dei bambini piu' differenziati e flessibili
rispetto a quelli esistenti, in un contesto di forte integrazione e
coerenza tra le diverse offerte (L.R. 1/00, Direttiva attuativa
1390/00) (art. 14, comma 2, lett. b) L.R. 1/00 - Cap. 58430)
Obiettivo
Ampliare l'offerta attraverso risposte maggiormente differenziate e
mirate al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'utenza.
Lo sviluppo dei servizi per l'infanzia, assieme ad un evoluzione
delle conoscenze in ordine ai processi di sviluppo propri dell'eta'
0-6 anni, inducono i Comuni a sperimentare progetti innovativi il
piu' possibile congruenti ai bisogni dell'infanzia e alle esigenze
segnalate dalle famiglie.
Tali progetti sono oggetto di attenzione da parte della Regione
poiche' possono prefigurare per il futuro una migliore articolazione
del sistema educativo territoriale.
La Regione pertanto, si riserva di analizzare, valutare e sostenere i
progetti, che a partire dal patrimonio consolidato dei servizi,
producano una effettiva innovazione, soprattutto laddove vengono
confermati gli obiettivi relativi all'equilibrio territoriale, ad un
equo rapporto costi/benefici, al superamento delle liste d'attesa, e
all'introduzione di modelli organizzativi dei servizi sperimentali
piu' flessibili, tali cioe' da conciliare gli impegni di cura e di
lavoro delle famiglie.
In questa ottica si inscrive il progetto avviato relativo
all'educatrice/tore familiare: esso costituisce un servizio educativo
e di cura per i bambini in eta' da 0 a 3 anni e per le loro famiglie
all'interno di uno specifico progetto regionale per l'attuazione del
quale sono stati realizzati numerosi interventi sul piano
conoscitivo, promozionale e formativo, anche attraverso un'azione
concertata con tutti i Comuni interessati, tramite la partecipazione
ad un gruppo di lavoro permanente.
Tale servizio viene proposto ad integrazione degli altri servizi
educativi esistenti nei diversi territori comunali (nidi d'infanzia,
Centri per bambini e genitori, Spazi bambini) e marca una forte
integrazione tra pubblico e privato, valorizzando al tempo stesso la
cultura per l'infanzia espressa dal territorio e favorendo il diritto
di scelta delle famiglie nel tipo di cura ed educazione dei propri
figli.
Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce la
supervisione in ordine al progetto presentato, la formazione
permanente dell'educatrice/tore familiare e il suo collegamento con
il sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel territorio, in
particolare con i Centri per bambini e genitori, anche grazie a forme
di accesso agevolate.
La realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di
cura ed educazione dei bambini, differenziate e flessibili, non si
esaurisce con la sola individuazione del servizio di educatrice
familiare.
Infatti in questa prospettiva possono essere accolti e sostenuti
progetti sperimentali, promossi e coordinati dalle Amministrazioni
comunali, in stretta collaborazione con la Provincia e la Regione,
unitamente, nel caso fosse proponente, al gestore privato
convenzionato.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni
concordate fra soggetti gestori, Comuni, Province e Regione in ogni
territorio provinciale.
In via transitoria per l'anno finanziario 2001 le risorse regionali
destinate a tali interventi verranno ripartite tra le Amministrazioni
provinciali sulla base della graduatoria dei progetti predisposta dal
Nucleo di valutazione previsto dalla deliberazione Consiglio
regionale 29 febbraio 2000, n. 1417.
Per i servizi sperimentali i progetti concordati dovranno essere
presentati direttamente dai soggetti gestori alle Amministrazioni
provinciali. Per accedere al finanziamento i progetti verranno
esaminati dal nucleo di valutazione, sopra richiamato, il quale
provvedera' a stilarne la graduatoria.
Per il servizio di educatrice familiare i progetti dovranno essere
presentati direttamente dai Comuni alle Amministrazioni provinciali.
Per accedere al finanziamento i progetti verranno esaminati dal
Nucleo di valutazione, sopra richiamato, il quale provvedera' a
stilarne la graduatoria.
Nel programma annuale verranno specificati gli elementi richiesti per
l'accoglimento dei progetti. Allo stesso modo nel programma annuale
saranno contenuti gli indirizzi utili ad orientare la progettazione
di nuovi servizi sperimentali, secondo quanto previsto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000 n. 1390
"Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio
2000, n. 1".
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari
del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.
2) Per gli altri servizi sperimentali destinatari del finanziamento
sono i soggetti gestori pubblici e privati accreditati o scelti dai
Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.
¹BC = TABELLA
RIEPILOGATIVA DELLE RISORSE FINANZIARIE STANZIATE DISPONIBILI NEL
BILANCIO REGIONALE PER L'ANNO 2001PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA
Tipologie d'intervento Risorse finanziarie regionali Cap.
disponibili per l'anno 2001 spesa
1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
(Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali) Lire
14.000.000.000
pari a Euro 7.230.396,59 58435
2 Consolidamento e qualificazione dei servizi gia' funzionanti
(sostegno alla spesa di gestione dei nidi dei servizi integrativi
e sperimentazione di servizi innovativi
(Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali) Lire
5.000.000.000
pari a Euro 2.582.284,50 58430
3 Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia e
dei servizi integrativi
(Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali) Lire
700.000.000
pari a Euro 361.519,83 75647
4 Iniziative regionali di formazione degli operatori e coordinatori
pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati
e per la qualificazione dei servizi (spese dirette della Regione)
Lire 97.000.000
pari a Euro 50.096,32 75648
Totale regionale Lire 19.797.000.000
(pari a Euro 10.224.297,23)