DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 luglio 2001, n. 227
Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati (L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (proposta della Giunta regionale in data 27 giugno 2001, n. 1165)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.1165 del
27 giugno 2001, recante in oggetto "Direttiva sull'autorizzazione al
funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da
soggetti privati (L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del
Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima
infanzia";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio
regionale, giusta nota prot. n. 8890 del 17 luglio 2001;
preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione consiliare;
viste:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia" e, in particolare, l'art. 1 che
prevede che il Consiglio regionale, con una o piu' direttive,
definisca i requisiti, i criteri e le modalita' per la realizzazione
e il funzionamento dei servizi regolamentati dalla legge stessa,
nonche' le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui
all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'art. 19;
- la propria deliberazione 28 febbraio 2000, n. 1390 "Direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1";
considerato che, anche su sollecitazione della Regione, molte
Amministrazioni comunali hanno provveduto a stabilire le procedure
per l'autorizzazione provvisoria di servizi educativi per la prima
infanzia, in attesa che venissero approvate quelle regionali;
segnalato che per la stesura del presente atto si e' proceduto alla
costituzione di un gruppo di lavoro, composto da dirigenti delle
Amministrazioni comunali e delle Aziende Unita' sanitarie locali,
allo scopo di stabilire procedure snelle e trasparenti e compatibili
con l'organizzazione di tali enti;
ritenuto di procedere alla redazione dell'atto sulle procedure per
l'autorizzazione al funzionamento (Allegato A), rinviando ad una
successiva deliberazione la definizione di quelle per
l'accreditamento;
ritenuto inoltre di prevedere l'adeguamento automatico alle normative
comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in vigore
successivamente;
considerato inoltre che, ad oltre un anno dall'entrata in vigore
della L.R. n. 1 del 2000 e della Direttiva n. 1390 del 2000, anche a
seguito del costante rapporto con le Amministrazioni comunali e con i
gestori privati, risulta ora necessario prevedere alcune integrazioni
alla Direttiva stessa (Allegato B), allo scopo di perseguire, in
maniera piu' efficace, gli obiettivi regionali per quanto attiene al
contenimento dei costi e alla garanzia per i servizi degli attuali
livelli di risposta alla domanda;
ritenuto opportuno stabilire alla data di approvazione del presente
atto deliberativo la decorrenza dei termini di cui al comma 2
dell'art. 37 della L.R. 1/00 per l'adeguamento alle previsioni della
legge regionale e delle direttive attuative da parte delle strutture
funzionanti, in quanto con il presente atto vengono fissate le
procedure autorizzative omogenee per tutto il territorio (Allegato A)
e inoltre (Allegato B), viene integrata la richiamata Direttiva n.
1390 del 2000, e dunque vengono definiti compiutamente i requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi;
sentito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai
sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in data
18/6/2001;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n. 35
assenti n. 15
voti favorevoli n. 34
voti contrari n. -
voti nulli n. 1
astenuti n. -
delibera
- di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del
presente atto deliberativo;
- di pubblicare l'atto deliberativo consiliare nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, assicurandone la piu' ampia
diffusione.
INDICE
ALLEGATO A
Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi gia'
funzionanti o da avviare gestiti da soggetti privati
1. Tipologia di atti autorizzatori 1.1 Servizi integrativi
sperimentali
2. Durata dell'autorizzazione al funzionamento e suo rinnovo
3. Domanda 3.1 Elementi della domanda 3.2 Documentazione
4. Organismo tecnico-collegiale
5. Tempi di risposta
6. Attivita' di vigilanza
7. Sanzioni
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
9. Commissione tecnica provinciale 9.1 Istituzione 9.2 Composizione
9.3 Attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
10. Decorrenza dei termini per l'adeguamento delle strutture
funzionanti
ALLEGATO B
Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio
2000, n. 1390
I Progettazione bio - climatica
II Ingresso alle strutture
III Conteggio della superficie utile netta
IV Polo per l'infanzia
V Spazi interni dei nidi d'infanzia: deroghe per i servizi
funzionanti
VI Spazi per gli adulti
VII Iscrizioni e frequenza
VIII Servizi integrativi gia' funzionanti
IX Titoli di studio
ALLEGATO A
Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi gia'
funzionanti o da avviare gestiti da soggetti privati
1. Tipologia di atti autorizzatori
- Sara' rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi
educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che
soddisfano pienamente i requisiti indicati nella L.R. 1/00 e nella
Direttiva, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
1390 del 28/2/2000, di seguito denominata Direttiva.
- Sara' rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle
prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovra'
prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la
prima infanzia funzionanti (alla data del 29 gennaio 2000) gestiti da
soggetti privati, nel caso i servizi stessi soddisfino parzialmente i
requisiti stabiliti dalla L.R. 1/00 e dalla Direttiva.
- Sara' negata, con provvedimento motivato, l'autorizzazione al
funzionamento:
- ai nuovi servizi non conformi ai requisiti di cui sopra;
- ai servizi funzionanti, che manchino di alcuni dei requisiti
richiesti all'art. 17 della L.R. 1/00, la cui assenza possa
comportare grave pregiudizio per i bambini. Si tratta della stessa
fattispecie per cui l'art. 21 della L.R. 1/00 prevede la sospensione
ed, eventualmente, la revoca dell'autorizzazione concessa.
- In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di
un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia
funzionante, l'attivita' non viene interrotta nelle more del rilascio
dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso di grave pregiudizio per
i bambini.
1.1 Servizi integrativi sperimentali
Come precisato al paragrafo 7 della Direttiva, anche i servizi
integrativi sperimentali sono soggetti all'autorizzazione al
funzionamento.
Si tratta di tipologie innovative (previste al comma 7 dell'art. 3
della L.R. 1/00), in quanto tali non perfettamente riconducibili ad
alcuno dei servizi elencati nella legge regionale.
Il soggetto gestore privato dovra' quindi previamente concordare con
l'Amministrazione comunale le caratteristiche della sperimentazione,
fermo restando il rispetto delle condizioni minime indicate nella
Direttiva (paragrafo 7).
Per garantire la congruita' dell'intero sistema dei servizi educativi
per la prima infanzia, e' necessario che i soggetti coinvolti
(soggetto gestore, Comune, Provincia, Regione) garantiscano una
tempestiva informazione reciproca e un impegno di costante verifica
sull'andamento della sperimentazione e dei suoi risultati, in base a
quanto contenuto nel progetto sperimentale, nel quale sara' indicata
anche la durata della sperimentazione, che non potra' essere
superiore ai 5 anni dall'avvio.
2. Durata dell'autorizzazione al funzionamento e suo rinnovo
L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare
al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da
idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza
dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/00, dalle direttive attuative e
dalla normativa vigente.
Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle
condizioni per l'autorizzazione.
facolta' del Comune chiedere il parere della Commissione tecnica
provinciale sulle richieste di rinnovo.
3. Domanda
3.1 Elementi della domanda
La domanda sara' presentata al Comune nel cui territorio e' collocato
il servizio e dovra' contenere:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo,
recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per
il quale e' richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una
indicazione chiara, la richiesta non puo' essere accettata, salvo
quanto indicato al punto 1.1, "Servizi integrativi sperimentali");
- sede del servizio.
La domanda dovra' essere corredata di:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi
dell'art. 47 del Testo unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445),
firmata dal soggetto gestore, attestante, in particolare:
- il possesso dei requisiti degli spazi indicati nella Direttiva per
la tipologia di servizio che si intende attivare; i requisiti
organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, eta' e
numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo
titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del
personale, contratto di lavoro applicato al personale, eventuale
servizio di refezione, in conformita' alle previsioni dell'art. 17,
comma 1, lett. e) della L. R. 1/00);
- la rispondenza degli arredi e dei giochi all'eta' dei bambini;
- la quota dell'orario di lavoro del personale destinata
all'aggiornamento, alla programmazione delle attivita' educative e
alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;
- l'eventuale funzionamento del servizio alla data del 29/1/2000;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del Testo unico citato
relativa al possesso della documentazione di seguito indicata:
- certificato di conformita' edilizia rilasciato secondo le
disposizioni di cui alla L.R. 33/90 e successive modifiche ed
integrazioni;
oppure
certificato di conformita' edilizia rilasciato sulla base delle
verifiche antecedenti la delibera Giunta regionale 268/00, o
certificato di abitabilita' o agibilita': in tal caso, alla
dichiarazione dovra' essere allegata una relazione redatta da un
tecnico abilitato comprovante la conformita' alle vigenti normative
igieniche e di sicurezza di cui al paragrafo 1.3 della Direttiva
1390/00; in tale ultimo caso, per le strutture che ospitano
attualmente altri servizi educativi o scolastici autorizzati, la
relazione tecnica dovra' comprovare il rispetto dei seguenti
requisiti:
resistenza meccanica e stabilita';
sicurezza degli impianti, nell'impiego e in caso di incendio;
superamento delle barriere architettoniche;
eventuale autorizzazione sanitaria alla produzione elo alla
somministrazione dei pasti.
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati gli estremi
dei provvedimenti di cui sopra.
In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica,
edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui
prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie,
statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente.
3.2 Documentazione
Il gestore dovra' produrre:
a) planimetria dei locali e degli spazi esterni firmata da un tecnico
abilitato, in scala non inferiore a 1/100, nella quale siano
specificati:
- superficie, altezza e destinazione d'uso dei singoli locali da
utilizzare per il servizio;
- piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di
fuga e di sicurezza;
- organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
b) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Ausl per i
servizi che prevedono il pasto.
4. Organismo tecnico-collegiale
I Comuni con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni
di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia.
A livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale e' istituito un
organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto
all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.
L'organismo collegiale sara' istituito con atto formale, nel quale
saranno indicate:
a) la composizione dello stesso;
b) l'attribuzione della presidenza a uno dei suoi componenti;
c) le modalita' di funzionamento.
Nella composizione dell'organismo dovranno essere previste figure
competenti almeno nei seguenti ambiti:
a) pubblica istruzione o servizi sociali, a seconda dell'appartenenza
di settore dei servizi educativi per la prima infanzia;
b) lavori pubblici;
c) educativo-pedagogico;
d) igienico-sanitario (tecnico designato dall'Azienda Unita'
sanitaria locale competente).
L'organo competente alla concessione dell'autorizzazione trasmette
alla Commissione tecnica provinciale, di cui al paragrafo 9, ai fini
di acquisirne il parere ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/00, la
richiesta di autorizzazione corredata della documentazione, comprese
le eventuali osservazioni utili ai fini della valutazione.
Acquisito tale parere viene emesso il provvedimento autorizzatorio,
secondo quanto previsto al paragrafo 1.
5. Tempi di risposta
L'Amministrazione comunale stabilisce il termine entro il quale e'
tenuta a fornire risposta alla domanda di autorizzazione.
Tale termine non puo' essere superiore a novanta giorni e puo' essere
sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per
fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili
al rilascio dell'autorizzazione. L'organo deputato al rilascio
dell'autorizzazione, verificata la rispondenza alle norme, la
completezza della domanda e della documentazione prodotta, trasmette
l'istanza, corredata degli atti istruttori, alla Commissione tecnica
provinciale di cui al paragrafo 9.
Il Comune trasmette senza indugio alla Commissione tecnica
provinciale le eventuali integrazioni da questa richieste.
La Commissione esprime il proprio parere al Comune entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione o entro il tempo strettamente
necessario al richiedente per fornire ulteriore documentazione o i
chiarimenti richiesti.
Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parere della
Commissione.
Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non
risponda entro il termine di novanta giorni - o entro il superiore
termine conseguente alle eventuali sospensioni - il richiedente ha
diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.
6. Attivita' di vigilanza
L'attivita' di vigilanza, che costituisce un obbligo per
l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a)
della L.R. 1/00, e' svolta dallo stesso organismo tecnico-collegiale
o da altro organismo indicato nell'atto del Comune di cui al
paragrafo 4.
I Comuni devono individuare le modalita' di esercizio della vigilanza
ed i soggetti ad essa preposti. In caso di ispezione o sopralluogo
deve essere prevista la redazione di un verbale.
7. Sanzioni
La L.R. 1/00 prevede, all'art. 21, le sanzioni della sospensione e
della revoca dell'autorizzazione al funzionamento e
dell'accreditamento.
La legge ha previsto tali sanzioni solo come conseguenza di
violazioni che "possano comportare grave pregiudizio per i bambini".
Ciascuna Amministrazione comunale, nell'ambito del proprio potere
regolamentare, puo' prevedere ulteriori sanzioni per infrazioni che
non comportino la sospensione o la revoca dell'autorizzazione,
qualora cio' sia consentito da una legge.
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione al funzionamento comporta:
a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attivita' di
vigilanza da parte del competente organismo comunale o sovracomunale;
b) l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi
variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire
l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di
autorizzazione;
c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema
informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui
all'art. 15 della L.R. 1/00.
9. Commissione tecnica provinciale
9.1 Istituzione
Ai sensi dell'art. 23 L.R. 1/00, presso ciascuna Provincia e'
istituita una Commissione tecnica con funzioni consultive.
9.2 Composizione
La composizione della Commissione tecnica provinciale e' gia'
descritta analiticamente al comma 1 dell'art. 23 della legge
regionale.
Alla lettera b) e' prevista la nomina di due coordinatori pedagogici
"di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato".
Sara' cura di ciascuna Amministrazione provinciale attivare le
procedure per la candidatura proposta dai gestori privati, in modo
che tutte le componenti private del territorio giungano ad una
candidatura condivisa.
Ciascuna Amministrazione provinciale potra' prevedere la nomina di
membri supplenti e di un vice presidente.
9.3 Attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
In base al comma 2 dell'art. 19, i servizi e le strutture pubbliche
devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al
funzionamento e per l'accreditamento.
La Commissione tecnica provinciale e' l'organo competente a svolgere
verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.
L'attivita' di verifica dovra' avere cadenza almeno triennale e
potra' essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su
segnalazione di terzi.
I risultati dell'attivita' di verifica dovranno essere riportati
nella relazione annuale che la Commissione tecnica provinciale dovra'
trasmettere alla Regione (art. 24, comma 1, lett. c).
La Provincia competente, in accordo con la Regione, terra' conto di
tali risultati in sede di riparto dei fondi di cui all'art. 14 della
legge regionale.
10. Decorrenza dei termini per l'adeguamento delle strutture
funzionanti
La decorrenza dei termini di cui al comma 2 dell'art. 37 della L.R.
1/00 per l'adeguamento alle previsioni della legge stessa e delle
direttive attuative da parte delle strutture funzionanti, e'
stabilita alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
Con questo atto, infatti, vengono fissate le procedure omogenee per
tutto il territorio regionale per l'autorizzazione al funzionamento
(Allegato A) e, (Allegato B), viene integrata la Direttiva n. 1390
del 2000, giungendo cosi' alla compiuta definizione dei requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi.
ALLEGATO B
Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio
2000, n. 1390
I Progettazione bio - climatica
Al paragrafo 1.3, in fine, e' aggiunta la seguente frase:
"A tale scopo si fa rinvio a quanto previsto con deliberazione della
Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le
opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di
cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo)".
II Ingresso alle strutture
Al paragrafo 2.1, quarto capoverso, dopo le parole "anche se
aggregata ad altro servizio", sono inserite le parole "non educativo,
ne' scolastico".
Allo stesso paragrafo, prima delle parole "; di norma" sono inserite
le seguenti: "(per le strutture aggregate a servizi scolastici o
educativi l'ingresso puo' essere unico)".
Allo stesso paragrafo, dopo le parole "di norma, inoltre" sono
inserite le parole: "la struttura".
III Conteggio della superficie utile netta
Al paragrafo "2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza" della
Direttiva, dopo il primo capoverso, e' inserito:
"Nel caso in cui sia previsto nel nido d'infanzia solo un terminale
di cucina attrezzato (vedi paragrafo 2.11), anziche' una cucina, i
metri quadri per bambino relativi ai servizi generali possono essere
ridotti a mq. 2,5 per posto bambino".
IV Polo per l'infanzia
Al paragrafo "2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni"
della Direttiva e' inserito in fine:
"In un polo per l'infanzia, comprendente il nido e la scuola
dell'infanzia ed eventualmente ulteriori servizi educativi, gli spazi
comuni a tutti i bambini (paragrafo 2.2, lettera c) potranno essere
utilizzati da ciascuna delle comunita' ospitate nel polo, purche'
cio' avvenga in orari diversi e gli stessi spazi siano attrezzati per
ciascuna comunita'. Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del
raggiungimento degli standard previsti specificatamente per le
attivita' dei bambini nel nido d'infanzia (paragrafo 2.3)".
V Spazi interni dei nidi d'infanzia: deroghe per i servizi
funzionanti
Dopo il paragrafo "27 Criteri per l'organizzazione degli spazi
interni" della Direttiva e' inserito il seguente nuovo paragrafo:
"2.7 bis Deroga agli standard per gli spazi interni nei nidi
d'infanzia funzionanti. In applicazione dei comma 3 dell'art. 37
della L.R. 1/00, che prevede deroghe agli standard strutturali, per i
nidi d'infanzia funzionanti alla data di entrata in vigore della
legge (29/1/2000), la superficie utile netta interna all'edificio e'
di mq. 9,5 complessivi per posto bambino, come era previsto dalla
previgente legislazione regionale".
VI Spazi per gli adulti
Al paragrafo "2.9 Spazi per i genitori", alla lettera b) della
Direttiva, in fine, e' inserito:
"Tali spazi possono essere collocati, su indicazione del gestore, in
locali nei pressi della struttura adibita a nido d'infanzia e
verranno conteggiati all'interno di quelli previsti per i servizi
generali. In tal caso i metri quadri relativi ai servizi generali
possono essere ridotti a mq. 2,5 per posto-bambino".
VII Iscrizioni e frequenza
Al paragrafo "2.12 Ricettivita'" e' inserito in fine:
"In considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e
reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori - fatto
salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 5.1, che
andra' calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti -
potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettivita'
della struttura nella misura massima del 15%".
Al paragrafo "5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e
bambini iscritti", al quinto capoverso, lettera c) e' inserito in
fine:
"E' consentito mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui
i bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano
24 mesi entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro
inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista
per l'accesso dei bambini in eta'".
VIII Servizi integrativi gia' funzionanti
Dopo il paragrafo "3.2 Spazi bambini" e' inserito il paragrafo:
"3.3 Servizi integrativi funzionanti. Deroga agli standard per gli
spazi interni. In attuazione dell'art. 37, comma 3, per i servizi
integrativi funzionanti all'entrata in vigore della legge
(29/1/2000), la superficie richiesta per gli spazi destinati
all'attivita' dei bambini e' di mq. 4,5 per i Centri per bambini e
genitori e di mq. 5,5 per gli Spazi bambini".
IX Titoli di studio
Al paragrafo "5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore
nei servizi educativi per la prima infanzia" dopo le parole "tecnico
dei servizi sociali" sono inserite le seguenti: "assistente di
comunita' infantile".
Allo stesso paragrafo, dopo le parole "operatore servizi sociali"
sono inserite le parole "e assistente per l'infanzia".