LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 58
Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990
e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994
1. Al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14,
recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", le parole: "da'
diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti", sono sostituite
dalle seguenti: "da' diritto all'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale".
2. Al comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5,
recante: "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi
a favore di anziani autosufficienti", le parole: "a Comuni, Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) e cooperative a proprieta'
indivisa che", sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni e agli
operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i
quali".
NOTE ALL'ART. 58
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n.
14, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato
rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma
dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione
protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a
mancato rinnovo del contratto di lavoro, da' diritto all'attribuzione
di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento
comunale.
omissis".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994,
n. 5, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 bis - Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a
favore di anziani
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la
Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui
alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 ai Comuni e agli
operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali
recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione
permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti
anziani.
omissis".