DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 dicembre 2000, n. 133
Programma di Edilizia residenziale pubblica 1999-2000. Procedure amministrative e finanziarie. Determinazione dei limiti di costo degli interventi. (Proposta della Giunta regionale in data 28 novembre 2000, n. 2160)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2160 del 28 novembre 2000, con
cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma di
Edilizia residenziale pubblica 1999-2000. Procedure amministrative e
finanziarie. Determinazione dei limiti di costo degli interventi;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
14844 in data 18 dicembre 2000;
visti:
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 85;
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 19;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 8;
- il DL del 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2437 del 14 dicembre
1999 "Criteri per la programmazione delle risorse di edilizia
residenziale pubblica. Programma 1999/2000. Bando per la
realizzazione di alloggi sociali. DLgs 286/96", approvata, con
modifiche, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1356 del 15
febbraio 2000;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 22 febbraio 2000
"Direttiva concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di
alloggi con servizi per anziani nell'ambito del programma di
interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002";
- la delibera del Consiglio regionale n. 88 dell'8 novembre 2000
"Programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei
Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) di cui alla L.R. 19/98.
Approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi e definizione
dello schema di protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 1356/00";
considerato:
- che i contributi previsti per la programmazione 1999/2000 sono
concessi in c/capitale a valere sui fondi di edilizia agevolata e sui
fondi di edilizia sovvenzionata;
- che il DL 112/98 ha conferito alle Regioni e agli Enti locali le
funzioni amministrative di gestione e di attuazione degli interventi
finanziati con le risorse destinate al settore dell'Edilizia
residenziale pubblica;
- che per effetto dell'art. 95 della L.R. 3/99 la gestione e
l'attuazione dei singoli interventi puo' essere delegata ai Comuni;
ritenuto opportuno stabilire le procedure amministrative e
finanziarie per la gestione del programma in oggetto, anche al fine
di assicurare l'uniformita' della gestione amministrativa degli
interventi su tutto il territorio regionale;
valutato opportuno applicare i punti 1), 2), 3) e 4) dell'Allegato
"E" alla presente deliberazione agli interventi attuativi delle
precedenti programmazioni nel caso che la data a cui riferire i
requisiti soggettivi sia successiva a quella di adozione dei presente
atto deliberativo;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n. 35
assenti n. 15
voti favorevoli n. 25
voti contrari n. 9
voti nulli n. -
astenuti n. 1
delibera:
1) l'approvazione delle procedure amministrative e delle
determinazioni finanziarie, di cui agli Allegati "A", "B", "C", "D"
ed "E" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
la gestione del Programma 1999/2000 di Edilizia residenziale
pubblica;
2) di estendere l'applicazione dei punti 1), 2), 3) e 4)
dell'Allegato "E" alla presente deliberazione agli interventi
attuativi di precedenti programmazioni, nel caso in cui la data a cui
riferire i requisiti soggettivi sia successiva a quella di adozione
del presente provvedimento;
3) di stabilire che le variazioni del tipo di interventi edilizi e le
variazioni quantitative, finanziarie e fisiche che potranno
intervenire nei programmi di riqualificazione urbana, siano
regolamentati nell'accordo di programma;
4) di delegare la Giunta regionale all'eventuale integrazione delle
presenti procedure che si rendesse necessaria per l'attuazione dei
singoli programmi di edilizia residenziale pubblica, in occasione dei
relativi atti di localizzazione;
5) di delegare il Direttore generale competente ad autorizzare
l'effettuazione delle modifiche necessarie per la realizzazione degli
interventi dovute a errori materiali di redazione degli atti nonche'
quelle che si rendessero necessarie ai modelli di cui al successivo
punto 6), ai fini di una migliore applicazione delle procedure
previste;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, unitamente ai modelli depositati agli
atti presso il Servizio Qualita' Edilizia e contrassegnati dai numeri
di protocollo 26680, 26681, 26682, 26683, 26684, 26686, 26687, 26689,
26690, 26692, 26694, 26695, 26697, 26700, 26702, 26705 del 15
novembre 2000.
ALLEGATO A
Quadro programmatico di riferimento
Il Programma di Edilizia residenziale pubblica 1999/2000 si compone
di due programmazioni distinte:
a) programmi di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 19/98;
b) programmi localizzati anche fuori dagli ambiti di riqualificazione
urbana.
Per i programmi di riqualificazione urbana il Consiglio regionale ha
individuato con propria deliberazione n. 88 dell'8 novembre 2000 i
Comuni tra i quali ripartire i contributi.
I Comuni stipulano un protocollo d'intesa con la Regione, secondo lo
schema approvato con deliberazione consiliare n. 88 dell'8 novembre
2000, individuando i programmi da realizzare, i finanziamenti
regionali e gli impegni comunali in termini di cofinanziamento.
Nel protocollo d'intesa sono indicati inoltre i termini temporali per
la formazione dei programmi di riqualificazione urbana e per la
sottoscrizione dell'accordo di programma.
L'accordo di programma deve contenere la previsione dei tempi di
attuazione e un quadro economico dell'intervento predisposto sulla
base dei modelli QE.
Inizio lavori
Con riferimento alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione:
a) dell'accordo di programma per gli interventi localizzati
nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;
b) della comunicazione regionale di ammissione a finanziamento per
gli altri interventi;
gli interventi debbono pervenire all'inizio lavori entro 10 mesi.
Nell'accordo di programma devono essere definite procedure specifiche
per la disciplina degli interventi sostitutivi in caso di
inadempienza dei soggetti attuatori.
Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana possono essere
localizzati interventi iniziati alla data della sottoscrizione
dell'accordo di programma, purche' non in data antecedente al 6
giugno 2000.
Parametri di riferimento
La superficie di un intervento e' definita dalle superfici utile, non
residenziale, di parcheggio e complessiva, cosi' come di seguito
definite:
Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento degli
alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di
porte e finestre e delle scale interne.
Per gli interventi destinati a particolari categorie sociali, si
intende superficie utile anche quella destinata agli spazi collettivi
complementari alla residenza.
Snr = superficie non residenziale: logge, balconi, proiezione delle
scale interne, cantine, soffitte, androni di ingresso, porticati,
volumi tecnici, misurati al netto dei muri perimetrali e interni.
Vanno ricomprese nella Snr anche le centrali termiche singole, di
superficie non superiore a 4,00 mq aperte verso l'esterno o verso
l'interno attraverso una porta cieca stagna (REI 60) in ferro a
tenuta d'aria.
Sp = superficie di parcheggio: si intende la superficie da destinare
ad autorimesse chiuse, compresi gli spazi di manovra coperti, ad uso
esclusivo dei singoli alloggi; va altresi' ricompresa in tale voce la
superficie di autorimesse condominiali con posti auto assegnati ai
singoli alloggi comprensiva degli spazi di manovra, se coperti, ed
escluse le eventuali rampe di accesso.
Per Sc si intende la superficie complessiva definita, sia per il
recupero edilizio che per la nuova costruzione, come Su + 0,6 * (Snr
+ Sp).
Per gli interventi non residenziali e le opere di urbanizzazione il
parametro di riferimento e' il costo preventivo desumibile dal quadro
economico di progetto.
Qualificazione degli operatori
In relazione a quanto previsto dal paragrafo n. 8 dell'Allegato "A"
della deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15/2/2000, la
Regione intende avviare un processo di qualificazione dei soggetti
attuatori degli interventi di edilizia abitativa che beneficiano di
contributo pubblico.
Il processo passa attraverso diverse fasi che porteranno ad un
accreditamento degli operatori che intendono operare nei programmi
regionali.
La presente prima fase, e' riferita ad un'attivita' di individuazione
dei requisiti generali ed economico-finanziari degli operatori, senza
ancora definire i livelli dei singoli parametri individuati.
una fase sperimentale che permettera' di verificare la corretta
individuazione dei parametri e, attraverso l'elaborazione dei dati
pervenuti dai soggetti attuatori, di definire, per i successivi
programmi, i livelli di riferimento dei parametri stessi.
Per il programma in oggetto, la compilazione della scheda all'uopo
predisposta (mod. A/Qualita') con i dati richiesti, permettera'
comunque di avere a disposizione dei Comuni e della Regione una serie
di dati che forniscono un profilo ed un quadro informativo
dettagliato di ogni operatore.
La compilazione della scheda con i dati richiesti e la sottoscrizione
della stessa da parte del rappresentante legale del soggetto
attuatore impegna l'operatore stesso sulla correttezza e sulla
attendibilita' dei dati forniti.Le informazioni richieste riguardano
i dati generali e di bilancio, l'attivita' svolta, l'organizzazione
aziendale e il sistema di qualita'.
La scheda compilata dovra' essere consegnata al Comune per il suo
inserimento nell'accordo di programma ed inviata al competente
Ufficio regionale.
La Giunta regionale, al fine di facilitare il processo di
qualificazione, promuove accordi convenzionali con le organizzazioni
o strutture di rappresentanza degli operatori finalizzati alla
raccolta coordinata dei dati, alla definizione degli indici di
valutazione e delle metodologie di verifica, nonche' per effettuare i
relativi controlli periodici.
La mancata compilazione della scheda o la fornitura di dati falsi
comporta l'automatica esclusione dai finanziamenti regionali.
ALLEGATO B
1) Edilizia sovvenzionata
1.1 Tipologie e destinazione degli interventi
I contributi per l'edilizia sovvenzionata nella programmazione
1999/2000 sono destinati alle seguenti tipologie di intervento:
a) recupero edilizio;
b) nuova costruzione anche a seguito di demolizione;
c) manutenzione straordinaria;
d) adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
e) acquisto alloggi immediatamente utilizzabili o per i quali sia
contestualmente previsto l'onere del completo recupero;
f) opere di urbanizzazione primaria, ivi comprese le bonifiche di
aree dismesse;
g) opere di urbanizzazione secondaria, ivi compresa la trasformazione
di immobili ad uso non residenziale.
I soggetti destinatari dei contributi di edilizia sovvenzionata sono
i Comuni.
I Comuni possono individuare inoltre Enti pubblici, fra i quali gli
Istituti Autonomi per le Case Popolari, quali attuatori limitatamente
agli interventi di cui alle lett. a), c) e d), purche' effettuati su
patrimonio destinato ad edilizia residenziale pubblica gia' di
proprieta' degli stessi enti individuati.
Gli IACP possono effettuare gli interventi per conto dei Comuni,
previa stipula di apposita convenzione nella quale vengano stabiliti
gli oneri e i relativi patti.
Poiche' gli alloggi della presente programmazione vengono realizzati
con fondi di edilizia residenziale pubblica, sono destinati alla
locazione e utilizzati dai Comuni secondo le procedure previste della
L.R. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni.
1.2 Costi e contributi
I contributi assegnati coprono una quota massima del 70% del costo
degli interventi di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e) e
una quota massima del 50% del costo degli interventi di cui alle
precedenti lett. f) e g).
Nella fase di programmazione il costo di riferimento per il calcolo
del contributo e' pari a Lire 2.000.000 (pari a Euro 1.032,91) al mq
di Superficie complessiva (Sc) come definita all'Allegato "A" del
presente provvedimento, per le tipologie di intervento delle lett.
a), b), e) comprensivo di spese tecniche e generali, IVA, area ed
urbanizzazioni.
In caso di interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria,
di cui alle tipologie di intervento c), d), il contributo viene
calcolato sulla base della spesa di previsione indicata dal Comune
con proprio atto, nel limite massimo di Lire 2.000.000 (pari a Euro
1.032,91) al mq. di Sc.
Per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui
alle tipologie di intervento f) e g), il costo di riferimento su cui
calcolare il contributo e' quello derivante dagli atti comunali di
approvazione del progetto.Il contributo e' soggetto a verifica
finale. Nel caso in cui, in sede di gara e di collaudo, si sia
verificata una riduzione del costo, il contributo sara'
proporzionalmente ridotto. L'utilizzo delle eventuali economie e'
regolato dal successivo punto 1.5.
In caso di interventi gia' finanziati con fondi provenienti dai
programmi di reinvestimento della Legge 560/93, il contributo deve
essere limitato alla restante quota di finanziamento.
Per gli interventi tuttora in corso, localizzati nei bienni
precedenti a quello in oggetto, si utilizzeranno le procedure in
vigore al momento della relativa localizzazione.
Le economie di edilizia sovvenzionata accertate a seguito della
chiusura degli interventi localizzati nei bienni precedenti possono
essere utilizzate, su proposta dei Comuni e previa autorizzazione
regionale, per programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento
del patrimonio di edilizia residenziale.
Le economie suddette non possono in nessun caso essere utilizzate per
coprire l'ulteriore 30%, ovvero 50%, del costo degli interventi per
il quale potranno peraltro essere utilizzati i fondi della Legge
560/93.
1.3 Quadro Economico
Per ogni intervento devono essere compilati i Quadri Economici
relativi alle fasi di progetto, appalto, eventuale variante, e
collaudo, di cui ai modelli S/QE e S/QE/UR.
Nel caso degli interventi ricompresi nei programmi di
riqualificazione urbana, il Quadro Economico con i dati di progetto e
l'indicazione dei finanziamenti va inserito nell'accordo di programma
o nella delibera di approvazione del progetto.
I Quadri Economici relativi alle fasi successive devono essere
inviati dal soggetto attuatore all'Ufficio regionale competente
unitamente alle richieste di erogazione del contributo, come indicato
al successivo punto 1.4.
1.4 Modalita' di realizzazione degli interventi
I Comuni sono i soggetti delegati dalla Regione alla gestione degli
interventi e, in particolare, alla gestione delle seguenti fasi di
realizzazione:
1.4.1 - Fasi relative ai programmi di riqualificazione urbana
a) sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Regione che
individua il quadro complessivo del finanziamenti previsti;
b) redazione del programma di riqualificazione urbana, ai sensi della
L.R. 19/98, che individua gli interventi, i soggetti attuatori e la
ripartizione dei finanziamenti;
c) sottoscrizione, fra Regione, Comune e altri soggetti attuatori,
dell'accordo di programma che approva il programma di
riqualificazione urbana e stabilisce i tempi di attuazione.
1.4.2 - Fasi relative a tutti i programmi
a) richiesta, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di
programma ovvero della comunicazione regionale di ammissione al
finanziamento, al competente Servizio regionale di erogazione della I
rata del contributo (mod. S/I rata), pari al 40% dell'importo
assegnato;
b) procedure per l'appalto e conseguente avvio dei lavori entro 10
mesi dalla data prevista all'Allegato "A" di inizio lavori;
c) al raggiungimento del 50% dei lavori, richiesta al competente
Servizio regionale di erogazione della II rata del contributo, (Mod.
S/II rata) pari al 40% dell'importo assegnato; la richiesta deve
essere completata mediante invio del Mod. di inizio lavori e Mod.
S/QE/ ovvero S/QE/UR di appalto;
d) richiesta al competente Servizio regionale di erogazione del
rimanente 20% del contributo assegnato (Mod. S/saldo); la richiesta
deve essere completata mediante l'invio del Mod. S/QE ovvero Mod.
S/QE/UR con i dati del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Le eventuali economie accertate a seguito della gara d'appalto
possono essere utilizzate dai soggetti attuatori, qualora ve ne sia
necessita', per altri interventi compresi nello stesso programma,
sempre nel limite di copertura delle spese del 70% e del 50%, previa
sottoscrizione di un'integrazione all'accordo di programma. In tal
caso i soggetti attuatori provvedono a chiederne la riassegnazione
contestualmente all'invio degli atti di cui al precedente punto b).
Per gli interventi localizzati fuori dagli ambiti di riqualificazione
urbana le eventuali economie potranno essere riassegnate con atto del
Direttore generale competente.
Il collaudo viene effettuato in esecuzione della normativa vigente.
1.5 Modalita' di assegnazione e erogazione del contributo
a) Per i programmi di riqualificazione urbana i soggetti attuatori
vengono individuati nell'accordo di programma. Per gli altri
interventi la competenza e' della Giunta;
b) il Direttore generale competente provvede, stante l'effettiva
disponibilita' dei fondi, su richiesta (Mod. S/I rata) dei Comuni,
con propria determinazione, all'impegno del contributo e alla
contestuale liquidazione della I rata, pari al 40% del contributo
stesso;
c) alla presentazione da parte dei Comuni della richiesta della II
rata e del Mod. S/QE/ ovvero S/QE/UR, contenente fra l'altro i dati
d'appalto, il Responsabile del Servizio competente provvede, con
propria determinazione, alla liquidazione della seconda rata, pari al
40% del contributo concesso; la richiesta della II rata avviene al
raggiungimento della percentuale minima del 50% dei lavori;
d) alla liquidazione del saldo e all'accertamento delle eventuali
economie provvede, con propria determinazione il Responsabile del
Servizio competente a seguito della presentazione da parte dei Comuni
della relativa richiesta e del Mod. S/QE ovvero S/QE/UR di collaudo.
A conclusione del programma i Comuni inviano al competente Servizio
regionale la deliberazione riassuntiva di tutti gli interventi
realizzati, dei relativi costi e dell'utilizzo delle eventuali
economie.
Ai Comuni e' demandato il controllo della regolare esecuzione delle
opere finanziate, nonche' della correttezza amministrativa e
contabile delle stesse.
2. Contratti di quartiere
Le disposizioni di cui al presente Allegato "B" si applicano anche
agli interventi ricompresi nei contratti di quartiere di cui al DM n.
191 del 25 febbraio 1999. Il termine per l'inizio lavori e' stabilito
nella deliberazione della Giunta regionale di definitiva
localizzazione dell'intervento.
ALLEGATO C
Edilizia agevolata - Interventi per la locazione
1) Locazione a termine
Gli interventi per la locazione a termine o per l'assegnazione in
godimento possono essere realizzati da soggetti privati fra cui
imprese di costruzione e cooperative di abitazione che si
convenzionano con il Comune.
Il periodo minimo per la destinazione alla locazione e' di dieci anni
a partire dalla data del verbale di consegna dell'alloggio relativo
al primo contratto di locazione o atto di assegnazione.
Gli alloggi sono soggetti alla locazione in regime di canone
convenzionato e concordato ai sensi della Legge 431/98.
Canoni e contributi
Il Comune definisce in sede di convenzione con l'operatore il canone
di locazione degli alloggi in relazione al costo dell'intervento,
all'andamento del mercato dell'affitto con particolare riferimento ai
patti territoriali per il regime concordato, al contributo regionale
concesso, ad eventuali altre agevolazioni concesse da altri Enti
pubblici.
Il contributo regionale, da erogare a favore dell'operatore, e'
graduato con riferimento alle tre tipologie di ambiti territoriali
comunali indicati in tabella C-1, tenendo conto dell'andamento dei
costi di intervento degli interventi di edilizia a contributo
pubblico e al fine di conseguire una riduzione minima del 20% del
canone rispetto al regime concordato previsto dalla Legge 431/98.
Il contributo massimo concedibile, riferito a 1 mq di Superficie
complessiva come definita all'Allegato "A" e' indicato nella stessa
tabella C-1.
Tabella C-1 - Definizione del costo parametrico e ammontare del
contributo.
Tipologia di Lire a mq di Sc Contributo ambito (Euro) massimo
30%comunale Lire/mq di Sc (Euro)
- Comuni con popolazione 2.200.000 660.000
termini (1.136,21) (340,86)
a capoluoghi di provincia
- Comuni con popolazione 2.400.000 720.000
>> 15.000 ab. non contermini (1.239,50) (371,85)
a capoluoghi di provincia
- Comuni capoluoghi e 2.600.000 780.000
Comuni contermini a (1.342,79) (402,84)
capoluoghi di provincia
Per gli alloggi realizzati che presentano i requisiti e i criteri per
rispondere alle esigenze degli anziani, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 270 del 22 febbraio 2000 e per gli altri
interventi sperimentali promossi dalla programmazione regionale, puo'
essere assegnato, con atto adottato dal competente organo regionale,
un ulteriore contributo fino ad un massimo del 10% del costo
parametrico, definito dal Comune in sede di convenzione.
1.2) Convenzione
Per quanto applicabile e con le variazioni derivanti dalla
specificita' del programma e' confermato lo schema tipo di
convenzione di cui agli Allegati A e B della delibera della Giunta
regionale n. 2329 del 9 dicembre 1997.
Il Comune considera i limiti di costo della Tabella C-1 ai fini della
determinazione del contributo massimo regionale concedibile a mq di
Sc, da verificare in sede di realizzazione degli interventi con i
valori reali inseriti in convenzione.
Il Comune, nell'ambito dei parametri stabiliti dalla procedura
regionale (durata del vincolo, contributo massimo concedibile,
riduzione del canone), definira' gli elementi della convenzione in
modo da massimizzare l'efficacia del contributo pubblico.
La convenzione, di durata minima ventennale, dovra' prevedere, fra
l'altro, il canone di locazione massimo applicabile, i requisiti dei
locatari, le modalita' ed i limiti alla cessione degli alloggi in
tale periodo.
Il Comune, su richiesta dell'operatore, puo' inserire in convenzione
la possibilita' di accesso del conduttore alla proprieta'
dell'alloggio al termine del periodo di locazione, fissandone le
condizioni.
altresi' facolta' del Comune prevedere la durata dell'impegno di
locazione superiore a dieci anni, concedere contributi inferiori a
quelli massimi, concordare i livelli di canoni, in relazione alle
caratteristiche fisiche e tipologiche dell'intervento, ai valori del
mercato edilizio e della locazione, ai vincoli sui prezzi di cessione
degli alloggi al termine delle locazioni, ad altre eventuali
agevolazioni concesse dal Comune, quali aree pubbliche o comunque
concesse, o riduzioni degli oneri.
Il quadro economico dell'intervento, predisposto secondo modello
A/QE, ne riassume gli elementi significativi e deve costituire parte
integrante della convenzione.
2) Locazione permanente
Gli interventi per la locazione permanente o per l'assegnazione in
godimento sono realizzati da cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa ovvero da altri soggetti privati i quali, in caso di
cessazione o cambiamento di attivita', siano tenuti in base all'atto
costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto in apposita
convenzione, a devolvere il proprio patrimonio o gli immobili oggetto
dei contributi al Comune.
La convenzione puo' prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi a
soggetti che si assumono integralmente gli impegni gia' previsti
nella convenzione con particolare riferimento ai vincoli nel caso di
destinazione permanente alla locazione.
2.1) Contributi
Il contributo regionale, da erogare a favore dell'operatore, e'
graduato con riferimento alle tipologie di ambiti territoriali
comunali indicati in Tabella C-2.
Il contributo massimo concedibile, riferito a 1 mq di Superficie
complessiva come definita all'Allegato "A", e' indicato nella stessa
Tabella C-2.
Tabella C-2 - Definizione del costo parametrico e ammontare del
contributo.
Tipologia di Lire a mq di Sc Contributo ambito (Euro) massimo
50%comunale Lire/mq di Sc (Euro)
- Comuni con popolazione 2.200.000 1.100.000
termini (1.136,21) (568,10)
a capoluoghi di provincia
- Comuni con popolazione 2.400.000 1.200.000
>> 15.000 ab. non contermini (1.239,50) (619,75)
a capoluoghi di provincia
- Comuni capoluoghi e 2.600.000 1.300.000
Comuni contermini a (1.342,79) (671,39)
capoluoghi di provincia
Per gli alloggi realizzati che presentano i requisiti e i criteri per
rispondere alle esigenze degli anziani, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 270 del 22 febbraio 2000 e per gli altri
interventi sperimentali promossi dalla programmazione regionale, puo'
essere assegnato, con atto adottato dal competente organo regionale,
un ulteriore contributo fino ad un massimo del 10% del costo
parametrico, definito dal Comune in sede di convenzione.
2.2) Canoni e convenzione
Il canone massimo di locazione annuo o godimento e' pari al 4,5% del
costo complessivo dell'intervento definito dalla convenzione
comunale.
Oltre a quanto specificato al paragrafo 1.2, la convenzione dovra'
specificare l'assunzione degli impegni di cui all'art. 1 comma 4
della L.R. 8/00. Il Comune definisce gli elementi della convenzione
in modo che il canone di godimento, stabilito in base al piano
finanziario di cui all'art. 1, comma 8, della L.R. 8/00, tenga conto
del contributo e delle altre eventuali agevolazioni concesse.
Per quanto applicabile e con le variazioni derivanti dalla
specificita' del programma e' confermato lo schema tipo di
convenzione di cui agli Allegati A e B della delibera della Giunta
regionale n. 2329 del 9 dicembre 1997.
3) Procedure per l'erogazione dei contributi
3.1) Programmi di riqualificazione urbana
Ai Comuni e' demandato il controllo della regolare esecuzione delle
opere finanziate, nonche' della correttezza amministrativa e
contabile delle stesse.
3.1.1 - Il Comune
a) sottoscrive con la Regione il protocollo di intesa, che individua
il quadro complessivo dei finanziamenti e i tempi per la
sottoscrizione dell'accordo di programma;
b) redige il programma di riqualificazione urbana con il concorso
degli operatori pubblici e privati selezionati con procedure
concorsuali/negoziali, ai sensi della L.R. 19/98; c) sottoscrive
con la Regione e i soggetti attuatori l'accordo di programma che
approva il programma di riqualificazione, individua i soggetti
attuatori, la tipologia e l'entita' dei contributi;
d) predispone e sottoscrive la convenzione di cui al paragrafo 1.2 e
rilascia la concessione edilizia;
e) verifica che i lavori siano iniziati entro il termine stabilito
nel precedente Allegato "A" alla presente deliberazione;
f) determina per ogni intervento l'ammontare dei contributi e ne
autorizza l'erogazione secondo le seguenti modalita':
- ad inizio lavori: prima rata pari al 35% del contributo massimo
previsto;
- al compimento del 50% dei lavori: seconda rata pari a un ulteriore
35% del contributo assegnato;
- a fine lavori: terza rata a saldo. Il saldo (positivo o negativo)
e' pari al contributo dovuto al netto delle rate gia' erogate; questo
e' definitivamente determinato dal prodotto della Sc realizzata per
il contributo unitario concesso in sede di convenzione comunale. Il
suddetto contributo complessivo non puo' superare quello
originariamente concesso;
g) accerta i requisiti soggettivi fatto salvo quanto previsto al
successivo paragrafo 3 dell'Allegato E;
h) trasmette alla Regione la richiesta di pagamento della prima rata,
della seconda e del saldo in favore dei soggetto attuatore redatta
secondo lo schema a/rich, allegando la documentazione prevista;
i) trasmette alla Regione il prospetto consuntivo A/RF riassuntivo
dei dati tecnici e economici, dei contributi liquidati e
dell'utilizzo delle eventuali economie;
j) propone il reimpiego delle economie alla Regione secondo le
modalita' stabilite dall'accordo di programma.
3.1.2 - L'operatore
I. Richiesta prima rata
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia al Comune la
richiesta di erogazione (Mod. A/I rata) della prima rata allegando la
seguente documentazione:
a) fideiussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da
erogare;
b) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
c) commutazione titoli di spesa.
II. Richiesta seconda rata
Al raggiungimento del 50% dei lavori invia al Comune la richiesta di
erogazione (Mod. A/II rata) della seconda rata allegando la seguente
documentazione:
a) dichiarazione del Direttore lavori con la quale si certifica che
lo stato d'avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;
b) fideiussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da
erogare;
c) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,
quando previsto.
III. Richiesta saldo
Al termine dei lavori invia al Comune la richiesta di erogazione
(Mod. A/Saldo) del saldo del contributo concesso allegando la
seguente documentazione:
Per interventi finalizzati alla locazione permanente
a) elenco nominativo degli assegnatari e dei locatari con
l'indicazione dell'ammontare del reddito calcolato secondo le
modalita' indicate al paragrafo 4 dell'Allegato E;
b) copia conforme all'originale della delibera di assegnazione degli
alloggi adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza dei
requisiti soggettivi in capo agli assegnatari;
d) verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e
dall'assegnatario o locatario;
e) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
f) richiesta svincolo dell'eventuale fideiussione.
Per interventi finalizzati alla locazione a termine
a) elenco nominativo dei locatari e documentazione prevista al
paragrafo 3 "Accertamento requisiti soggettivi" del successivo
Allegato "E";
b) verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e
dall'assegnatario o locatario;
c) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
d) richiesta svincolo dell'eventuale fideiussione.
3.1.3 - La Regione
La Regione provvede a impegnare e liquidare i contributi ai soggetti
attuatori localizzati sulla base delle richieste trasmesse dai Comuni
con atto del Dirigente competente.
3.2 Programmi di edilizia abitativa localizzati fuori dagli ambiti di
riqualificazione urbana
Agli interventi localizzati al di fuori dei programmi di
riqualificazione urbana, fatto salvo quanto appositamente stabilito
dalle specifiche delibere di localizzazione, si applicano le
procedure amministrative e finanziarie stabilite dal presente atto
deliberativo.
ALLEGATO D
Interventi per la proprieta'
I soggetti attuatori degli interventi destinati alla
cessione/assegnazione in proprieta' sono: le cooperative di
abitazione e le imprese di costruzione che realizzano o recuperano
alloggi da cedere in proprieta'.
Gli alloggi sono destinati alla prima abitazione, con priorita' per
le coppie di giovani. Per coppie di giovani si intende un nucleo
familiare nel quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35
anni alla data di riferimento per l'accertamento dei requisiti e che
risulti costituito non oltre 8 mesi dopo la data di stipula dell'atto
notarile di assegnazione in proprieta' con residenza presso
l'alloggio oggetto del contributo.
Requisiti oggettivi:
- gli interventi di nuova costruzione debbono essere conformi ai
requisiti previsti dagli articoli 16 ultimo comma e 43 della Legge
457/78 (superficie utile massima dell'alloggio non superiore a 95 mq,
altezza dei vani di superficie utile non superiore a 2,70 mt.);
- negli interventi di recupero edilizio, la superficie utile
dell'alloggio non puo' essere superiore a 120 mq.
1) Determinazione del contributo per gli alloggi in proprieta'
Il contributo in c/capitale assegnato per l'acquisto ai soggetti
attuatori e' fissato nel limite massimo di Lire 35.000.000 per
alloggio. L'ammontare del contributo da erogare, non soggetto a
rivalutazione ISTAT, e' determinato in relazione ad una unica fascia
di reddito di appartenenza del richiedente, calcolata con le
modalita' di cui al punto 4) del successivo Allegato "E", come sotto
indicato:
Limite di reddito Euro Importo Euro Lire contributo Lire
60.000.000 30.987,41 35.000.000 18.075,99
Qualora siano realizzati piu' alloggi di quelli ammessi a
finanziamento l'operatore, fermo restando l'ammontare complessivo del
contributo concesso, puo' estendere il finanziamento stesso su un
maggior numero di alloggi, fissato nel limite del 20% degli alloggi
inizialmente finanziati. Il maggior numero degli alloggi e' definito
con arrotondamento per difetto.
2) Procedure per l'erogazione dei contributi
Ai Comuni e' demandato il controllo della regolare esecuzione delle
opere finanziate, nonche' della correttezza amministrativa e
contabile delle stesse.
2.1 Programmi di riqualificazione urbana
2.1.1 - Il Comune
a) sottoscrive con la Regione il protocollo di intesa, che individua
il quadro complessivo dei finanziamenti e i tempi per la
sottoscrizione dell'accordo di programma;
b) redige il programma di riqualificazione urbana con il concorso
degli operatori pubblici e privati selezionati con procedure
concorsuali/negoziali, ai sensi della L.R. 19/98;
c) sottoscrive con la Regione e i soggetti attuatori l'accordo di
programma, individua i soggetti attuatori, la tipologia e l'entita'
dei contributi;
d) predispone e sottoscrive la convenzione e rilascia la concessione
edilizia;
e) verifica che i lavori siano iniziati entro il termine stabilito
nel precedente Allegato "A" alla presente deliberazione;
f) accerta i requisiti soggettivi;
g) trasmette alla Regione la richiesta di pagamento in favore del
soggetto attuatore redatta secondo lo schema A/Rich;
h) propone alla Regione il reimpiego delle economie secondo le
modalita' stabilite dall'accordo di programma.
2.1.2 - L'operatore
L'operatore, dopo aver presentato al Comune la documentazione
prevista al successivo paragrafo 3) dell'Allegato "E" e aver ottenuto
il rilascio degli attestati, chiede al Comune stesso, l'erogazione
del contributo (Mod. A/BC) previa presentazione della seguente
documentazione:
a) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,
quando previsto;
b) verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e
dall'assegnatario;
c) atti notarili di assegnazione in proprieta'/acquisto ovvero
presentazione di fidejussione svincolabile alla presentazione del
rogito;
d) commutazione titoli di spesa.
2.1.3 - La Regione
La Regione provvede a impegnare e liquidare in un'unica soluzione i
contributi ai soggetti attuatori localizzati sulla base delle
richieste presentate dai Comuni con atto del Dirigente competente.
2.2 Programmi di edilizia abitativa localizzati fuori dagli ambiti di
riqualificazione urbana
Agli interventi localizzati anche al di fuori dei programmi di
riqualificazione urbana, fatto salvo quanto appositamente stabilito
dalle specifiche delibere di localizzazione, si applicano le
procedure amministrative e finanziarie stabilite dal presente atto
deliberativo.
ALLEGATO E
1) Requisiti soggettivi degli assegnatari, acquirenti e locatari di
alloggi fruenti di contributi pubblici
Gli assegnatari, gli acquirenti e i locatari di alloggi di nuova
costruzione o di recupero devono possedere i seguenti requisiti
soggettivi:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene
all'Unione Europea. Il requisito e' soddisfatto anche per il
cittadino di altro Stato purche' questi sia titolare della carta di
soggiorno o sia regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento o eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del DLgs
27/5/1998, n. 286; b) avere la residenza ovvero l'attivita'
lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi, o in
comuni contermini; il lavoratore emigrato all'estero che rientri in
Italia puo' concorrere in un solo comune della regione
Emilia-Romagna, da lui indicato ai sensi dell'art. 2, lett. B, del
DPR 1035/72. Il requisito della residenza non e' richiesto ai
militari di carriera i quali, ai sensi dell'art. 24 della Legge
18/8/1978, n. 497 possono, in ogni momento, predeterminare la
residenza che intendono eleggere come propria, allorche' lasceranno
il servizio, e agli emigranti regolarmente iscritti all'anagrafe
degli emigranti del Paese di origine. Gli stessi dovranno allegare
alla documentazione richiesta per l'accertamento dei requisiti
soggettivi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere a
conoscenza che dovranno assumere la residenza nell'alloggio nel
momento in cui saranno collocati in quiescenza. Si prescinde dal
presente requisito nel caso di alloggio da destinare alla locazione o
al godimento a favore di lavoratori in mobilita' e studenti fuori
sede;
c) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo
familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto o di abitazione,
di un alloggio nell'ambito provinciale.
Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto
interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in uno
soltanto dei seguenti casi:
- sia comproprietario di non piu' di un alloggio con terzi non
appartenenti al nucleo familiare;
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio non
disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono
attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data anteriore
al 15/2/2000. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di
abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che
risulti fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal
Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o
piu' componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti
da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado
di invalidita' pari o superiore al 66%;
- e' proprietario di non piu' di un alloggio non idoneo alle esigenze
del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di
superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni
componente oltre i primi due;
d) non avere ottenuto la proprieta' o l'assegnazione in proprieta',
anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento
agevolato - in qualsiasi forma concessi - dello Stato o della
Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in
materia; non aver ottenuto la proprieta' di un alloggio in forza di
leggi che consentano l'alienazione del patrimonio ERP. Si prescinde
dal presente requisito nel caso di alloggio da destinare alla
locazione o al godimento;
e) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare non
superiore ai limiti fissati al punto 2 del presente allegato e al
punto 1 dell'allegato D. Le modalita' di calcolo sono quelle
riportate al successivo punto 4.1. Per nucleo familiare, ai fini
dell'accertamento dei suddetti requisiti, si intende la famiglia
costituita dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, dai figli minori non emancipati conviventi e
dagli altri conviventi dei quali il beneficiario o il proprio coniuge
abbiano la piena disponibilita' dei redditi e l'amministrazione senza
l'obbligo della resa dei conti, nonche' dai figli maggiorenni
conviventi a carico a norma di legge. Nel caso di coppie di giovani
che devono costituire nucleo si fa riferimento al reddito dei
componenti del nuovo nucleo, cosi' come definito all'Allegato "D";
f) nel caso di interventi destinati a studenti il limite di reddito
si intende applicato al nucleo familiare di provenienza, valutato con
gli stessi criteri di cui al precedente punto e);
g) per gli interventi finanziati con fondi di edilizia sovvenzionata
i locatari devono appartenere alla categoria di lavoratore
dipendente. Nel caso di alloggi da destinare alla locazione a favore
della popolazione anziana, le caratteristiche specifiche dell'utenza
sono: l'eta' non inferiore a 60 anni ovvero la condizione di
invalidita' permanente o la condizione prevista dall'art. 2, comma 2
della L.R. 2/94, fatto salvo, per i programmi della deliberazione
consiliare 18 settembre 1996, n. 415, quanto previsto al punto 2
della stessa.
2) Limiti di reddito per gli alloggi destinati alla locazione
L'agevolazione e' riservata ai richiedenti con i seguenti limiti di
reddito:
- per la locazione a termine, Lire 60.000.000 (pari ad Euro
30.987,41);
- per la locazione permanente, Lire 60.000.000 (pari ad Euro
30.987,41).
3) Accertamento requisiti soggettivi
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato dal Comune
previa una dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in
un unico atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, redatto sull'apposito modello predisposto dalla Regione.
La sussistenza dei requisiti soggettivi puo' essere accertata
mediante verifica a campione a cura del Comune.
Oltre alla documentazione sopra indicata i soggetti attuatori devono
produrre al Comune anche la delibera del Consiglio di amministrazione
di assegnazione in proprieta', in godimento, a termine degli alloggi
ai singoli soci delle cooperative edilizie ovvero, per le imprese di
costruzione, il preliminare di vendita. Per gli operatori che non
effettuano assegnazioni in godimento nel caso di alloggi concessi in
locazione deve essere prodotto il contratto di locazione.
Per le cooperative a proprieta' indivisa e per le fondazioni
l'accertamento dei requisiti soggettivi e' demandato ai rispettivi
Consigli di amministrazione. In questo caso la Regione procede a
controlli a campione.
Gli acquirenti o gli assegnatari, in aggiunta alla documentazione
prevista nel presente paragrafo dovranno presentare al Comune o alla
cooperativa indivisa o alla fondazione:
a) i militari o appartenenti alle forze dell'ordine e gli emigranti,
la dichiarazione prevista al punto b) del paragrafo 1 dell'Allegato E
soltanto nel caso in cui non abbiano gia' il requisito della
residenza;
b) i lavoratori emigrati all'estero, il certificato rilasciato da una
rappresentanza consolare;
c) i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno;
d) i coniugi separati, copia conforme del decreto di omologazione
dell'atto di separazione;
e) nel caso in cui l'interessato non abbia ancora la residenza nel
Comune ove si trova l'alloggio, egli deve presentare una
dichiarazione di essere a conoscenza che per usufruire delle
agevolazioni e' necessario assumere la residenza stessa in quel
Comune, alla data di stipula dell'atto di compravendita o di
assegnazione in proprieta'.
L'attestato comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi
dovra' essere rilasciato, esclusivamente sull'apposito modello
predisposto dalla Regione.
Nel caso di interventi finalizzati alla proprieta' l'attestato dovra'
essere prodotto congiuntamente all'atto notarile di trasferimento
della proprieta'.
I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti:
- dagli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati da cooperative
di abitazione, alla data della delibera di assegnazione degli alloggi
adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa stessa;
- dagli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati da cooperative
a proprieta' indivisa, alla data della delibera di assegnazione in
uso e godimento o alla data del bando interno. Nel caso di alloggi
recuperati che rimangono assegnati agli stessi soci, si prescinde
dall'accertamento dei requisiti soggettivi. In questo caso la
cooperativa e' tenuta ad attestare che la delibera di assegnazione in
uso degli alloggi e' stata adottata dal Consiglio di amministrazione
in data antecedente al recupero dell'immobile;
- dagli studenti che utilizzano alloggi di cooperative e fondazioni
alla data di approvazione della delibera/provvedimento di
assegnazione dell'alloggio o del posto letto;
- dagli acquirenti di alloggi costruiti o recuperati dalle imprese di
costruzione, alla data dell'atto preliminare di vendita, debitamente
registrato;
- dai locatari di alloggi recuperati o costruiti, alla data del
contratto di locazione, debitamente registrato;
- nel caso in cui l'alloggio recuperato venga mantenuto in locazione
allo stesso soggetto precedentemente affittuario o occupante a
qualsiasi titolo, si prescinde dall'accertamento dei requisiti
soggettivi. In questo caso sara' sufficiente esibire o il contratto
di locazione debitamente registrato o la delibera di assegnazione in
data antecedente a quella di inizio lavori, o la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'esistenza del
preesistente rapporto. Per i nuovi locatari, si prescinde dal
requisito di cui alla lettera d), del presente allegato.
I requisiti soggettivi, anche se accertati successivamente, vanno
riferiti rispettivamente alle suddette date.
4) Determinazione del reddito
4.1) Modalita' di calcolo del limite di reddito per l'accesso alle
agevolazioni previste
Ai fini della determinazione delle fasce di reddito, si tiene conto
del reddito complessivo familiare, quale risulta dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare prima della data di riferimento per l'accertamento del
possesso dei requisiti soggettivi.
Qualora il beneficiario abbia invece gia' presentato la dichiarazione
dei redditi prima del termine ultimo di presentazione fissato per
legge puo' chiedere che siano considerati i redditi contenuti in
quest'ultima. In tale caso oltre alla documentazione richiesta per
l'accertamento dei requisiti l'interessato dovra' produrre
l'attestato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei
redditi. Analogamente, il beneficiario non tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi e che voglia avvalersi della possibilita'
di considerare i redditi percepiti nell'anno precedente, dovra'
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti
di non essere tenuto a presentare la dichiarazione in quanto non ha
percepito altri redditi.
In ogni caso i redditi dichiarati devono essere, per ciascun
componente il nucleo familiare, quelli relativi allo stesso anno.
Nel caso di cittadini italiani gia' emigrati all'estero e rientrati
in Italia o nel caso di cittadini appartenenti a Stati dell'Unione
Europea che trasferiscono in Italia la residenza e quivi svolgano la
propria attivita' lavorativa, il reddito di riferimento per
l'accertamento dei requisiti soggettivi, e' soltanto quello
dichiarato in Italia (DCPM 15/5/1987 Gazzetta Ufficiale n. 117 del
22/5/1987 "lavoratori dipendenti" - DPCM 28/10/1988 Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3/11/1988 "lavoro autonomo").
Per la determinazione del reddito, si fa riferimento al reddito
complessivo del nucleo familiare, cosi' come inteso alla lettera e)
del precedente punto 1, adottando, il seguente schema di calcolo:
1) reddito da lavoro dipendente (1) Lire/Euro . . . . . . . . . .
2) altri redditi (1) Lire/Euro . . . . . . . . . .
Totale Lire/Euro . . . . . . . . . .
3) detrazioni per n . . . .
figli a carico (2) Lire/Euro . . . . . . . . . .
4) detrazione per reddito
da lavoro dipendente
(voce 1) x 0,40 Lire/Euro . . . . . . . . . .
Reddito complessivo familiare Lire/Euro . . . . . . . . . .
(1) per reddito si intende quello imponibile (reddito complessivo al
netto degli oneri deducibili)
(2) Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per 1 figlio; Lire
2.000.000 (pari ad Euro 1.032,91) per ogni ulteriore figlio.
5) Vincoli e decadenza
La vendita, l'assegnazione e la locazione degli alloggi deve aver
luogo entro due anni dalla data di ultimazione lavori, pena la
decadenza dal contributo. Eventuali inadempienze sono rilevate dal
Comune.
Se a seguito di accertamento del Comune o della Regione dovesse
risultare non sussistente in capo al beneficiario taluno dei
requisiti soggettivi, anche per effetto di false documentazioni o
dichiarazioni:
a) per gli alloggi in proprieta' sara' dichiarata la decadenza dal
beneficio, con obbligo in capo agli interessati di restituire quanto
erogato oltre agli interessi legali spettanti dalla erogazione sino
al rimborso;
b) per gli alloggi in locazione le sanzioni relative dovranno essere
disciplinate dai contratti di locazione e dal regolamento di
assegnazione.
L'esito degli accertamenti dovra' essere comunicato dal Comune al
competente Ufficio regionale, per gli adempimenti di competenza.
6) Obblighi
6.1) Proprieta'
Per gli alloggi destinati alla proprieta' i beneficiari devono
rispettare le seguenti condizioni:
a) entro un mese dalla consegna dell'alloggio i beneficiari devono
occuparlo personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al
secondo grado ed entro 1 anno dalla richiesta del certificato di
conformita' edilizia (L.R. 26/4/1990, n. 33, art. 10 e successive
modificazioni e integrazioni) devono assumere la residenza
nell'alloggio, pena la decadenza dal contributo. L'accertamento e'
effettuato dal Comune che ne da' comunicazione al competente Ufficio
regionale, per gli adempimenti di competenza;
b) ai sensi dell'art. 12 della Legge 1/11/1965, n. 1179 gli
assegnatari e gli acquirenti devono occupare l'alloggio personalmente
o a mezzo del coniuge o di parenti entro il secondo grado per non
meno di un quinquennio dalla data di consegna dell'alloggio per i
soci di cooperativa, dalla data di acquisto per gli acquirenti da
impresa;
c) ai sensi dell'art. 20 della Legge 17/2/1992, n. 179, cosi' come
modificato dall'art. 3 della Legge 28/1/1994, n. 85, gli alloggi di
edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque
anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa
autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e
documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi possono essere
alienati o locati nel rispetto delle norme previste nella convenzione
comunale. Per le cooperative di abitazione, qualora l'assegnazione
degli alloggi sia adottata in corso di realizzazione dell'intervento,
la decorrenza del quinquennio e' quella della data di consegna
risultante dall'apposito verbale.
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti
vincoli.
L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza da ogni
beneficio concesso e il conseguente rimborso del contributo erogato,
oltre agli interessi legali.
6.2) Locazione a termine e permanente
Gli alloggi destinati alla locazione o al godimento devono essere
occupati, entro 30 giorni dalla data di consegna risultante
dall'apposito verbale, in modo continuativo e direttamente dal
locatario o dall'assegnatario, e dal suo nucleo familiare.
7) Decesso
7.1) Proprieta'
Nel caso di decesso dell'assegnatario o di uno dei due assegnatari di
alloggio di edilizia convenzionata-agevolata, qualora sia stato gia'
stipulato l'atto notarile di assegnazione in proprieta', in caso di
comunione ereditaria la quota di immobile oggetto di contributo
pubblico caduta in successione puo' essere ceduta ad uno solo dei
coeredi o ad un terzo estraneo all'eredita' anche se non e' ancora
decorso il quinquennio.
In caso di decesso dell'acquirente o dell'assegnatario dopo la
delibera di assegnazione o il preliminare d'acquisto, ma prima della
consegna dell'alloggio gli subentrano nell'agevolazione gli eredi
soltanto se in possesso dei requisiti soggettivi.
In caso di decesso dell'acquirente o dell'assegnatario dopo la
consegna dell'alloggio, subentrano gli eredi.
7.2) Locazione a termine e permanente
In caso di decesso del locatario o dell'assegnatario, il contratto si
trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al
momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia
di locazione.
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica quanto previsto
all'art. 17 della Legge 179/92.
8) Usufrutto
Il beneficiario di un contributo pubblico ottenuto per l'acquisto o
l'assegnazione di un alloggio puo' cedere il diritto di usufrutto,
purche' tale riserva avvenga a favore di un parente entro il secondo
grado.
In questo caso i requisiti soggettivi vanno accertati in capo al nudo
proprietario.
9) Separazione
In caso di separazione, giudizialmente dichiarata prima del rogito di
assegnazione in proprieta' dell'alloggio, qualora l'alloggio venga
intestato ad uno solo dei coniugi, i requisiti soggettivi restano
quelli gia' accertati in capo al solo intestatario.
10) Atto notarile di assegnazione o alienazione
L'atto notarile di trasferimento della proprieta' di un alloggio
fruente di contributo pubblico deve fare espressa menzione dei
requisiti e vincoli previsti in capo al beneficiario e del contributo
di cui beneficia.
Gli assegnatari e gli acquirenti dei singoli alloggi devono
notificare al Comune, anche attraverso lo stesso notaio rogante,
entro 60 giorni dalla stipulazione gli atti corredati dalla
certificazione concernente il possesso dei requisiti per accedere
alle agevolazioni.
(segue allegato fotografato)