REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 58                                                               
Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990                                 
e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994                                       
1. Al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14,                  
recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                     
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", le parole: "da'                
diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti", sono sostituite              
dalle seguenti: "da' diritto all'attribuzione di un punteggio                   
aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale".                  
2. Al comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5,                 
recante: "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi            
a favore di anziani autosufficienti", le parole: "a Comuni, Istituti            
autonomi per le case popolari (IACP) e cooperative a proprieta'                 
indivisa che", sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni e agli                
operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i                  
quali".                                                                         
NOTE ALL'ART. 58                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n.            
14, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:                 
"Art. 11 - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica            
1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di             
alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato            
rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma                   
dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione                   
protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a                
mancato rinnovo del contratto di lavoro, da' diritto all'attribuzione           
di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento             
comunale.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994,             
n. 5, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:               
"Art. 9 bis - Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a           
favore di anziani                                                               
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la                  
Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui            
alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 ai Comuni e agli                
operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali            
recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione                     
permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti                  
anziani.                                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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