LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"
Art. 7
Abrogazioni
1. Nella L.R. 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:
a) nel titolo, le parole "all'Associazione ERT - Emilia-Romagna
Teatro";
b) il secondo alinea del comma 1 dell'art. 1.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il titolo della L.R. n. 20 del 1992, citata alla nota all'art. 6,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale
Emilia-Romagna (ATER) e all'Associazione "Centro regionale della
danza".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 20 del 1992, citato
alla nota all'art. 6, cosi' come mofificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, alle seguenti associazioni:
- Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) avente per scopo la
promozione e valorizzazione delle attivita' teatrali e dello
spettacolo in genere e delle attivita' culturali e educative
connesse;
- Associazione "Centro regionale della danza" avente per scopo la
promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli
ad essa relativi.".