LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 20
Fondo socio-assistenziale regionale
1. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2001, disposta
dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 per la concessione di
contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il
potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2, e' ridotta di Lire 2.000.000.000 (Euro
1.032.913,80). (Cap. 57200).
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 52 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, concernente
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e
del Bilancio pluriennale 1999-2001, era il seguente:
"Art. 52 - Fondo socio-assistenziale regionale
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture
socio-assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Esercizio 1999: Lire
10.000.000.000 (Euro 5.164,568,99)Esercizio 2000: Lire
12.400.000.000 (Euro 6.404.065,55)Esercizio 2001: Lire
20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98)(Cap. 57200).".
2) La L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 concerne Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale.