COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI. IMMIGRAZIONE. PROGETTO GIOVANI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Si pubblica di seguito, al solo fine di facilitarne la consultazione da parte di operatori e utenti, il testo della deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390, coordinato con le integrazioni ad essa apportate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 227 del 25 luglio 2001.
L'ASSESSORE
Gianluca Borghi
Testo coordinato della delibera consigliare n. 1390/00 con le
modifiche apportate dalla delibera di Consiglio regionale 25 luglio
2001, n. 227
SOMMARIO
Premessa
1. Requisiti strutturali, impiantistici e di arredo
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture
1.2 Caratteristiche e tipologia degli spazi
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela del
benessere
2. Nidi d'infanzia
2.1 Standard quantitativi dell'area
2.2 Spazi essenziali del nido
2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza
2.4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
2.5 Deroga agli standard per gli spazi esterni
2.6 Caratteristiche degli spazi esterni
2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
2.7bis Deroga agli standard per gli spazi interni nei nidi d'infanzia
funzionanti
2.8 Definizione e organizzazione delle unita' funzionali minime
2.9 Spazi per i genitori
2.10 Servizi generali
2.11 Tabelle dietetiche e pasti
2.12 Ricettivita'
2.13 Micro-nidi
3. Servizi integrativi
3.1 Centri per bambini e genitori
3.2 Spazi bambini
3.3 Servizi integrativi funzionanti. Deroga agli standard per gli
spazi interni
4. Servizi ricreativi
5. Requisiti organizzativi
5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
5.2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
5.3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini
disabili
5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi
educativi per la prima infanzia
6. Educatrice familiare
7. Servizi integrativi sperimentali
8. Sistema informativo
Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio
2000, n. 1
Premessa
Con la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 il sistema dei servizi educativi
per la prima infanzia rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni (nidi e
servizi integrativi), gia' esistenti per larga parte sul territorio
regionale, viene regolamentato attraverso una nuova normativa quadro,
con l'intento di disciplinare l'intera materia in modo piu' adeguato
alle nuove e complesse esigenze della societa' regionale. Con essa
viene altresi' abrogata tutta la legislazione previgente, realizzando
cosi' anche una consistente operazione di razionalizzazione e
semplificazione amministrativa.
Mentre i nidi avevano trovato forme di regolamentazione nella
legislazione regionale precedente, i servizi integrativi ricevono
dalla nuova legge la prima disciplina. La legge definisce varie
tipologie di servizi, ne stabilisce le finalita' e le caratteristiche
e prevede l'emanazione di direttive attuative, in particolare per
quanto riguarda gli aspetti strutturali e organizzativi, nonche' per
l'adozione di procedure innovative, quali l'autorizzazione al
funzionamento e l'accreditamento, istituti che vengono introdotti per
la prima volta nel campo dei servizi educativi per l'infanzia.
Denominare e indicare con chiarezza le peculiarita' dei diversi
servizi costituisce una premessa indispensabile per alcune ragioni
sostanziali, tra le quali:
- l'importanza di offrire un quadro preciso di riferimento alle
famiglie, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei
loro bambini, per consentire loro di scegliere tra piu' opzioni
possibili, in una logica di qualita' delle risposte;
- la necessita' di individuare un sistema di regole esplicite per
tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e
gestire servizi per la prima infanzia, in modo che essi possano
operare scelte consapevoli, sulla base dei diversi ruoli e in
rapporto alle loro specifiche funzioni; ad ogni servizio
corrispondono infatti requisiti organizzativi e strutturali necessari
per ottenere l'autorizzazione al funzionamento (la definizione delle
procedure sara' oggetto di una successiva direttiva regionale di
prossima emanazione), sui quali gli Enti locali sono chiamati ad
esercitare la loro funzione di vigilanza e controllo;
- l'opportunita' di rendere maggiormente comprensibili i criteri sui
quali si fondano in particolare alcuni standard organizzativi, in
ragione delle caratteristiche specifiche di ogni servizio.
Richiamare di seguito le denominazioni indicate nella L.R. 1/00 per
le diverse tipologie di servizi, unitamente ad altre terminologie di
uso corrente, utilizzate talora impropriamente, puo' essere utile ai
fini di consentire una maggiore chiarezza:
- i nidi d'infanzia. Indicandone con chiarezza gli obiettivi e le
peculiarita', la L.R. 1/00 prevede che essi possano funzionare ed
essere organizzati con modalita' diversificate, in riferimento sia ai
tempi di apertura, sia alla loro ricettivita', ferma restando
l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei
diversi moduli organizzativi. In rapporto alle scelte educative, ai
tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi
d'infanzia possono pertanto essere a tempo pieno o a tempo parziale e
ospitare un numero di bambini piu' o meno ampio. Quando, a fronte di
particolari esigenze sociali ed organizzative, essi prevedono
l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini, essi vengono
definiti micro-nidi. Siano essi a tempo pieno o parziale o prevedano
una ricettivita' piu' o meno ampia, i nidi d'infanzia garantiscono
comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano e dunque comportano
anche un'organizzazione piu' complessa. Terminologie come "nidi di
condominio" o "nidi appartamento" non configurano tipologie diverse
di servizi; esse stanno piuttosto ad indicare una collocazione di
tali servizi in luoghi che, pur richiedendo gli stessi requisiti
strutturali ed organizzativi, possono essere piu' facilmente
accessibili per le famiglie e consentire una maggiore flessibilita'
nella destinazione d'uso delle strutture a fronte di mutate esigenze
sociali nel tempo;
- gli spazi bambini. Si tratta della tipologia di servizio piu'
vicina al nido, in particolare quello a tempo parziale, dal quale
tuttavia si differenzia per alcune specificita', che ne rendono anche
meno complesso il funzionamento. Essi ospitano bambini di eta' non
inferiore all'anno; consentono tempi di frequenza piu' ridotti (fino
a un massimo di 5 ore al mattino o al pomeriggio); sono privi di un
servizio di mensa vero e proprio e non sono richiesti locali
specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei
bambini;
- i centri per bambini e genitori (denominati talvolta anche
centri-gioco). Avendo come peculiarita' quella di prevedere
l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti
accompagnatori, tali servizi assumono la presenza di questi ultimi
come una risorsa importante, in termini di compartecipazione positiva
tra educatori e genitori allo svolgimento delle attivita'. Di tale
caratteristica si tiene conto ovviamente nella direttiva nella
determinazione dei requisiti organizzativi;
- l'educatrice familiare. La L.R. 1/00, nel delineare il sistema dei
servizi per la prima infanzia, in una logica di qualita' e coerenza
degli interventi, prevede per tutti gli educatori, indipendentemente
dal luogo in cui esercitano la loro attivita', il possesso dello
stesso titolo di studio, sottolineando tuttavia come all'educatrice
familiare sia importante garantire una formazione aggiuntiva
professionalizzante. Le ragioni sono molteplici: il contesto
domestico nel quale operano tali figure non prevede lo scambio
quotidiano e il sostegno reciproco con altri educatori che altri
servizi consentono; l'eta' dei bambini e il prendersi
complessivamente cura di essi, nonche' la possibilita' di stabilire
relazioni positive con le famiglie richiedono requisiti organizzativi
e una professionalita' che va garantita e sostenuta nel tempo,
attraverso azioni specifiche che i Comuni, anche con il sostegno
della Regione, sono chiamati ad assicurare. Vale la pena di ricordare
che si tratta di figure totalmente diverse dalle baby-sitters, alle
quali le famiglie, per propria scelta, si rivolgono privatamente per
esigenze continuative od estemporanee, stabilendo con esse, sulla
base di accordi privati, modalita' delle prestazioni, senza alcun
obbligo di rispettare particolari requisiti nei confronti del sistema
pubblico ne' sostegno economico per lo stesso;
- i servizi ricreativi. Anche per i luoghi che offrono ai bambini
occasioni estemporanee di gioco e di socializzazione si stabilisce un
minimo di regolamentazione. Trattandosi di servizi che non prevedono
alcuna continuita' nell'accoglienza dei bambini (quelli, ad esempio,
spesso denominati "baby parking", organizzati con la presenza di
animatori presso i centri commerciali per il tempo necessario ai
genitori per gli acquisti, o in occasioni di convegni e
manifestazioni per consentire ai genitori di parteciparvi) non
vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli di sicurezza
ed igiene.
Se quelli indicati in precedenza sono i servizi previsti dalla nuova
legge regionale, e' tuttavia piuttosto frequente l'utilizzo anche di
altre terminologie, che ci sembra utile citare ai fini di una
maggiore chiarezza e per una maggiore comprensione dell'evoluzione
delle risposte alle nuove esigenze sociali. Ci riferiamo in
particolare alle "sezioni primavera" e alle ludoteche.
Nel primo caso si tratta della denominazione con la quale vengono
indicate le sezioni di nido o gli spazi bambino (se non offrono un
servizio di mensa), quasi sempre aggregati a scuole dell'infanzia
esistenti e che accolgono bambini in eta' 24-36 mesi. Tali sezioni
trovano nella direttiva un riferimento specifico, in particolare per
quanto riguarda i rapporti numerici tra educatori e bambini.
Nel secondo caso si tratta invece di opportunita' che, per la loro
natura, non rientrano tra i servizi educativi per la prima infanzia,
in quanto hanno finalita' diverse. Le ludoteche si configurano
infatti come luoghi che prevedono un'attivita' specializzata (come
avviene nelle biblioteche con i libri) per il prestito, la promozione
e l'utilizzo in sede del giocattolo.
Servizi di altro tipo offerti con questa denominazione (piu'
assimilabili ai centri per bambini e genitori o agli spazi bambino)
dovranno percio' essere ricondotti ad una corretta denominazione in
rapporto alle attivita' che si svolgono al loro intemo, nonche' alle
regole previste per il loro funzionamento, indicate nella presente
direttiva.
Infine, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi
stabiliti di seguito, va detto che i servizi per l'infanzia sono gia'
soggetti a numerose e complesse normative tecniche di livello statale
e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si e' ritenuto
pertanto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione
della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, in particolare per quanto riguarda
la definizione dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al
funzionamento (art. 17, comma 1, lett. a), b), d) ed e). In tal modo
si intende anche prevedere l'adeguamento automatico alle normative
statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente
e raccomandare l'applicazione delle norme di buona tecnica esistenti.
1. Requisiti strutturali, impiantistici e di arredo
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture
L'art. 25 della legge, in linea con i principi della nuova legge
urbanistica regionale in corso di approvazione, nel confermare la
competenza comunale nella localizzazione dei servizi pubblici, fa
proprio il superamento della rigida individuazione di servizi e
standard, in favore di un approccio che privilegia la qualita' dei
servizi.
L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere
facilmente accessibile. La struttura deve preferibilmente essere
articolata su un unico livello.
1.2 Caratteristiche e tipologia degli spazi
Ai sensi dell'art. 27 della legge, la progettazione della struttura
deve tenere presente, in tutte le sue fasi, il progetto pedagogico. A
tal fine nell'e'quipe di progettazione deve essere prevista la
partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista
in materia psicopedagogica.
In attuazione dello stesso articolo, tutti gli spazi dei servizi
educativi per la prima infanzia, interni ed estemi devono possedere e
mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di
arredo e riferite ai giochi, tali da tutelare e promuovere la salute
e il benessere dei bambini e degli operatori e contenere la pressione
esercitata sull'ambiente.
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela del
benessere
La struttura destinata a servizi educativi per la prima infanzia non
puo' essere collocata al piano seminterrato, salvo quanto disposto
per i locali di servizio a proposito dei nidi d'infanzia al paragrafo
2.1.
Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni
ed esterni, devono rispettare la normativa statale e regionale in
vigore con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della
struttura stessa.
Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e
mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche,
tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere
dei bambini e degli operatori e contenere la pressione esercitata
sull'ambiente.
Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:
- resistenza meccanica e stabilita';
- sicurezza in caso di incendio;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi,
favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;
- sicurezza nell'impiego: la struttura intema ed esterna del nido,
l'arredo ed i giochi devono essere tali da limitare al massimo rischi
di incidenti quali, ustioni, folgorazioni, intossicazioni, nonche'
traumatismi gravi conseguenti a scivolamenti, cadute, schiacciamenti
ecc.;
- salubrita' e benessere ambientale: nel servizio devono essere
garantiti, sia d'inverno che d'estate, il benessere respiratorio,
olfattivo, acustico, visivo, microclimatico, il contenimento del
rischio chimico, microbiologico, allergico, elettromagnetico e da
radioattivita' ambientale; in particolare le attrezzature, gli arredi
fissi e mobili e i materiali, devono essere adeguati alle diverse
eta' ed attivita' dei bambini, nonche' alle esigenze professionali
degli operatori e alla partecipazione dei genitori e devono possedere
requisiti di salubrita' e atossicita' certificata secondo quanto
disposto all'art. 27 della legge;
- fruibilita' di spazi, impianti e arredi: spazi, impianti e arredi
devono essere rispondenti per numero e caratteristiche all'eta' dei
bambini, alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche
attivita' previste, e devono essere conformi alla normativa vigente
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- sicurezza rispetto a intrusioni o furti sia negli spazi esterni che
all'intemo: devono essere previsti una idonea recinzione e infissi
antisfondamento.
Devono inoltre essere favoriti la progettazione bio-climatica della
struttura e la riciclabilita' dei suoi componenti. A tale scopo si fa
rinvio a quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale 16
gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie,
Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui
all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo).
2. Nidi d'infanzia
2.1 Standard quantitativi dell'area
La superficie minima complessiva (superficie fondiaria) dell'area da
riservare alla costruzione del nido d'infanzia non puo' essere
inferiore a mq. 1300. La superficie dell'area deve garantire un
minimo di mq. 50 per ogni posto bambino per una capienza compresa tra
i 16 e i 49 bambini, e di mq. 45 per ogni posto bambino per una
capienza compresa tra i 50 e i 60 bambini.
Nei nidi che dispongono di piu' di 53 posti bambino l'area non puo'
essere comunque inferiore ai mq. 2400.
La superficie coperta dagli edifici non deve essere superiore alla
terza parte dell'area totale riservata al nido d'infanzia. Dall'area
totale (superficie fondiaria) sono escluse le aree a disposizione per
i parcheggi, che devono essere conformi agli standard per le
urbanizzazioni secondarie e alla legislazione vigente in materia.
La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere accessibile ai
sensi del DM Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e, anche se
aggregata ad altro servizio non educativo, ne' scolastico, deve avere
un ingresso indipendente (per le strutture aggregate a servizi
scolastici o educativi l'ingresso puo' essere unico); di norma,
inoltre, la struttura deve garantire il rapporto diretto con
l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un
unico livello. A livello seminterrato possono essere ubicati solo i
locali adibiti a deposito o magazzino e comunque non fruiti dai
bambini. Non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno
la meta' del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per
la restante parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale
a una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante
misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In questo caso devono
essere adottate le migliori tecnologie per la difesa dall'umidita'.
Le parti non completamente fuori terra non possono essere destinate
al gioco o al pasto.
Nel caso in cui non sia possibile realizzare una struttura su un
unico livello si deve comunque garantire che ogni unita' funzionale
minima (sezione) sia collocata su un unico piano.
2.2 Spazi essenziali del nido
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti
devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile
in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i
seguenti:
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a
ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre
prevedere anche in questo caso un ambiente filtro per la tutela
microclimatica degli spazi interni, si deve comunque evitare il
passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
c) spazi comuni a tutti i bambini;
d) spazi per operatori, servizi generali e spazi a disposizione dei
genitori;
e) area esterna.
2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza
La definizione della superficie utile netta per il nido d'infanzia,
anche a tempo parziale, deve tenere conto di due indici distinti: mq.
8,5 per posto bambino, per quanto riguarda gli spazi destinati
specificamente alle attivita' dei bambini; mq. 3,5 per posto bambino
per quanto riguarda i servizi generali, ivi compresi gli spazi
destinati alle attivita' degli adulti.
Nel caso in cui sia previsto nel nido d'infanzia solo un terminale di
cucina attrezzato (vedi paragrafo 2.11), anziche' una cucina, i metri
quadri per bambino relativi ai servizi generali possono essere
ridotti a mq. 2,5 per posto bambino.
Nel caso di un unico polo con piu' servizi per l'infanzia, i servizi
generali con le stesse funzioni possono essere tra loro integrati,
fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi
devono garantire la funzionalita' dei diversi servizi.
2.4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo
dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, e tramite
specifico progetto pedagogico, da parte di famiglie con bambini.
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione
libera, il gioco strutturato, motorio e simbolico, in continuita' con
gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse
eta' e alle differenti dimensioni evolutive del bambino.
Gli spazi esterni pertinenti alla struttura, non di uso dei bambini,
devono essere dotati di idonea recinzione per garantire la sicurezza
dei piccoli.
2.5 Deroga agli standard per gli spazi esterni
Nei nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in zone
identificate nella pianificazione urbanistica come ambiti urbani
consolidati, per la quantificazione degli spazi esterni e' richiesta
una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Lo standard e' da
considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati.
La superficie minima dell'area da destinare ad un polo per
l'infanzia, comprendente il nido e la scuola dell'infanzia, e' data
dalla somma delle superfici richieste dalle leggi e dalle norme
tecniche vigenti per il nido e per l'edilizia scolastica.
Se il polo per l'infanzia e' destinato ad accogliere anche ulteriori
servizi educativi, il complessivo dimensionamento dell'area e'
determinato sommando tutti gli indici parziali di riferimento,
eccettuato il caso che non sia prevista sovrapposizione degli orari.
Qualora l'area presenti dimensioni e caratteristiche urbanistiche e
tecniche che lo consentano, gli spazi esterni possono essere
utilizzati anche da famiglie con bambini o altri utenti,
specificamente individuati dall'ente gestore, previa predisposizione
di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la
salvaguardia della funzionalita', della sicurezza e
dell'organizzazione del servizio educativo.
2.6 Caratteristiche degli spazi esterni
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere:
a) una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed
esterno;
b) zone attrezzate con arredi e materiali diversificati per le
attivita' ludiche;
c) zone attrezzate solo a verde.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabili devono
essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.
2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati,
arredati e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima
costituita dalla sezione.
L'unita' minima e' integrata da altri spazi, destinati a gioco
libero, atelier e laboratori o altre attivita', individuate nel
progetto educativo di riferimento.
Tali spazi sono utilizzati a rotazione o contemporaneamente per
attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo, da bambini anche
appartenenti a sezioni diverse. In un polo per l'infanzia,
comprendente il nido e la scuola dell'infanzia ed eventualmente
ulteriori servizi educativi, gli spazi comuni a tutti i bambini
(paragrafo 2.2, lettera c) potranno essere utilizzati da ciascuna
delle comunita' ospitate nel polo, purche' cio' avvenga in orari
diversi e gli stessi spazi siano attrezzati per ciascuna comunita'.
Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli
standard previsti specificatamente per le attivita' dei bambini nel
nido d'infanzia (paragrafo 2.3).
2.7bis Deroga agli standard per gli spazi interni nei nidi d'infanzia
funzionanti
In applicazione del comma 3 dell'art. 37 della L.R. 1/00, che prevede
deroghe agli standard strutturali, per i nidi d'infanzia funzionanti
alla data di entrata in vigore della legge (29/1/2000), la superficie
utile netta interna all'edificio e' di mq. 9,5 complessivi per posto
bambino, come era previsto dalla previgente legislazione regionale.
2.8 Definizione e organizzazione delle unita' funzionali minime
La sezione rappresenta l'unita' spaziale ed organizzativa minima del
nido d'infanzia.
La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze
evolutive dei bambini, della possibilita' di organizzare gruppi
diversi, nonche' della differenziazione delle attivita'.
Le sezioni sono distinte per fasce di eta' omogenee. Sono possibili
inoltre organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti
educativi.
La struttura del nido d'infanzia puo' articolarsi su piu' sezioni -
fino a un massimo di quattro - in relazione alla capienza della
struttura stessa e all'eta' e al numero dei bambini iscritti.
Ciascuna sezione comprende spazi idonei a svolgere le seguenti
funzioni:
a) il gioco e le attivita' individuali e di gruppo;
b) il riposo;
c) il pasto;
d) l'igiene personale. I locali per l'igiene destinati ai bambini
devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari non
inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro
bambini avendo come riferimento anche le diverse eta'.
2.9 Spazi per i genitori
Nel nido d'infanzia, anche in attuazione di quanto previsto all'art.
8 della legge, sono individuati spazi destinati specificamente ai
genitori e in particolare:
a) uno o piu' spazi attrezzati per l'accoglienza dei bambini e dei
genitori, da collocare all'ingresso del servizio o negli spazi comuni
alle sezioni, o all'interno di ciascuna sezione;
b) uno o piu' spazi destinati a laboratorio per gli adulti, cosi'
come indicato alla lettera c) del successivo paragrafo sui servizi
generali. Tali spazi possono essere collocati, su indicazione del
gestore, in locali nei pressi della struttura adibita a nido
d'infanzia e verranno conteggiati all'interno di quelli previsti per
i servizi generali. In tal caso i metri quadri relativi ai servizi
generali possono essere ridotti a mq. 2,5 per posto bambino.
Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e
attrezzature, devono consentire inoltre l'informazione e la
comunicazione sull'attivita' del servizio e favorire le relazioni tra
bambini, genitori e operatori.
2.10 Servizi generali
I servizi generali sono costituiti da:
a) servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e per
l'igiene personale;
b) un vano per la zona pranzo del personale;
c) uno o piu' spazi laboratorio destinati agli operatori e ai
genitori, con funzioni di preparazione e allestimento del materiale
didattico, riunioni e incontri di lavoro, archivio e attivita'
amministrativa, documentazione e biblioteca;
d) la cucina, conforme alle norme vigenti in materia;
e) un locale o uno spazio guardaroba per la biancheria pulita,
utilizzabile, eventualmente come stireria;
f) un locale adibito a lavanderia e a deposito biancheria sporca,
dimensionato e attrezzato secondo il tipo di servizio fornito; il
servizio di lavanderia puo' essere commissionato all'esterno, purche'
all'interno sia previsto un deposito per la biancheria sporca;
g) uno o piu' vani tecnici;
h) un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di
pulizia.
2.11 Tabelle dietetiche e pasti
La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti
gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unita'
sanitaria locale. Occorre sottolineare il contenuto tecnico dell'atto
di approvazione, con il quale si vuole promuovere la collaborazione
tra l'ente gestore e l'Azienda per raggiungere il fine comune della
tutela della salute dei bambini.
Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede
all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il
termine rimane sospeso (cioe' riprende a decorrere dal momento
dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di
chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che
l'Azienda Unita' sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si
intende approvata.
La stessa norma prevede inoltre che l'Ente gestore adotti procedure
d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128
in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano
priorita' all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano
l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi
geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico,
questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di
alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi
geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovra' essere
fornita al gestore da parte del fornitore.
I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel
rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali, e favorire
la graduale introduzione di cibi biologici.
I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno
della struttura solo per i bambini di eta' superiore all'anno e, in
tal caso, deve essere previsto un terminale di cucina attrezzato, in
rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atto a garantire il
mantenimento della qualita' del cibo e la distribuzione dello stesso,
attraverso modalita' concordate con il centro di produzione pasti
individuato dal gestore della struttura. Deve altresi' essere
assicurata la gradibilita' della refezione.
2.12 Ricettivita'
La ricettivita' minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo
pieno che part-time e' fissata rispettivamente in 16 e 60 posti
bambino. Entrambi gli indici possono essere modificati,
rispettivamente in diminuzione o in aumento, nella misura massima del
15% in particolari situazioni socio-economiche e ferma restando
l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate
soluzioni organizzative. In considerazione dello scarto accertato tra
bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti
gestori fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al
paragrafo 5.1, che andra' calcolato sul numero dei bambini
effettivamente iscritti - potranno iscrivere un numero di bambini
superiore alla ricettivita' della struttura nella misura massima del
15%.
2.13 Micro-nidi
Il micro-nido si differenzia dal nido solo in quanto prevede
l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini. La ricettivita'
minima e massima e' fissata rispettivamente in 6 e 14 posti bambino,
fermo restando la possibilita', anche in questo caso, di diminuire o
aumentare tali indici nella misura massima del 15%.
Per la quantificazione degli spazi esterni e' richiesta una
superficie di almeno mq. 10 per posto bambino.
Per gli spazi interni valgono gli stessi standard previsti per i
nidi.
3. Servizi integrativi
A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno
dei servizi integrativi non e' prevista la somininistrazione di
pasti. In tali servizi puo' pero' essere prevista la merenda, sia in
ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale
ed educativa di questo momento della giornata.
3.1 Centri per bambini e genitori
Ciascun Centro per bambini e genitori deve avere una ricettivita' che
consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attivita' di
gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i
bambini e per gli adulti, cosi' come indicato all'art. 3, comma 3
della legge.
La definizione della superficie utile netta deve tenere conto di due
indici distinti: mq. 5,5 per utente per quanto riguarda gli spazi
destinati alle attivita' dei bambini e degli adulti e mq. 1,5 per
utente per quanto riguarda i servizi generali. Per utente si intende
ciascun bambino.
Gli spazi devono essere articolati in modo da prevedere:
a) zone comuni per le attivita' rivolte congiuntamente ai bambini e
agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
b) spazi destinati ai servizi generali.
I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il
personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti
esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono
essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di
sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente
attrezzati con riferimento alle diverse eta'.
3.2 Spazi bambini
La struttura degli Spazi bambini ha una ricettivita' massima di 50
bambini.
Negli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno mq. 10 per
posto bambino. Lo standard e' da considerarsi in aggiunta all'area di
sedime.
La definizione della superficie utile netta minima deve tenere conto
di due indici distinti: mq. 6,5 per posto bambino per quanto riguarda
gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini; mq. 2
per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali.
Gli spazi e le attivita' devono essere organizzati per gruppi di
bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'eta', al
tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed
essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per
l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per
lo svolgimento delle attivita' educative.
La legge regionale non prevede l'obbligo di locali specifici per il
riposo, dati i tempi ridotti di apertura del servizio; tuttavia, data
la fascia di eta' dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio
idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessita'.
3.3 Servizi integrativi funzionanti. Deroga agli standard per gli
spazi interni
In attuazione dell'art. 37, comma 3, per i servizi integrativi
funzionanti all'entrata in vigore della legge (29/1/2000), la
superficie richiesta per gli spazi destinati all'attivita' dei
bambini e' di mq. 4,5 per i Centri per bambini e genitori e di mq.
5,5 per gli Spazi bambini.
4. Servizi ricreativi
I Servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale sono
servizi ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai
bambini, con carattere di estemporaneita' ed occasionalita',
attivita' di gioco con altri bambini guidate da personale adulto con
funzioni di animazione.
Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei
servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi
requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di
tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.
Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i
servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27,
commi 2 e 3 della legge regionale e le disposizioni della presente
direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalita'
dell'ambiente, tutela del benessere (paragrafo 1.3).
Per consentire il controllo su tali requisiti da parte del Comune,
occorre che i gestori di tali servizi provvedano all'autodenuncia
dell'attivita' venti giorni prima dell'inizio della stessa.
Per i servizi gia' funzionanti il termine e' di trenta giorni e
decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
5. Requisiti organizzativi
5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini e' uno dei
principali elementi che concorrono a determinare la qualita' dei
servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una
serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che
tengono conto della natura del servizio offerto, delle
caratteristiche della struttura, del numero, dell'eta', delle
caratteristiche dei bambini accolti, nonche' dei tempi di apertura
dei servizi.
I nidi d'infanzia possono infatti essere a tempo pieno, quando
osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al
giorno, o part-time, quando osservano un orario di apertura inferiore
alle otto ore.
Con particolare riferimento all'eta' dei bambini e ai tempi
dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti
numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai
servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore
previste nel contratto nazionale di lavoro in materia e nella
contrattazione decentrata.
Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino
si intende ogni bambino iscritto.
Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi
d'infanzia e' il seguente:
a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni
di bambini di eta' compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi
a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;
b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di
bambini di eta' compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a
tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a
tempo parziale;
c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi che
ospitino esclusivamente sezioni di bambini in eta' compresa tra i
ventiquattro e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non
superiore a undici bambini per ogni educatore nei nidi a tempo
parziale, anche aggregate a scuole dell'infanzia. E' consentito
mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i bambini
iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 24 mesi
entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro inserimento
effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l'accesso
dei bambini in eta'.
Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre
distinguere a seconda che le attivita' di cucina, pulizia, guardaroba
ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo
di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attivita'
vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra
addetti ai servizi generali e bambini non puo' essere superiore a
diciotto bambini per ogni addetto.
Tale rapporto potra' variare qualora le attivita' di cui sopra
vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.
5.2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini
iscritti
Negli spazi bambini, in considerazione dell'eta' degli utenti accolti
(compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra
educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni
educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra
i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di eta' tra i
ventiquattro e i trentasei mesi.
Nei Centri per bambini e genitori, in considerazione delle loro
caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle
attivita', il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di
norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.
5.3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini
disabili
Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e
bambini e tenendo conto della presenza di entrambi va assicurata la
necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure
della stessa qualifica e profilo professionale.
Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che
si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio
socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravita' dei casi,
nelle sezioni di nido, nei micro-nidi e negli spazi bambini in cui
essi sono inseriti puo' essere stabilita la riduzione del numero
degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un
educatore di aiuto alla sezione.
5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi
educativi per la prima infanzia
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione
di provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs 31 marzo 1998, n.
112, nonche' dell'approvazione del disegno di legge n. 5838 "Norme
per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi per
i bambini di eta' inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie",
attualmente all'esame del Parlamento e che prevede per l'accesso ai
posti di educatore il titolo universitario di primo livello di durata
triennale o il possesso delle lauree in pedagogia, in scienze
dell'educazione e in scienze della formazione, i titoli di studio
previsti per l'accesso ai posti di educatore per i servizi educativi
per la prima infanzia sono i seguenti:
- diploma di maturita' magistrale;
- diploma di maturita' rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
- diploma di dirigente di comunita';
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunita'
infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica
istruzione.
Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli
per l'accesso:
- diploma di laurea in pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in scienze della formazione.
6. Educatrice familiare
L'educatrice familiare e' un servizio sperimentale da avviarsi nei
comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi
presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una
delle famiglie che fruiscono del servizio.
Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre il
possesso dei titoli di studio indicati in precedenza per l'accesso a
posti di educatore nei servizi per la prima infanzia, dovra' avere
partecipato al corso di formazione di ore 480 all'interno del
progetto regionale "Creazione di una occupazione tramite la
formazione della figura sperimentale dell'educatrice familiare e
l'avvio di nuovi servizi per l'infanzia", approvato con delibera di
Giunta regionale n. 1934 del 2/11/1998.
Qualora, in fase di primo avvio, non siano disponibili educatrici in
possesso dei requisiti anzi riportati, la sperimentazione puo' essere
attivata con educatrici in possesso del titolo di studio di cui al
punto 5.4 e di uno dei seguenti requisiti:
- avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e
di avvio d'impresa non inferiori alle 200 ore. In tale caso andra'
prevista una formazione aggiuntiva di 150 ore finalizzata a favorire
l'acquisizione di competenze professionali specifiche;
- avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e
di avvio d'impresa non inferiori a 200 ore e avere svolto presso
un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio di almeno
3 mesi.
Per l'educatrice familiare il rapporto numerico non deve essere
superiore a tre bambini per ogni educatore.
I Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa
forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni,
adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione e
favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori.
Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in
ragione dell'eta' dei bambini, scelgono la stessa educatrice che
svolgera' il servizio presso il domicilio di uno dei bambini,
concordato tra le famiglie medesime anche a rotazione, ma con una
periodicita' indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la
stabilita' dei punti di riferimento dei bambini.
Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con
l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalita'
organizzative del Servizio.
Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del
contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un
contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equita'
rispetto alle rette dei nidi d'infanzia dello stesso Comune.
La Regione a sostegno della realizzazione del servizio di educatrice
familiare prevede, nel proprio bilancio, contributi da erogarsi agli
Enti locali. La Regione con propri atti amministrativi definisce
annualmente l'entita' dei contributi.
I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete del
servizio di educatrice familiare con i nidi d'infanzia e gli altri
servizi integrativi attraverso i seguenti strumenti:
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la
partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli
altri servizi per l'infanzia del territorio;
- la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche
qualificate (coordinatori pedagogici);
- la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici agli
altri servizi integrativi al nido;
- la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche relative
alla crescita dei figli e in particolare quelle della sicurezza e
della alimentazione, anche in considerazione della specificita'
organizzativa di questo servizio.
7. Servizi integrativi sperimentali
L'art. 3, comma 7 della legge prevede che gli Enti locali e la
Regione promuovano sperimentazioni di servizi integrativi per meglio
rispondere alle diverse necessita' emergenti nella societa'.
La natura stessa della sperimentazione richiede la necessaria
flessibilita'; ad essi, in quanto servizi educativi per la prima
infanzia, si applica comunque il comma 1 dell'art. 16.
L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualita' dei
servizi, impone pertanto di stabilire i requisiti imprescindibili,
anche per i servizi sperimentali, che sono:
- il rispetto del rapporto numerico tra personale educatore e bambini
in analogia con quanto previsto per i servizi indicati nella presente
direttiva;
- il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente
per il personale educatore;
- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrita' e
all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente
direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio
delle famiglie.
Nel caso di iniziative sperimentali attuate dagli Enti locali,
occorre tenerne costantemente informata la Regione, sia al fine di
un'eventuale presa in carico delle stesse ai sensi del comma 3
dell'art. 10 della legge, sia per assicurare la completezza del
sistema informativo sui servizi di cui all'art. 15 della legge.
8. Sistema informativo
Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge, Regione ed Enti
Locali concorderanno l'adozione di un sistema informativo per
consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati circa i
servizi della prima infanzia.