DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1402
Direttiva, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. 7/94, modificata dalla L.R. 6/97 - Acquisizione, tramite le Amministrazioni provinciali degli elementi utili al monitoraggio relativamente ad affidamento in gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7; cosi' come modificata dalla L.R. 18
marzo 1997, n. 6, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991,
n. 381";
- l'art. 39 della L.R. 2/85;
- in particolare il Titolo III, della richiamata legge, recante
"Convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed Enti pubblici" che
agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 tratta delle modalita' e procedure per
la partecipazione alle gare di appalto e la scelta del contraente
in caso di affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali,
sanitari, educativi e di servizi anche diversi purche' finalizzati a
creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all'art. 4, comma 1 della Legge 381/91;
preso atto che il comma 1 bis dell'art. 22 della sopracitata L.R.
7/94, cosi' come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6, affida
alla Commissione per la cooperazione sociale, il compito di
acquisire, per il tramite delle Amministrazioni provinciali, gli
elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di
applicazione delle disposizioni sopra citate, al fine anche di
formulare periodicamente osservazioni e proposte alla Giunta
regionale;
ritenuto che, nell'intento di perseguire l'obiettivo di assicurare
la maggiore qualita' possibile nella erogazione dei servizi alla
persona, la legge regionale, sopra richiamata, costituisca un
riferimento significativo nel quadro regolamentare del rapporto
pubblico/privato in ambito sociale;
considerato che la legge regionale ha inteso valorizzare tra gli
altri alcuni elementi che si ritiene concorrano a determinare la
qualita' dei servizi offerti, tra cui il vincolo di aggiudicazione a
favore della offerta economicamente piu' vantaggiosa, nonche' il
vincolo, per il contraente, di applicazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro a tutela e qualificazione del lavoro stesso;
tenuto conto che la evidente delicatezza e complessita' dei servizi
in questione, richiamano la necessita' di una organica rilevazione
sul territorio regionale del livello di applicazione delle succitate
normative;
considerato che detta rilevazione rientra nella piu' generale
attivita' di acquisizione delle conoscenze per la programmazione
territoriale, di cui all'art. 39 della L.R. 2/85 e che pertanto
verra' finanziata nell'ambito del Programma degli interventi e dei
criteri di ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale per
l'anno 2001 in corso di adozione;
tenuto conto, di conseguenza, che la L.R. 7/94, cosi' come modificata
dalla L.R. 6/97, ha individuato nelle Amministrazioni provinciali
l'ambito territoriale di riferimento per la raccolta degli elementi
di conoscenza necessari;
valutata la necessita' e l'urgenza di procedere alla individuazione e
definizione degli strumenti e delle modalita' di attivazione del
monitoraggio di cui trattasi;
considerato che, tra gli impegni sanciti con l'accordo preliminare
e il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in
coerenza con il protocollo nazionale inter-confederale del 5/4/1990,
ha previsto, tra le misure di interesse del settore, anche la
costituzione di appositi Osservatori nazionali e territoriali
finalizzati a svolgere attivita' di monitoraggio e controllo;
dato atto che, ad oggi, alcuni degli Osservatori, sopra richiamati,
si sono gia' attivati a livello territoriale provinciale;ritenuto che
detti Osservatori possano costituire, anche per la pluralita' dei
soggetti rappresentati, strumento idoneo ad effettuare le attivita'
di valutazione sulla applicazione delle disposizioni regionali in
materia di affidamento in gestione dei servizi alla persona;
ravvisata, pertanto, l'opportunita' che le Amministrazioni
provinciali, ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti al
comma 1 bis dell'art. 22 citato, si possano avvalere di tali
Osservatori;
considerata, di conseguenza, la opportunita' che, laddove gli
Osservatori provinciali non fossero ancora attivati, le
Amministrazioni provinciali, ne sollecitino con le altre parti
interessate la costituzione e ne definiscano le modalita' di
partecipazione e collaborazione;
sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione
sociale in data 6/3/2001;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani e Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di emanare la Direttiva di cui all'Allegato A) che fa parte
integrante del presente atto deliberativo, per stabilire le modalita'
di effettuazione del monitoraggio sullo stato di applicazione della
L.R. 7/94, cosi' come modificata con la L.R. 6/97, e le competenze
della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui al
punto 1 bis dell'art. 22 della medesima legge;
b) di affidare, cosi' come previsto al punto 1 bis dell'art. 22 sopra
richiamato, alle Amministrazioni provinciali il compito di fornire,
alla gia' citata Commissione, gli elementi di conoscenza necessari
per l'effettuazione del monitoraggio di cui al precedente punto a);
c) di stabilire che le Amministrazioni provinciali provvedano al
compito di cui sopra secondo le modalita' di cui alla Direttiva gia'
citata al precedente punto a);
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttiva sulle modalita' organizzative e funzionali di attivazione
del monitoraggio sullo stato di applicazione della L.R. 4 febbraio
1994, n. 7 - in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della
medesima legge cosi' come modificato dal comma 1 bis dell'art. 4
della L.R. 18 marzo 1997, n. 6
1) Le Amministrazioni provinciali, per le attivita' di acquisizione
delle conoscenze nell'ambito del Sistema Informativo Politiche
Sociali (SIPS) regionale e per la programmazione territoriale,
rilevano i dati relativi al monitoraggio sullo stato di applicazione
della L.R. 7/94 e successiva modifica, e forniscono alla Commissione
regionale per la cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 22
della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 cosi' come modificato dal comma 1
bis dell'art. 4 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6, gli elementi di
conoscenza rilevati in merito all'affidamento in gestione dei
servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di servizi anche
diversi purche' finalizzati a creare opportunita' di lavoro per le
persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della Legge 381/91.
2) Fatto salvo in ogni caso l'impegno ad assolvere gli adempimenti
previsti, al citato comma 1 bis dell'art. 22, le Amministrazioni
provinciali si avvalgono in via prioritaria, per tale attivita',
degli Osservatori territoriali gia' richiamati nell'accordo
preliminare e nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
settore della cooperazione sociale, in quanto gli stessi anche per la
pluralita' dei soggetti rappresentati, costituiscono strumento idoneo
alla valutazione degli elementi necessari a monitorare lo stato di
applicazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di
affidamento in gestione di servizi alla persona.
3) Le Amministrazioni provinciali, pertanto, definiscono accordi con
detti Osservatori, sollecitandone la costituzione laddove non
fossero ancora costituiti, per stabilire:
- le modalita' di partecipazione agli stessi;
- le strategie e le modalita' operative, affinche' ferma restando
l'autonomia degli Osservatori provinciali di perseguire i propri
ambiti di interesse e di iniziativa, gli stessi orientino,
prioritariamente, la propria azione al monitoraggio sulla
applicazione delle normative vigenti in materia di affidamento dei
servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento
lavorativo, per verificarne stato e condizioni di attuazione per
l'ambito territoriale di competenza;
- le modalita' organizzative e di supporto all'espletamento dei
compiti di monitoraggio assicurando la disponibilita' delle risorse
umane ed economiche e strutturali che si renderanno necessarie;
- le modalita' di acquisizione, da parte degli Enti che sul
territorio di competenza attivano procedure di affidamento in
gestione dei servizi alla persona, la documentazione necessaria al
monitoraggio.
4) Gli Enti che attivano procedure di affidamento dei servizi
socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo,
sono tenuti, di conseguenza, a trasmetterne la relativa
documentazione alla Amministrazione provinciale competente per
territorio ai fini del monitoraggio di cui trattasi.
5) Al fine di assicurare la maggiore omogeneita' possibile di
comportamenti l'attivita' di monitoraggio si avvarra' di una
modulistica concordata e predisposta a livello regionale con la
preposta Commissione per la cooperazione sociale nonche' dei
necessari supporti informatici.
6) Nel contesto delle azioni per l'avvio del monitoraggio, di cui
trattasi, verranno, inoltre, concordate e individuate, a livello
regionale, le modalita' per ricondurre i previsti percorsi di
comunicazione nel gia' disponibile Sistema Informativo delle
Politiche Sociali.
7) Fatta salva ogni segnalazione che si ritenga utile comunicare con
tempestivita', le Amministrazioni provinciali sono tenute a
trasmettere semestralmente alla gia' citata Commissione regionale
per la cooperazione sociale relazione di sintesi sugli elementi
rilevati.
8) La Commissione regionale per la cooperazione sociale acquisiti i
previsti elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di
applicazione della L.R. 7/94 con le modifiche apportate dalla L.R. 18
marzo 1997, n. 6, formula periodicamente, in merito, osservazioni e
proposte alla Giunta regionale.
9) La Regione assicura il necessario coordinamento tra le
Amministrazioni provinciali e la preposta Commissione regionale per
la cooperazione sociale, nonche' per la implementazione del sistema
informativo.