LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 28
Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25
1. Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 6 settembre 1999, n.25 recante
"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle
forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani" e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura
alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le
modalita' e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.".
2. Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 il
termine di "un anno" e' sostituito dal seguente "diciotto mesi".
3. Al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 le
parole "decorso un anno" sono sostituite con le seguenti "decorsi
diciotto mesi".
4. Al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 dopo il
punto, e' aggiunto il seguente periodo "In particolare, l'Agenzia
articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di
tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle
risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di
sostegno di detti territori".
NOTE ALL'ART. 28
Nota alla rubrica
1) La L.R. 6 settembre 1999, n. 25, concerne Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione
tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Comma 1
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 25 del 1999, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 8 - Finanziamento delle Agenzie di ambito
omissis
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di
garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura alle Agenzie un
contributo finanziario che sara' restituito, a partire dal secondo
anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della
erogazione.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 25 del 1999,
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato
omissis
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con
ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi
della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione del
servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36
del 1994, di durata triennale.
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della L.R. n. 25 del 1999,
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato
omissis
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione
dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di
cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al
presento articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del
commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.".
Comma 4
5) Il testo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 25 del 1999,
citato alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 13 - Tariffe per il servizio idrico integrato
omissis
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio
territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua
l'Agenzia puo' articolare le tariffe per fasce territoriali, per
tipologia d'utenza e per fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia
articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di
tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle
risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di
sostegno di detti territori.".