LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 19
Fondo sanitario ad impiego diretto della Regione
(modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa)
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
sono revocate per l'importo di Lire 2.382.918.622 (Euro
1.230.674,76). Costituendo, per l'esercizio 2000 economia di spesa, a
tale titolo vengono reiscritte al Cap. 51720 del Bilancio per
l'esercizio 2001. Tale importo viene utilizzato nell'ambito dei
compiti relativi a:
a) "Progetti di attuazione del PSR 1999-2001, con particolare
riferimento, all'attuazione del nuovo modello di assistenza
distrettuale, alla realizzazione del dipartimento delle cure
primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di
promozione della salute nonche' alla realizzazione di progetti
speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la
ôsalute donna', le cure palliative e l'assistenza nella fase
terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo
di reti integrate" per l'importo di Lire 1.858.418.622 (Euro
959.793,12);
b) "Spese per il funzionamento delle strutture logistiche e per
attivita' di supporto al Servizio Sanitario Regionale" per l'importo
di Lire 524.500.000 (Euro 270.881,64).