REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 28                                                               
Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25                                     
1. Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 6 settembre 1999,  n.25 recante            
"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle            
forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del              
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti                
urbani" e' sostituito dal seguente:                                             
"3. Al fine di garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura            
alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le                    
modalita' e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.".           
2. Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 il                
termine di "un anno" e' sostituito dal seguente "diciotto mesi".                
3. Al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 le                
parole "decorso un anno" sono sostituite con le seguenti "decorsi               
diciotto mesi".                                                                 
4. Al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 dopo il           
punto, e' aggiunto il seguente periodo "In particolare, l'Agenzia               
articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di              
tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle                
risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di            
sostegno di detti territori".                                                   
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 6 settembre 1999, n. 25, concerne Delimitazione degli                
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione           
tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico                    
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.                        
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 25 del 1999, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 8 - Finanziamento delle Agenzie di ambito                                 
omissis                                                                         
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di              
garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura alle Agenzie un           
contributo finanziario che sara' restituito, a partire dal secondo              
anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della                 
erogazione.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 25 del 1999,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato dalla           
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato                            
omissis                                                                         
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con                   
ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi            
della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione del                 
servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36              
del 1994, di durata triennale.                                                  
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della L.R. n. 25 del 1999,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato dalla           
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato                            
omissis                                                                         
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione                  
dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di              
cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,                
nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al           
presento articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del                      
commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.".                    
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 25 del 1999,                 
citato alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrato dalla            
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 - Tariffe per il servizio idrico integrato                             
omissis                                                                         
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio                    
territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua                  
l'Agenzia puo' articolare le tariffe per fasce territoriali, per                
tipologia d'utenza e per fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia            
articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di              
tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle                
risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di            
sostegno di detti territori.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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