LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E ABROGAZIONI
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7,
comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali
abrogate dall'articolo 11.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 agosto 2001 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- dei consiglieri Villani, Dragotto, Filippi, Francesconi, Leoni,
Lombardi, Nervegna, Ridolfi, Salomoni, Varani, presentato in data 10
luglio 2001; oggetto consiliare n. 1831 (VII legislatura) con
richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio
regionale nella seduta dell'11 luglio 2001;
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1323 del 4 luglio 2001;
oggetto consiliare n. 1808 (VII legislatura) con richiesta di
dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella
seduta dell'11 luglio 2001;
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 114 e nel n. 113 in data 24 luglio
2001;
- assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.7 del
16 luglio 2001, con richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Gnassi;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25
luglio 2001, atto n. 41/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 790/4.1.10/C.G. del
3 agosto 2001.