LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Cartografia regionale
Art. 2 - Sistema informativo regionale
Art. 3 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 4 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo
Art. 5 - Interventi per le aziende agricole ed
agro-alimentari in difficolta'. Contributi in capitale
Art. 6 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
Art. 7 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e
alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 8 - Organizzazione turistica regionale - Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 9 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
Art. 10 - Investimenti per la sicurezza delle citta'
Art. 11 - Opere acquedottistiche e fognarie
Art. 12 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti
Art. 13 - Interventi per la difesa del suolo della costa e
per il consolidamento dei centri abitati
Art. 14 - Porti regionali
Art. 15 - Porti comunali
Art. 16 - Piano regionale integrato dei trasporti e
contributi per la progettazione delle opere
Art. 17 - Contributi per opere stradali
Art. 18 - Contributi per opere stradali di proprieta'
comunale
Art. 19 - Fondo sanitario ad impiego diretto della Regione
(modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa)
Art. 20 - Fondo socio-assistenziale regionale
Art. 21 - Investimenti per i servizi educativi per
l'infanzia
Art. 22 - Partecipazione all'aumento del patrimonio
dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT)
Art. 23 - Iniziative straordinarie per la valorizzazione
delle espressioni storiche, artistiche e culturali
Art. 24 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 25 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 26 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 27 - Trasferimento all'esercizio 2001 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2000 finanziate con mezzi
regionali
Art. 28 - Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25
Art. 29 - Attivita' di supporto per l'applicazione della
tassa automobilistica regionale
Art. 30 - Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19
Art. 31 - Copertura finanziaria
Art. 32 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24
"Formazione di una cartografia regionale", e' disposta, per
l'esercizio 2001, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa di
Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98). (Cap. 03850).
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".